Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13356/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to tax dispute settlement via simplified procedure extinguishing the case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13356/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished following the taxpayer's request for a simplified settlement procedure. The appellant argued the lower court's decision was invalid due to improper notification of the appeal, while the tax agency maintained the original judgment stood. The court ruled that the simplified procedure, triggered by payment of the first installment, automatically extinguished the proceedings without requiring a formal rejection of the tax claim.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, comma 197 e 198 della Legge 197/2022: la definizione agevolata di una controversia tributaria comporta l'estinzione del processo, precludendo l'applicazione del contributo per le spese legali.

Parole chiave

Generato dall'IA
simplified tax settlement extinguishment of proceedings tax contribution liability notification defect Cassation procedure procedura di registrazione tassa d'iscrizione nel registro registro delle esecuzioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 197 della Legge 197/2022
Il 6 ottobre 2023, la difesa della ricorrente ha depositato domanda di definizione agevolata, ex art. 1,comma 186, Legge 197/2022, le comunicazione di avvenuto ricevimento, protocollo telematico 23092613042421383 – 0000001 e la quietanza modello F24, protocollo telematico B0310440050280923 0000001.
Art. 1, comma 198 della Legge 197/2022
Il 6 ottobre 2023, la difesa della ricorrente ha depositato domanda di definizione agevolata, ex art. 1,comma 186, Legge 197/2022, le comunicazione di avvenuto ricevimento, protocollo telematico 23092613042421383 – 0000001 e la quietanza modello F24, protocollo telematico B0310440050280923 0000001.
Art. 1, comma 186 della Legge 197/2022
Il 6 ottobre 2023, la difesa della ricorrente ha depositato domanda di definizione agevolata, ex art. 1,comma 186, Legge 197/2022, le comunicazione di avvenuto ricevimento, protocollo telematico 23092613042421383 – 0000001 e la quietanza modello F24, protocollo telematico B0310440050280923 0000001.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. 5, 7/12/2018, n. 31372
Cass., sez. 5, 7/12/2018, n. 31372; Cass., sez.
Cass., sez. 6-5, 7/6/2018, n. 14782
31372; Cass., sez. 6-5, 7/6/2018, n. 14782; Cass.4308/2024, in motiv.).
Cass. 4308/2024
Italian tax court declares tax dispute extinguished due to voluntary settlement and payment of owed amounts.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23821/2011 R.G. proposto da: VERDE MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell’avvocato LAURO MASSIMO (LRAMSM57R03H501J) rappresentato e difeso dall'avvocato ALLODI VARRIALE GAETANO (LLDGTN43C13G964S) -ricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 23/2009 depositata il30/01/2009.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2024 dal Consigliere MILENA BALSAMO. RILEVATO CHE: Mario Verde ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione n. 23/41/2009 della Commissione Tributaria Regionale di Napoli, emessa il 28.11.2008 e depositata il 30.1.2009, che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, nella contumacia della controparte, riconoscendo e dichiarando legittima e fondata la pretesa impositiva contenuta nell'avviso di rettifica e liquidazione, notificato alla società contribuente il 14/12/2005, relativo ad imposte di registro, ipotecarie e catastali, riferite ad un atto pubblico per notar Carlo Iaccarino del 27/11/2003, avente ad oggetto una permuta.

Il ricorso di legittimità è fondato su un unico motivo, con il quale si assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 53, 20 e 16 del d.lgs. 546/92, nonché la nullità della sentenza impugnata. In particolare, la ricorrente sostiene di non aver mai avuto notizia dell'appello, in quanto la relativa notifica, effettuata a mezzo di servizio postale, sarebbe stata consegnata a persona non avente alcuna relazione con il destinatario. All'uopo la ricorrente ha precisato di aver proposto querela di falso per contestare la veridicità dell'attestazione contenuta nell'avviso di ricevimento della raccomandata, in quanto la firma non apparterrebbe né al difensore costituito, né a persona avente con lui qualche relazione.

L'Agenzia delle entrate ha depositato atto di mera costituzione. Con ordinanza interlocutoria n. 23831 del 21.10.2013, la Sesta sezione civile-T di questa Corte, vista la certificazione in data 10.9.2013 della Cancelliere del Tribunale di Napoli, attestante la pendenza del procedimento n. 26334/2011 di r.g., promosso da Verde Mario e da Gargiulo Francesco ed avente ad oggetto la querela di falso della notificazione dell'atto di appello di cui si discorre anche in questa sede, ha disposto la sospensione del processo in considerazione del carattere pregiudiziale del citato giudizio incardinato davanti al Tribunale di Napoli.

A seguito della comunicazione di fissazione di adunanza in camera di consiglio per la data del 12 gennaio 2021 la parte ricorrente depositava memoria con allegata documentazione attestante la pendenza del giudizio di cassazione Rg 25460/2020 relativo alla sentenza di appello che aveva respinto la proposizione della querela di falso. La Corte, con ordinanza del 12 gennaio 2021 confermava la sospensione del giudizio, già disposta con provvedimento del 21.10.2013, n. 23831, stante la pendenza del giudizio avente ad oggetto la querela di falso. Il 6 ottobre 2023, la difesa della ricorrente ha depositato domanda di definizione agevolata, ex art. 1,comma 186, Legge 197/2022, le comunicazione di avvenuto ricevimento, protocollo telematico 23092613042421383 – 0000001 e la quietanza modello F24, protocollo telematico B0310440050280923 0000001.

L’art. 1, comma 197, legge n. 197 del 2022 prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata». Il successivo comma 198, prevede che «Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione».

La contribuente ha documentato, con riferimento al presente giudizio di aver presentato domanda di definizione agevolata e di aver provveduto al pagamento della prima rata pari alla metà dell’importo dovuto ed indicato nella domanda di definizione avendo la società Gemar versato con la domanda di definizione agevolata l’altra metà della somma dovuta. Le spese rimangono a carico della parte che le ha anticipate, ex art. 1, comma 198, cit. In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del cd. contributo, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (v.

Cass., sez. 5, 7/12/2018, n. 31372; Cass., sez. 6-5, 7/6/2018, n. 14782; Cass.4308/2024, in motiv.).

P.Q.M.

dichiara estinto il processo. Spese a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso