Italian tax court remands VAT refund case to lower court pending final administrative settlement between parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation remanded the case to a new docket pending final administrative negotiations between the tax agency and the taxpayer. The underlying dispute involved a VAT refund claim where the tax authority initially denied the credit due to a procedural error in the tax return. The court decided to suspend the litigation because the parties had reached preliminary agreements, making further judicial intervention unnecessary at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 54 bis, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633; Art. 360 c.p.c.: When parties reach preliminary settlement agreements during litigation, the court must remand the case to allow for final administrative compliance or formal renunciation before proceeding to judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso n. 12017-2022, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, cf06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Ricorrente CONTRO APPLE SALES INTERNATIONAL LIMITED(p.i.00169719994), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliatain Roma, alla via di San Basilio n. 72, presso lo studio Deloitte Legal Società tra Avvocati a r.l., rappresentatae difesa da ll’avv.
Eugenio della Valle - Controricorrente Avverso la sentenza n. 744/07/2021della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, depositata il 2.11.2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 22novembre 2023dal Consigliere dott. Francesco Federici, Rilevato che Dalla sentenza impugnata si evince che alla società controricorrente fu notificato, ex art. 54 bis, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, la cartella esattoriale, con cui fu richiesto il pagamento dell’importo di € 195.623,92. Società di comodo RGN 12017/2022 Consigliere rel.
Federici L’Agenzia delle entrate aveva disconosciuto il credito d’imposta, riportato dalla società controricorrente per il periodo d’imposta 2015, rilevando che nel modello Iva 2015 per il 2014 la contribuente aveva già optato per il rimborso dell’eccedenza. La società, che rilevava come solo per errore fosse stato compilato il quadro VX della dichiarazione, propose ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pescara, che con sentenza n. 230/02/2020 annullò la cartella erariale. L’appello dell’ufficio fu respinto con sentenza n. 744/07/2021.
Il giudice regionale ha ritenuto l’errore emendabile e ritrattabile, non avendo di fatto la società mai coltivato la richiesta di rimborso. Per la cassazione della pronuncia l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui ha resistito la società con controricorso. La causa è stata trattata nell’adunanza camerale del 22 novembre 2023. Considerato che Preliminarmente, pendendo intese tra le parti, va dato atto che l’Agenzia delle entrate ha richiesto un rinvio per consentiredi effettuare gli ulteriori ultimi adempimenti, all’esito dei quali procedere alla definizione del giudizio con declaratoria di cessazione della materia del contendere o con rinuncia al ricorso.
La causa va pertanto rinviata a nuovo ruolo, in attesa degli esiti.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuo