Italian court declares tax litigation extinguished due to automatic termination rules under new 2023 decree.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished following the automatic termination provisions of the 2023 decree. The lower court ruled that the case ended because the tax authority's list confirmed the regular definition of the dispute without any pending objections. Consequently, the court upheld the dismissal of the appeal against the tax assessment, noting that procedural costs remain with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200 della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3 del d.l. n. 13 del 2023: The insertion of a case into the tax authority's list of defined disputes automatically extinguishes the litigation unless parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3414/2022 R.G. proposto da: COMET SRL, DEL ZOTTI LIVIO, rappresentati e difesi dagli Avv. MARINI GIUSEPPE e TOSI LORIS, contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. VENETO n. 964/04/2021 depositata il 28/07/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PRO