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Ordinanza — n. 13338/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to procedural waiver of the case by the taxpayer. The court declared the proceedings extinguished because the appellant voluntarily surrendered the right to appeal. No further legal action is possible on this specific matter.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13338/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the proceedings extinguished because the appellant voluntarily surrendered the right to appeal the regional commission's decision. The taxpayer had already accessed the simplified payment procedure for the tax debt, thereby waiving the need for further litigation. Consequently, the court ruled that no further judicial activity was necessary to resolve the dispute.

Regesto Legislator

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l. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1; The voluntary surrender of a cassation appeal by the appellant, following the access to the simplified payment procedure, results in the immediate extinction of the judicial proceedings.

Parole chiave

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procedural waiver extinction of proceedings simplified payment procedure tax appeal dismissal voluntary surrender of rights imputazione dei contributi imposta immobiliare imposte comunali

Disposizioni normative citate

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l. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 231 e ss.
197, art. 1, commi 231 e ss.); - al la rinuncia , che è rituale , consegue, pertanto, l’estinzione del giudizio; 2.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 - quater
115 del 2002, art. 13, c.

Giurisprudenza citata

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Cass., 12 novembre 2015, n. 23175
1 - quater ) , trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n.
Cass., 28 maggio 2020, n. 10140
23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140;
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20028/2020R.G. proposto da Consorzio Ortofrutticolo Centro Italia Società Coop erativa Agricola , in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Caforio ( PEC : giuseppe.caforio@avvocatiperugiapec.it), con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; –ricorrente – contro Comune di Castiglione del Lago; –intimato – avverso la sentenza n. 405/01/2019, depositata il 17 dicembre 2019, della Commissione tributaria regionale dell’Umbria; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2024,dal Consigliere dott.

Liberato Paolitto . Rilevato che: ICI IMU Accertamento 1. –sulla base di un solo motivo, il Consorzio Ortofrutticolo Centro Italia, Società Cooperativa Agricola ricorre per la cassazione della sentenza n. 405/01/2019, depositata il 17 dicembre 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale dell’Umbria ha accolto l’appello proposto dal Comune di Castiglione del Lago, così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure cheaveva diversamente accolto l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per il recupero a tassazione dell’IMU dovuta dal Consorzio, odierno ricorrente, per l’anno 2013, ed in relazione al possesso di un’unità immobiliare censita in catasto (nella categoria D/7, e) al fol. 89, p.lla 523;

–il Comune di Castiglione del Lago non ha svolto attività difensiva . Considerato che: 1. – in via pregiudiziale, deve rilevarsi che la ricorrente ha rinunciato al ricorso deducendo di aver fatto accesso alla definizione agevolata del carico iscritto a ruolo ed affidato all’agente della riscossione (l. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 231 e ss.); - al la rinuncia , che è rituale , consegue, pertanto, l’estinzione del giudizio; 2. – le spese del giudizio di legittimità non vanno regolate tra le parti, in difetto di attività difensiva della parte rimasta intimata, e non sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale(d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 - quater ) , trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140;

Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Rom