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Ordinanza — n. 13302/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal judgment for assuming inadmissibility without ruling on specific appeal grounds under Art. 112 CPC.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13302/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Regional Tax Court's appeal judgment, which had declared the taxpayer's appeal inadmissible before examining the specific grounds raised. The taxpayer argued the lower court violated Article 112 of the Code of Civil Procedure by failing to address the specific appeal reasons. The court ruled that by explicitly stating the appeal was inadmissible and then proceeding to examine the merits, the judge deprived itself of its judicial power, rendering the substantive analysis legally ineffective.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda o un motivo d'impugnazione, proceda ugualmente al loro esame nel merito, le relative argomentazioni sono prive di effetti giuridici e la parte soccombente non ha interesse ad impugnarle.

Parole chiave

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judicial power deprivation inadmissibility declaration specificity of appeal grounds Code of Civil Procedure tax appeal procedure merits examination legal effect of reasoning imposta sull'utile delle aziende

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
art 112 c.p
Considerato che: - il primo motivo si duole della nullità della sentenza per avere il giudice dell'appello apoditticamente assunto la presunta inammissibilità dell’impugnazione senza aver rilevato la violazione dell'art 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez.3, Ordinanza n. 27388 del 19/09/2022
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 17869/2021 proposto da: OFFICINE SAN GIORGIO s.r.l. in liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. Gianleonardo Caruso (PEC: avvgianleonardocaruso@puntopec.it) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) - controricorrente - Oggetto: accertamento – contraddittorio endo procedimentale Cons. Est.

Roberto Succio avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania,sez. staccata di Salerno , n. 6176/09/20 depositata in data 15/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata tenutasi in data 23/04/2024 dal Consigliere Relatore Roberto Succio; Rilevato che: - la società Officine San Giorgio s.r.l. impugnava l'avviso di accertamento notificatole per i periodi di imposta 2012 con il quale l'Amministrazione finanziaria accertava maggiori operazioni attive imponibili e rideterminava l'iva dovuta richiedendo le conseguenti sanzioni e i relativi interessi; -la CTP di Avellino rigettava il ricorso; -appellava la contribuente; - con la sentenza impugnata la CTR della Campania sezione staccata di Salerno ha ritenuto in primo luogo difettosi di motivi di gravame quanto a specificità; ha poi –“in ogni caso” - ritenuto legittimo l'atto impugnato; - ricorre a questa Corte la società officine San Giorgio s.r.l. in liquidazione con atto affidato a quattro motivi di gravame che illustra con memoria; -l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;

Considerato che: - il primo motivo si duole della nullità della sentenza per avere il giudice dell'appello apoditticamente assunto la presunta inammissibilità dell’impugnazione senza aver rilevato la violazione dell'art 112 c.p.c. in cui era in corsa la sentenza di primo grado rispetto a due motivi proposti in quella sede; -il motivo è fondato; Cons. Est. Roberto Succio -invero, come si evince dalla pronuncia impugnata e specialmente da quanto illustrato dalla medesima a pag. 5 della stessa, la CTR ha dapprima percepito e poi esaminato le questioni sottoposte al suo esame; da tale percezione si evince quindi che le doglianze proposte dall’appellante erano dotate di adeguata specificità; - alla luce della decisione che precede, i restanti motivi vanno dichiarati inammissibili per difetto di interesse; - infatti, la pronuncia gravata nel dichiarare l’inammissibilità dell’appello si è spogliata della potestas iudicandi: dopo avere esaminato e risolto le questioni relative alla specificità dei motivi di appello, essa infatti scrive che “in ogni caso pur volendo prescindere dalle superiori e risolutive considerazioni…”; -trova quindi applicazione la costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale (Cass.

Sez.3, Ordinanza n. 27388 del 19/09/2022) ove il giudice, dopo avere dichiaratoinammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della "potestasiudicandi", abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici, di modo che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità, la quale costituisce la vera ragione della decisione; - conclusivamente, quindi, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti per difetto di interesse, la sentenza va cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame del merito; p.q.m. accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa e rinvia alla Corte di giustizia della Campania, sez. staccata di Salerno, in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di L