Court suspends tax collection lawsuits for partial debt repayment but requires proof for remaining unpaid invoices.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court suspended the tax collection lawsuits regarding six invoices where the taxpayer demonstrated partial payment or access to a debt reduction scheme. However, the court rejected the suspension for one specific invoice due to a lack of documentary evidence proving the payment or the relationship with the third party involved. Consequently, the litigation continues for the disputed invoice while remaining suspended for the others.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 236 della Legge n. 197 del 2022; The suspension of tax collection proceedings based on a debt reduction scheme requires the simultaneous production of documentary evidence proving the actual payment of the amounts involved.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 27598/2016 R.G. proposto da: FRANCESCO VENTURA COSTRUZIONI FERROVIARIE S.R.L., elettivamente domiciliata in Roma, viaSicilia, 66, presso l o studio degli Avv. Augusto Fantozzi, Francesco Giuliani e Roberto Altieri che la rappresentano e difendono, –ricorrente – contro EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., elettivamente domiciliata, in Roma,via Tarvisio 2, presso lo studio dell’Avv. Marco Fielter che la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CALABRIA , n. 2 267 / 2016 , depositata il19 settembre 2016;
IRAP ACCERTAMENTOudita la relazione svolta nella pubblica udienza del17 aprile 2024dal Consigliere Rosanna Angarano; dato atto che il Sostituto Procuratore generale, Fulvio Troncone, ha chiesto il rigetto del ricorso; sentito l’Avv.Valentina Guzzanti in sostituzione dell’Avv. Francesco Giuliani per la ricorrente e l’Avv.Marco Fiertler per la controricorrente. RILEVATO CHE: 1.Francesco Ventura Costruzioni Ferroviarie s.r.l . ha proposto ricor so nei confronti di Equitalia Servizi Riscossione s.p.a., che ha resistito con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe.
Con quest’ultima la C.t.r., in accoglimento dell’appello della società di riscossione – oltre a dichiarare, con statuizione non impugnata, il difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario quanto all’impugnazione di una delle cartelle impugnate (la n. 03420050049476190501) – rigettava , per le ulteriori cartelle, il ricorso del contribuente.
2. La società contribuente veniva costituita a seguito di scissione parziale della Impresa Francesco Ventura s.r.l.,con conferimento di un patrimonio netto pari ad euro 2.741.350,40 L’Equitalia Sud s.p.a., in qualità di agente della riscossione, in data 18 gennaio 2013,notificava alla contribuente, nata dalla scissione e in ragione della sua responsabilità solidale, sette cartelle esattoriali relative a debiti tributari della società scissaed iscritti a ruolo a carico di quest’ultima.
3. La C.t.p., previa riunione, accoglieva i ricorsi proposti avverso queste ultime ed annullava tutte la cartelle di pagamento. La C.t.r., in riforma della sentenza di primo grado – dopo aver dichiarato, con statuizione non impugnata in cassazione,il difetto di giurisdizione per una delle cartelle –rigettava il ricorso con riferimento a tutte le altre.
4. Con istanza depositata il 22 giugno 2023 la società ricorrente chiedeva rinvio a nuovo ruolo ai fine di consentirle, verificati i documenti, di rinunciare alla lite. Riferiva, infatti,che gran parte del debito erariale era stato pagato in parte attraverso la rateizzazione ordinaria delle iscrizioni a ruolo e, in parte, ma limitatamente alle cartelle n. 034 2008 0006917117 501 e n. 034 2007 0049871208 501, dapprima accedendo alla rateizzazione e, poi, convertendo tale strumento di rientro nella definizione dei carichi iscritti a ruolo nota come «rottamazione ter».
5. Con ordinanza interlocutoria n. 20427 del 2023 questa Corte rilevava che ai fini della definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione, ai sensi dell’art. d.l. n. 119 del 2018 era necessario provvedere al pagamento del dovuto, in unica soluzione o in più rate concordate, con sospensione del giudizio pendente, così come prescrittodal comma 6 della norma citata e che l'estinzione del giudizio erasubordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione in giudizio della documentazione attestante il pagamento di quanto dovuto nella sua interezza. Per l’effetto, rilevato che I termini per il pagamento delle rate erano dilazionati sino al 30 novembre 2023, rinviava a nuovo ruolo, evidenziando che, all'esito del pagamento dell'ultima rata la debitrice avrebbe dovutoesibire la documentazione attestante i pagamenti effettuati.
6. In data 10 ottobre 2023, ed ancora in data 4 aprile 2023 , la società contribuente depositava documentazione relativa alla definizione della controversia. CONSIDERATO CHE:
1. Risulta dal ricorso per cassazione e dalla sentenza impugnata che con il ricorso originario la società contribuente impugnava le seguenti sette cartelle: 1)034 2008 0006917117 501 2)034 2010 0029263965 501 3)034 2003 1000300952 501 4)034 2005 0049476190 501 5)034 2006 0007546319 501 6)034 2007 0010364202 501 7)034 2007 0049871208 501 La C.t.r, con riferimento alla cartella n. 4 dell’elenco che precede, ha dichiarato il difetto di giurisdizione, con statuizione non impugnata. Persiste, pertanto, controversia sulle ulteriore sei cartelle. In ordine alla documentazione versata in atti dalla società contribuente, parte in data 10 ottobre 2023e parte in data 4 aprile 2024, volta a documentare l’accesso alla definizione agevolata,si osserva quanto segue: -Per le cartelle nn. 2) 3) 5) la contribu ente ha versato in atti estratti di ruolo attestanti che il credito relativo è ridotto a zero. (doc. 1, 3, e 4 produzione documentale del 10 ottobre 2023.
Il doc. 2 attiene, invece, alla cartella n. 4 non più oggetto del giudizio); - Per le cartelle nn. 1 e 7 la contribuente ha versato in atti domanda di definizione agevolata (rottamazione quater) avanzata da altra società, Past S.r.l., di cui non risulta dagli atti il rapporto,con la ricorrente e documentazione bancaria attestante il pagamento della prima rata; -Non risulta, invece, prodotta alcuna documentazione per la cartella n. 6) ;
2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 Legge n. 197 del 2022 comma 236, “nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal Giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione nello stesso giudizio della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti”.
3. Attesa la intervenuta adesione alla definizione agevolata (rottamazione quater), deve disporsi la sospensione del presente giudizio ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 236,legge. n. 197 del 2022 con riferimento alle cartelle per cui quest’ultima risulta presentata;
4. Occorre, tuttavia, che la contribuente fornisca chiarimenti in ordine alla cartella n. 6 ed anche al rapporto con la Past s.r.l.
P.Q.M.
Dichiara la sospensione del giudizio con riferimento alle cartelle oggetto di