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Ordinanza — n. 13402/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13402/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13402/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 27 546 /20 2 2 R.G. proposto da CVA ENERGIE S.R.L. , già COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE TRADINGS.R.L. , in persona del legale rappresentante pro tempore in qualità di società incorporante la IDROENERGIA S.C.R.L. , per atto di fusione per incorporazione del 22 dicembre 2017, Notaio Marcoz Giampaolo, Repertorio n. 16130/12353, rappresentata e difesa, anche disgiuntamentetra loro, giusta procura speciale allegata al ricorso per cassazione dall’avv. Nicola Lucariello ( PEC: nicolalucariello@ordineavvocatiroma.org) e dall’avv.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13402/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 25/03/2024dal C onsigliere Roberto Succio ; Rilevatoche: - la società IDROENERGIA (ora incorporata dalla ricorrente) impugnaval’avviso di pagamento notificatole dall’Ufficio doganale relativoa maggiori accise sull’energia elettrica riferite agli anni dal 2009al 2013; - impugnato l’atto, la CTP rigettava il ricorso; appellava l a contribuente; - con la pronuncia gravata la CTR ha confermato la statuizione di primo grado in quanto ha ritenuto che la società consortile che autoproduce energia elettrica da fonte rinnovabile con impianti dalla potenza disponibile superiore a 200 KW, beneficia dell’esenzioneprevista dall’art. 52, comma 3, lett.

Parole chiave

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esenzione dalle imposte sull'energia imposta speciale sulle forze idrauliche sottrazione di energia energia rinnovabile esenzione dal pagamento dei contributi legislazione in materia di energia
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 27 546 /20 2 2 R.G. proposto da CVA ENERGIE S.R.L. , già COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE TRADINGS.R.L. , in persona del legale rappresentante pro tempore in qualità di società incorporante la IDROENERGIA S.C.R.L. , per atto di fusione per incorporazione del 22 dicembre 2017, Notaio Marcoz Giampaolo, Repertorio n. 16130/12353, rappresentata e difesa, anche disgiuntamentetra loro, giusta procura speciale allegata al ricorso per cassazione dall’avv. Nicola Lucariello ( PEC: nicolalucariello@ordineavvocatiroma.org) e dall’avv.

Marco Paganuzzi (PEC:marcopaganuzzi@ordineavvocatiroma.org) –ricorrente – contro Oggetto:rinuncia al ricorso Cons.Est. Roberto Succio - 2 AGENZIEDELLE DOGANE E DEI MONPOLI in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generaledello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) presso icui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale d el la Puglia n.727/26/ 22 depositata i n data 18 / 0 3 / 20 2 2 non notificata;

Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 25/03/2024dal C onsigliere Roberto Succio ; Rilevatoche: - la società IDROENERGIA (ora incorporata dalla ricorrente) impugnaval’avviso di pagamento notificatole dall’Ufficio doganale relativoa maggiori accise sull’energia elettrica riferite agli anni dal 2009al 2013; - impugnato l’atto, la CTP rigettava il ricorso; appellava l a contribuente; - con la pronuncia gravata la CTR ha confermato la statuizione di primo grado in quanto ha ritenuto che la società consortile che autoproduce energia elettrica da fonte rinnovabile con impianti dalla potenza disponibile superiore a 200 KW, beneficia dell’esenzioneprevista dall’art. 52, comma 3, lett.

b) del d.lgs. n. 504 del 1995 limitatamente all’energia prodotta e consumata in proprio e non anche a quella prodotta e ceduta ai singoli consorziati; - ricorre la società con cinque motivi di impugnazione; - l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli resiste con controricorso; Consideratoche: - è in atti rinuncia al ricorso; la dichiarazione di rinuncia all’azione resa da parte ricorrente, ove non accettata dai contraddittori costituiti, si traduce in un’inammissibilità per sopravvenuta carenzadi interesse ; Cons.Est. Roberto Succio - 3 - ne deriva che il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite, in ragione del venir meno della controversia sottostante; - infine, a i sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 115/2002 laCorte dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali peril versamento da parte de l ricorrent e dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principalea norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13, se dovuto,vertendo in ipotesi di inammissibilità sopravvenuta e non disoccombenza (cfr.

Cass. III, n. 34025/2023 ); p.q.m. dichiara