Cassation court dismisses appeal declaring tax judgment extinguished by debtor's waiver and full payment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinguished because the debtor had previously waived the right to contest the tax debt and fully paid all installments. The appellant, Destino Giuseppe, had submitted a declaration adhering to the simplified tax definition regime under D.L. n. 119/2018, which included a waiver of pending litigation. Consequently, the court ruled that the judgment must be declared extinct under Article 391 of the Civil Procedure Code, as the debtor's waiver was known to the tax authority and the debt was satisfied.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; When a debtor explicitly waives pending litigation and fully pays the tax debt, the judgment is extinguished by the debtor's renunciation, precluding further appellate proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 21678 /201 4 R.G. proposto da DESTINOGIUSEPPE, già titolare della ditta individuale “Autocentro” di DestinoGiuseppe rappresentato e difeso in forza di procura speci a l e in atti dall’avv. Francesco Saverio Bonifacio Pansini (PEC: avvbonifaciopansini@pec.ordneavvocatitrani.it) con domicilio eletto in Roma,viale Giulio Cesare n. 98 presso l’avv. Sandro De Marco ; –ricorrente – contro AGENZIEENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,alla via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - Oggetto:definizione d.L.n. 119/18 Cons.Est.
Roberto Succio - 2 Avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale d el l a Puglia n.327/15/ 14 depositata il 1 3 / 02 / 201 4 non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 15/03/2024dal C onsigliere Roberto Succio ; Rilevatoe considerato che: - il presente giudizio ha per oggetto la cartella n. 0142010 0112004260000, (ruolo ordinario n.2010/000685 reso esecutivo il19/07/2010); - èin atti memoria con la quale il contribuente ha rappresentato di avere aderito alla definizione agevolata di cui al d.L. n. 119 del 2018come convertito in legge, e in seguito anche della ulteriore definizione dei carichi affidati agli agenti della riscossione, disciplinata dall’art. 1, commi da 231 a 252 della l. n. 197 del 2022; - è pure in atti espressa previa rinuncia, nella documentazione allegataalle memorie, ad ogni giudizio pendente, oltre che prova deipagamenti dovuti, in forza della quale Destino Giuseppe chiede didichiarare l’estinzione del giudizio con la compensazione delle spesedi lite; - ciò posto, rileva il collegio che dalla documentazione allegata risulta che l’Agenzia delle entrate - Riscossione ha distinto e quantificato gli importi dovuti dal contribuente ai fini della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione;quindi, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersidella definizione agevolata con conseguente rinuncia al giudizio,il giudizio di cassazione va dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., per rinuncia del debitore, essendo egli ricorrente e risultando nota all’Amministrazione Finanziaria detta rinuncia, comesi evince dalla memoria in atti datata 10 dicembre 2020; - in ogni caso, risultano comunque pagate tutte le rate dovute; pertanto,in ogni caso il giudizio va dichiarato estinto;
Cons.Est. Roberto Succio - 3 - lespese processuali non vanno liquidate, perché il contenuto della definizioneagevolata assorbe il costo del processo pendente; - non sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del "doppio" del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115/2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizionedel