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Ordinanza Interlocutoria — n. 13330/2024 — snciv Generato dall'IA

Court orders clarification on who settled the tax dispute before proceeding with cassation appeal.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 13330/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court issued an interlocutory order requiring the tax authority to clarify which specific taxpayers settled the underlying tax dispute. The authority had appealed a regional court decision that annulled tax assessments based on a penalty for non-operating companies, arguing the company's assets were seized. The defense submitted evidence of a settlement request, but the court found the document insufficient to identify the exact parties who resolved the controversy. Consequently, the appeal was stayed pending further information to ensure the correct subjects are bound by the settlement.

Regesto Legislator

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Art. 30, comma 4 bis, della l. 23 dicembre 1994, n. 724; Art. 1, l. n. 197 del 2022: When a tax authority appeals a decision annulling tax assessments, the court must verify the identity of the parties who settled the dispute before proceeding with the cassation appeal.

Parole chiave

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tax appeal procedure settlement identification non-operating companies tax penalty reduction interlocutory order tax authority appeal parties identification tassa di soggiorno

Disposizioni normative citate

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Art. 30, comma 4 bis, della l. 23 dicembre 1994, n. 724
di comodo), prevista dall’art. 30, comma 4 bis,della l.
Art. 1, l. n. 197 del 2022
Nelle more del giudizio il difensore dei controricorrenti ha depositato documentazione relativa alla presentazione della domanda di definizione agevolata, ai sensi dell’art. 1, l. n. 197 del 2022.
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso n. 25582-2018, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, c.f.06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Ricorrente CONTRO NUOVA RESIDENZA MEZZALUNA s.r.l.(p.i. 022624400845 ), CACCIATO Calogero, c.f. CCCCGR45L26H148H, CACCIATO Luigi , c.f. CCCLGU72L23B602H, CACCIATO Maurizio, c.f. CCCMRZ77C14A089W, elettivamente domiciliati in Roma, via dell’Elettronica n. 20, presso lo studio dell’avv.

Giuseppe Piero Siviglia, e tutti rappresentati e difes i da ll’avv. Salvatore Sammartino- Controricorrenti Avverso la sentenza n. 1367/03/2018della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata il 27.03.2018; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 22novembre 2023dal Consigliere dott. Francesco Federici, Società di comodo RGN 25582/2018 Consigliere rel. Federici Rilevato che L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, di conferma della pronuncia di primo grado, che aveva annullato l’avviso d’accertamentonotificato alla società Nuova Residenza Mezzaluna s.r.l., relativo all’anno 2008, per rideterminazione dell’Ires e dell’Irap ad essa imputate, oltre che per irrogazione delle sanzioni.

La sentenza di primo grado, previa riunione dei ricorsi,aveva anche annullato gli atti impositivi notificati ai sociCacciato Luigi e a Cacciato Caloger o, per i maggiori redditi di partecipazione alla società. Dalla sentenza impugnata si evince che gli attiimpositivi nei confronti della società, e poi dei soci, avevano tratto origine dall’istanza, indirizzata all’Agenzia delle entrateper l’anno d’imposta 2008, per la disapplicazione della disciplina sulle società non operative (cd. di comodo), prevista dall’art. 30, comma 4 bis,della l. 23 dicembre 1994, n. 724 (introdotto dall’art. 35, comma 15, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni in l. 4 agosto 2006, n. 248, così sostituendo l’art. 37 bis, comma 8, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).

A giustificazione dell’istanza era stato rappresentatoche la società, esercente attività di gestione di alberghi e strutture turistiche, aveva subito nel 2008 un sequestro penale del complesso immobiliare, costituente il bene strumentale necessario all’esercizio dell’attività. L’immobile era stato dissequestrato solo nel 2013, così che solo in data 5 maggio 2014 era stato possibile depositare la richiesta di concessione edilizia in sanatoria. L’interpello fu, tuttavia , rigettato dal Direttore Regionale dell’Agenzia delle entrate, sull’assunto dell’assenza dei presupposti giustificativi.

Di conseguenza l’ufficio procedette alla rettifica del reddito sociale e dei suoi soci. Con la sentenza n. 1367/03/2018, ora al vaglio della Corte, il giudice regionale, avendo rilevato che il provvedimento di rigetto dell’istanza di disapplicazione, autonomamente impugnato ed oggetto di un parallelo contenzioso, era stato annullato, ha ribadito l’assenza dei presupposti per la rideterminazione del reddito sociale, essendo stata impedita dal sequestro la ristrutturazione dell’immobile e dunque il suo utilizzo. Con ricorso affidato ad un unico motivo l’Agenzia delle entrate ha censurato la sentenza, chiedendone la cassazione, cui ha resistito la società RGN 25582/2018 Consigliere rel.

Federici e i soci. Nelle more del giudizio il difensore dei controricorrenti ha depositato documentazione relativa alla presentazione della domanda di definizione agevolata, ai sensi dell’art. 1, l. n. 197 del 2022. La causa è stata trattata nell’adunanza camerale del 22 novembre 2023. Considerato che Dalla documentazione depositata agli atti non si evince con chiarezza chi dei contribuenti abbia inteso definire la controversia oggetto di causa. Si rende pertanto necessario richiedere all’Agenzia delle entrate informazioni più dettagliate in ordine alla identità dei soggetti controricorrenti (se tutti o alcuni, in ragionedei rispettivi avvisi d’accertamento) che hanno definito la controversia.

A tal fine si assegna termine di gg. 90 dalla comunicazione della presente ordinanza per provvedere. P.Q.M.