Cassation Court dismisses appeal as inadmissible due to the plaintiff's subsequent withdrawal of the lawsuit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible because the plaintiff, CVA ENERGIE S.R.L., subsequently withdrew the lawsuit against the tax agency. Although the lower court had ruled in favor of the company regarding energy excise duties, the withdrawal rendered the legal interest necessary for the proceedings nonexistent. Consequently, the court dismissed the appeal without examining the merits of the tax dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 104 c.p.c.; Art. 366 c.p.c.: The withdrawal of the lawsuit by the plaintiff renders the appeal inadmissible due to the subsequent lack of interest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 27431 /20 2 2 R.G. proposto da CVA ENERGIE S.R.L. , già COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE TRADINGS.R.L. , in persona del legale rappresentante pro tempore in qualità di società incorporante la IDROENERGIA S.C.R.L. , per atto di fusione per incorporazione del 22 dicembre 2017, Notaio Marcoz Giampaolo, Repertorio n. 16130/12353, rappresentata e difesa, anche disgiuntamentetra loro, giusta procura speciale allegata al ricorso per cassazione dall’avv. Nicola Lucariello ( PEC: nicolalucariello@ordineavvocatiroma.org) e dall’avv.
Marco Paganuzzi (PEC: marcopaganuzzi@ordineavvocatiroma.org ) –ricorrente – contro Oggetto:rinuncia al ricorso Cons.Est. Roberto Succio - 2 AGENZIEDELLE DOGANE E DEI MONPOLI in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generaledello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) presso icui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale d el la Toscanan. 522 / 0 3 / 2 2 depositata i n data 05 / 0 4 / 20 2 2 non notificata;
Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 25/03/2024dal C onsigliere Roberto Succio ; Rilevatoche: - l’Ufficio delle Dogane di Pisa dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoliaveva chiesto il pagamento della complessiva somma di €.85.127,13 quale accisa per l’energia elettrica “vettoriata” dalla società nella provincia di Lucca nell’anno 2009; pagamento che per via dell’affidamento fatto dalla società stessa sul parere espressodai suoi Uffici centrali e periferici l’Agenzia aveva limitato allesole accise escludendo le sanzioni e gli interessi di mora; - impugnato l’atto, la CTP accoglieva il ricorso; appellava l’Ufficio; - con la pronuncia gravata la CTR ha accolto il gravame ritenendo che possono usufruire dell’esenzione soltanto le “imprese di autoproduzione”come individuate dall’art. 52 del TUA; poiché per interpretazione di legge e giurisprudenza più che costante nel nostroordinamento la società consortile ed i soggetti consorziati non si identificano in un organismo unitario, ma sono entità giuridiche autonome, ben distinte l’una dalle altre, dal momento cheai sensi dell’art. 2615 - ter c.c. la società consortile ha una sua autonomia giuridica e patrimoniale rispetto ai soci consorziati; conseguentementel’esenzione non spetta; - ricorre la società con sei motivi di impugnazione; - l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli resiste con controricorso;
Consideratoche: Cons.Est. Roberto Succio - 3 - è in atti rinuncia al ricorso; la dichiarazione di rinuncia all’azione resa da parte ricorrente, ove non accettata dai contraddittori costituiti, si traduce in un’inammissibilità per sopravvenuta carenzadi interesse; - ne deriva che il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite, in ragione del venir meno della controversia sottostante; - infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 115/2002 laCorte dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali peril versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principalea norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13, se dovuto,vertendo in ipotesi di inammissibilità sopravvenuta e non disoccombenza (cfr.
Cass. III, n. 34025/2023); p.q.m.