Court dismisses appeal against tax agency ruling declaring civil litigation extinguished due to procedural time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the Italian Revenue Agency's appeal against a lower court ruling that declared the civil litigation extinguished. The lower court found that the insertion of the case into a specific list under the 2023 emergency decree documented the regular conclusion of the dispute, satisfying the statutory requirements for extinction. Consequently, the court upheld the decision that the process ended automatically, leaving the costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a legislative decree mandates the automatic extinction of proceedings upon the inclusion of a case in a specific list, the court must declare the process extinguished without further examination of the merits or opposing arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3970/2023 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, contro RETE FERROVIARIA ITALIANA, rappresentata e difesa dall’Avv. BASILAVECCHIA MASSIMO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SICILIA SEZ. STACCATA MESSINA n. 6306/16/2022 depositata il 11/07/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL P