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Decreto — n. 13375/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 13375/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 13375/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ricorso n. 22404/2022proposto da: BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA, in persona del presidente e rappresentante legale dott. Arturo Schininà, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Roberto Tieghi, Giulio Chiarizia e Daniela Cutarelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Sicilia n. 66; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttorepro tempore , elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato,in Roma, via dei Portoghesi n. 12, che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 6662/09/2022, depositata il 27 luglio2022e notificata il 25 agosto 2022 . Visto l’atto depositato in cancelleria il 25 gennaio2024 con il quale l a ricorrent e h a rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 13375/2024 — snciv · Corte di Cassazione: ricorso n. 22404/2022proposto da: BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA, in persona del presidente e rappresentante legale dott. Arturo Schininà, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Roberto Tieghi, Giulio Chiarizia e Daniela Cutarelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Sicilia n. 66; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttorepro tempore , elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato,in Roma, via dei Portoghesi n. 12, che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 6662/09/2022, depositata il 27 luglio2022e notificata il 25 agosto 2022 . Visto l’atto depositato in cancelleria il 25 gennaio2024 con il quale l a ricorrent e h a rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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art. 391 cod. proc. civ

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato in cancelleria il 25 gennaio2024 con il quale l a ricorrent e h a rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

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Testo completo

ricorso n. 22404/2022proposto da: BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA, in persona del presidente e rappresentante legale dott. Arturo Schininà, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Roberto Tieghi, Giulio Chiarizia e Daniela Cutarelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Sicilia n. 66; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttorepro tempore , elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato,in Roma, via dei Portoghesi n. 12, che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 6662/09/2022, depositata il 27 luglio2022e notificata il 25 agosto 2022 . Visto l’atto depositato in cancelleria il 25 gennaio2024 con il quale l a ricorrent e h a rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 08/05/2024 Il P