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Ordinanza — n. 13347/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses taxpayer appeal, ruling burden of proof for non-profit status lies with the entity, not the tax authority.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13347/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a lower court decision that had granted a tax exemption to a sports society. The lower court incorrectly placed the burden of proving the entity's non-profit nature on the tax administration rather than the taxpayer. The court held that under Italian tax law, the entity claiming the exemption must substantively prove it lacks commercial activity, mere formal registration is insufficient.

Regesto Legislator

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Art. 148 TUIR; Art. 2697 c.c.: The burden of proving the factual prerequisites for a tax exemption based on non-profit status rests with the entity claiming it, not the tax authority, as mere formal incorporation does not establish the lack of commercial activity.

Parole chiave

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burden of proof tax non-profit status exemption commercial activity distinction tax authority obligation Italian tax law TUIR sports society liability factual prerequisites proof indagine per frode iva

Disposizioni normative citate

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Art. 148 TUIR
Art. 143 et seq. TUIR
Art. 1 comma 1 L. 398/1991
28005; Cass. 12 maggio 2010, n.
Art. 90 comma 18 L. 289/2002
Roberto Succio contribuente, con ciò disallineandosi rispetto ai principi enunciati più volte da questa Corte; -va ricordato in primo luogo che con l'art. 90, comma 1, legge n.
Art. 2697 c.c.
Roberto Succio la invoca, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall'art. 2697 c.c., non essendo certo sufficiente allegare lo statuto sociale e la finalità ivi recepita (Cass.
Art. 86 e 87 TUIR (now 72 e 73)
Art. 108 TUIR (now 143)
Art. 360 comma 1 n.3 c.p.c.
289 del 2002, in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c.
art. 2697 c.c
Roberto Succio la invoca, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall'art. 2697 c.c., non essendo certo sufficiente allegare lo statuto sociale e la finalità ivi recepita (Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. 9 maggio 2018, n. 11048
108 (ora 143) e seguenti costituiscono una deroga - si applica a tutti i redditi, in denaro o in natura, posseduti da soggetti diversi dalle persone fisiche (Cass. 9 maggio 2018, n. 11048).
Cass. 29 luglio 2005, n. 16032
2697 c.c., non essendo certo sufficiente allegare lo statuto sociale e la finalità ivi recepita (Cass. 29 luglio 2005, n. 16032; Cass.
Cass. 20 ottobre 2006, n. 22598
16032; Cass. 20 ottobre 2006, n. 22598; Cass.
Cass. 25 novembre 2008, n. 28005
22598; Cass. 25 novembre 2008, n. 28005; Cass.
Cass. 12 maggio 2010, n. 11456
28005; Cass. 12 maggio 2010, n. 11456; Cass.
Cass. 12 febbraio 2013, n. 3360
11456; Cass. 12 febbraio 2013, n. 3360;
Cass. 4 ottobre 2017, n. 23167
Cass. 4 ottobre 2017, n. 23167); - l'esenzione d'imposta prevista dall'art.
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Testo completo

e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 1941/2023 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) –ricorrente – contro RACE EVENTS SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. in persona del legale rappresentante pro temporerappresentata e difesa in virtù di procura speciale ad litem in calce al controricorso dall’avv. Gualtiero Cremisini, elettivamente domiciliata nel suo studio in Via D.

Millelire 6 Roma, (PEC: gualtierocremisini@ordineavvocatiroma.org); - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio n. 2953/13/22 depositata in data 22/06/2022; Oggetto: SSD s.r.l. – requisiti sostanziali – onere della prova Cons. Est. Roberto Succio udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata tenutasi in data 23/04/2024 dal Consigliere Relatore Roberto Succio; Rilevato che: -con avviso di accertamento TK502F301922/2018, emesso per l’anno 2012, l’Ufficio accertava, con metodo induttivo, maggiore Iva e Irap per presunta mancata dichiarazione di operazioni ritenute inesistenti (oggettivamente), recuperando a tassazione ordinaria ai fini delle imposte dirette, di un provento illecito quantificato nella misura del 21% dell’imponibile oggetto di falsa fatturazione ed ai fini Iva, dell’imposta afferente gli imponibili fatturati ai sensi del disposto dell’art. 21 c. 7 del d.P.R. n. 633 del 1972; - la CTP rigettava il ricorso ritenendo fondati i rilievi/presunzioni forniti dall’Ufficio a fondamento dell’accertamento; appellava RACE EVENTS SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA AR.L.; -la CTR accoglieva l’appello della contribuente; -l’Agenzia delle Entrate propone ricorso in sede di legittimità affidato a due motivi; resiste con controricorso RACE EVENTS SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.; la stessa ha anche depositato memoria illustrativa delle proprie difese;

Considerato che: - il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 143 e seguenti TUIR, dell’art. 1 comma 1 della L. 398 del 1991, degli artt. 90 comma 18 della L. 289 del 2002, in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente accolto l’appello della contribuente sulla base dell’assunto che la controparte attraverso la produzione di foto avrebbe provato l’effettiva cessione degli spazi pubblicitari oggetto delle sponsorizzazionifatturate, che la associazione sarebbe iscritta alla Camera di Commercio, lacontabilità sarebbe regolare e le fatture emesse; - va rilevato preliminarmente che secondo la CTR “ l'appellante ha dimostrato che la prestazione dicui alle fatture oggetto del giudizio è Cons. Est.

Roberto Succio stata eseguita ed essenzialmente allegando le foto che riportano gli spazi pubblicitari acquistati sulle autovetture. Sicché, posto che l'oggetto delle prestazioni fatturate sono degli "spazi pubblicitari", risulta priva di autonoma valenza probatoria la presunzione fondata "sull'assenza di personale", in quanto per la vendita di uno spazio pubblicitario relativo ad una vettura da competizione non appare necessaria una particolare struttura societaria. In verità a fronte di questa constatazione l'Ufficio avrebbe dovuto dimostrare che il contribuente era a conoscenza e quasi connivente conil soggetto che avrebbe perpetrato la frode fiscale e tale prova è mancata, tanto è vero che la società per così dire "cartiera" sipresentava come l'unica in grado di fornire la tipologia di prestazioneoggetto del giudizio.

Non solo ma era iscritta alla Camera di Commercio e le prestazioni risultavano regolarmente fatturate”; -invero, come si evince dall’avviso di accertamento prodotto a questa Corte, la pretesa manifestata dall’Ufficio nel presente giudizio si fonda sia sulle riprese derivanti dalla emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti (che rendono comunque dovuti i tributi da parte dell’emittente relativi alle operazioni, secondo quanto esposto nelle fatture stesse) sia sulla riqualificazione della SSD s.r.l. come imprese tout court commerciale, nella forma di s.n.c., a seguito del disconoscimento della qualifica –ritenuta dall’Ufficio solo formale – di SSD con le conseguenze che ne derivano; - alla luce di ciò, la censura proposta si appunta unicamente sul secondo profilo, riguardante la riqualificazione della natura dell’attività svolta dalla contribuente, restando non censurato l’accertamento operato dalla sentenza impugnata quanto all’esistenza –ritenuta provata – delle prestazioni oggetto di rilievo; - il sopranominato profilo di censura si rivela fondato; - la CTR, infatti, ha onerato l’Amministrazione di dar prova della conoscenza o della connivenza della frode in capo alla SSD Cons. Est.

Roberto Succio contribuente, con ciò disallineandosi rispetto ai principi enunciati più volte da questa Corte; -va ricordato in primo luogo che con l'art. 90, comma 1, legge n. 289 del 2002, è stato previsto che: "le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro"; - è sul punto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'indirizzo per cui le agevolazioni tributarie previste in favore degli enti di tipo associativo non commerciale, come le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, dall'art. 111 (ora 148) del d.P.R. n. 917 del 1986 si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell'atto costitutivo o nello statuto (v.

Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 32119 del 12/12/2018; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11456 del 12/05/2010); -e quanto all’onere della prova, che qui viene in rilievo, questa Corte ha chiarito come (tra molte si veda per tutte Cass. Sez. 6 - 5,Ordinanza n. 23228 del 04/10/2017 ) in tema di agevolazionitributarie, chi vuole fare valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi deveprovare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta della esenzione o della agevolazione; invero, la disciplina generale riguardante i soggetti sottoposti all'imposta sul reddito delle società, fissata dagli artt. 86 e 87 (ora 72 e 73) TUIR - e di cui gli artt. 108 (ora 143) e seguenti costituiscono una deroga - si applica a tutti i redditi, in denaro o in natura, posseduti da soggetti diversi dalle persone fisiche (Cass. 9 maggio 2018, n. 11048).

Ne deriva che l'onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l'esenzione - ossia che l'ente sebbene somigliasse ad una attività commerciale in realtà non lo era - è a carico del soggetto che Cons. Est. Roberto Succio la invoca, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall'art. 2697 c.c., non essendo certo sufficiente allegare lo statuto sociale e la finalità ivi recepita (Cass. 29 luglio 2005, n. 16032; Cass. 20 ottobre 2006, n. 22598; Cass. 25 novembre 2008, n. 28005; Cass. 12 maggio 2010, n. 11456; Cass. 12 febbraio 2013, n. 3360;

Cass. 4 ottobre 2017, n. 23167); - l'esenzione d'imposta prevista dall'art. 148 TUIR in favore delle associazioni non lucrative dipende pertanto non dall'elemento formale della veste giuridica assunta dall'associazione, ma dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro; - nel ritenere quindi che “ l'Ufficio avrebbe dovuto dimostrare che il contribuente era a conoscenza e quasi connivente conil soggetto che avrebbe perpetrato la frode fiscale e tale prova èmancata”, la CTR ha erroneamente gravato l’Amministrazione dell’onere di provare l’esistenza della frode, mentre in realtà era onere della SSD s.r.l. contribuente provare di avere, nella sostanza, oltre che in forza degli aspetti meramente formali, natura di ente non commerciale; - in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza va quindi cassata con rinvio al giudice del merito; - il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza per "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile ", in violazione e falsa applicazione degli artt., 132, n. 4 c.p.c., 118 disp.

Att. c.p.c., 36 e 61 del d. Lgs. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n.

4) c.p.c.; secondo parte ricorrente la decisione viola gli artt. 143 e seguenti TUIR, espressamente posti a base dell’avviso di accertamento, i quali consentono agli enti non commerciali unregime differenziato impositivo, che nel presente caso non poteva trovare applicazione.In forza della prospettazione posta a base del ricorso, la sentenza impugnata ha annullato siffatta ripresa a tassazione sull’assunto che le prestazioni rese sarebbero effettive, mentre a prescindere dalla verità o meno di tale fatto, che assume rilievo ai fini dellaresponsabilità personale del Pitorri da accertarsi in altra sede, ai Cons. Est. Roberto Succio meri fini della decisione del presente giudizio la motivazione della sentenza diappello sarebbe del tutto inconferente rispetto al “ thema decidendum”; - alla luce della decisione in ordine al primo motivo la censura in argomento è assorbita; p.q.m. accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di s