Tax appeal dismissed as inadmissible due to lack of prejudice under new role notification rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the taxpayer's appeal inadmissible because the role notification lacked the specific conditions required for direct challenge. The taxpayer argued against various tax assessments, but the court found no evidence of prejudice such as an ongoing seizure or payment order. Consequently, the lower court's decision was quashed without remittal, and the original appeal was rejected as the cause could not be properly proposed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 bis d.L. n. 146/2021; Art. 12, comma 4 bis, D.P.R. n. 602/73: The role and payment notice are only directly challengeable if the debtor proves the entry causes prejudice to a public procurement procedure, public debt recovery, or loss of a public administration benefit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 14549/2021 proposto da: R D COMPONENTS s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. Giorgio Tedesco (PEC: giorgio.tedesco@ordinavvocatibo.pec.it) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) - controricorrente - Oggetto: impugnazione di estratto di ruolo Cons. Est.
Roberto Succio avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna n. 2631/19/20 depositata in data 17 / 11 /20 20; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata tenutasi in data 23/04/202 4 dal Consigliere Relatore Roberto Succio; Rilevato che: - l a società contribuente impugnava un estratto di ruolo relativo a svariate cartelle di pagamento aventi ad oggetto iva e Irap per gli anni dal 2006 al 2016; - il giudice di primo grado , per quanto qui interessa , rigettava il ricorso; - appellava la società ; - con la pronuncia qui gravata di ricorso il giudice dell'appello ha confermato la decisione di primo grado; - ricorre R D COMPONENTS s.r.l. c on atto affidato a due motiv i di ricorsoillustrati da memoria; - l ' A genzia delle entrate resiste con controricorso ;
Considerato che: - d’ufficio va rilevato che l’art.3 bis d. L. n.146/2021, precisato in sede di conversione della l. n.215/21, novellando l’art.12 del d.P.R. n.602/73, ha previsto che dopo il comma 4 è inserito il comma 4 bis il quale ha stabilito che l’estratto di ruolo non è impugnabile - anche unitamente alle cartelle sottostanti che si assumono non legittimamente notificate- se non a determinate, specifiche, condizioni. La menzionata previsione di legge recita: «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio ad una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80 comma 4 del codice dei contratti pubblici di cui al d.
Lgs. 18 aprile 2016 n.50, oppure per la riscossione di somme allo Cons. Est. Roberto Succio stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art.1 comma 1 lett.
a) del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze18 gennaio 2008 n.40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione»; - questa la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n.26283/2022, ha fortemente circoscritto le impugnazioni attraverso l’estratto di ruolo dirette ad ottenere l’annullamento della sottesa cartella di pagamento, trattandosi di azione di accertamento negativo circa la decadenza del debito iscritto a ruolo, mentre il proc esso tributario ha natura di impugnazione -merito e il ruolo non ha una sua autonoma materialità; - è conseguentemente presente l’interesse ad agire contro il ruolo solo se vi sia un pregiudizio da esso derivante come ad es. un pignoramento in corso o un’intimazione al pagamento, di cui non vi è evidenza in atti, da cui l’inammissibilità del ricorso originario della società contribuente rilevabile ex officio; - in conclusione, pronunciando sul ricorso, la sentenza impugnata dev’essere cassata senza rinvio ex art. 382 c. 3 c.p.c. e il ricorso introduttivo del contribuente dichiarato inammissibile perché la causa non poteva essere proposta; - poiché il ricorso introduttivo del giudizio è stato proposto prima della pronuncia a Sezioni Unite cui sopra si è fatto riferimento, le spese di lite vanno compensate tra le parti; p.q.m. pronunciando sul ricorso, dichiara inammissibile l’originario ricorso della società contribuente; cassa senza rinvio la sentenza impugnata ex art. 382 c. 3 c.p.c.; compensa tra le parti le spese dell’intero giu