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Ordinanza — n. 13264/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax role extract due to inadmissibility under new non-impugnability rule.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13264/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appeal filed by the tax collector against a lower court's partial rejection of a taxpayer's challenge to a tax role extract. The taxpayer argued the extract was invalid due to lack of notification of underlying payment orders, while the collector contested this procedural defect. The court ruled that the new statutory provision prohibiting the impugnation of role extracts applies to pending cases and mandates the court to declare the original appeal inadmissible ex officio.

Regesto Legislator

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Art. 3-bis del d.L. 146/2021; in proceedings regarding tax collection by role, the new provision prohibiting the impugnation of the role extract applies to pending cases, requiring the court to declare the original appeal inadmissible ex officio.

Parole chiave

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tax role extract inadmissibility of appeal non-impugnability rule pending proceedings ex officio declaration tax collection procedure notification defects detrazioni e rimborsi

Disposizioni normative citate

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Art. 3-bis del d.L. 146/2021
546 del 1992 in relazione all’art. 360 c.
Art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
215/21,che, novellando l'art. 12 del d.P.R.
Art. 19, 21, 22 del d.Lgs. n. 546/1992
Art. 380 c. 1 n. 3 c.p.c.
12, comma 4‒bis, la cui sussistenza il ricorrente avrebbepotuto evidenziare a questa Corte con memoria ex art. 380‒bis1 cod.
Art. 382 comma 3 c.p.c.
Nel mancare quindi di dichiarare, anche d’ufficio, l’inammissibilità dell’originarioricorso del contribuente la CTR ha commesso errore didiritto; la sentenza va dunque cassata senza rinvio ex art. 382 comma 3 c.p.c.
art. 382 comma 3 c.p
Nel mancare quindi di dichiarare, anche d’ufficio, l’inammissibilità dell’originarioricorso del contribuente la CTR ha commesso errore didiritto; la sentenza va dunque cassata senza rinvio ex art. 382 comma 3 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 26283/2022
Cass. n. 21289/20
Cass. n. 31240/19
Cass. n. 9094/17
sez. un., n. 619/21
9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione,anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione.
Cass. SS. UU. sent. 16 febbraio 2023, n. 4835
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1 579 /201 6 R.G. proposto da AGENZIADELLE ENTRATE RISCOSSIONE (già EQUITALIA SUD s.p.a.) in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa come da procura speciale in atti dall’avv. Francesco Paolo M a nsi ( con indirizzoPEC: francescopaolo - mansi@avvocatinapoli.legalmail.it ) –ricorrente principale – Contro MULTISERVICEENTERPRISE s.r.l. in persona del legale rappresentante protempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. Maria Teresa Piera Martino (con indirizzo PEC: mariateresapieramartino@ordineavvocatiroma.org) -controricorrente e ricorrente incidentale - Oggetto: impugnazione estrattodi ruolo Cons.Est.

Roberto Succio - 2 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale d el l a Campanian. 5757 / 33 / 1 5 depositata il 09 / 06 / 201 5 non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 15/03/2024dal C onsigliere Roberto Succio ; Rilevatoche: - la società MULTISERVICE ENTERPRISE s.p.a. impugnava l'estratto diruolo datato 17 maggio 2013 relativo a 20 cartelle di pagamento allegandola mancata notifica degli atti presupposti e ulteriori vizi degliatti stessi; - il giudice di primo grado rigettava il ricorso; appellava la contribuente; - con la sentenza impugnata di fronte a questa Corte il giudice dell'appello ha accolto l'impugnazione limitatamente ad alcune cartelledi pagamento, rigettandola nel resto; - ricorre a questa Corte il riscossore con atto affidato a quattro motividi doglianza; - ricorre avverso la medesima sentenza anche la società contribuentecon atto affidato a due motivi di gravame;

Consideratoche: - in via preliminare osserva il Collegio che va esaminato per primo ilricorso del riscossore (in allora Equitalia Sud, alla quale è ora succeduta Agenzia delle Entrate Riscossione) poiché notificato precedentementealla notifica del gravame da parte della società contribuente;quest'ultimo risulta posto in notifica il 9 gennaio del 2016mentre il corso principale è tale in quanto posto in notifica l'8gennaio 2016; - il primo motivo di ricorso principale censura la pronuncia impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 21, 22 del d.

Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere il giudice dell'appello mancato di dichiarare Cons.Est. Roberto Succio - 3 inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo oggetto del presentegiudizio; - il motivo è fondato; - effettivamente, andava rilevata, anche d’ufficio, l’inammissibilità dell’originario ricorso del contribuente alla stregua della recente pronunciadelle Sezioni unite di questa Corte, n. 26283 del 2022, emessaall’esito dell’intervento legislativo attuato con l'art. 3 - bis deld.L. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/21,che, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla"formazione e contenuto dei ruoli", ha inserito il comma 4 - bis, stabilendo non soltanto che « l 'estratto di ruolo non è impugnabile»,ma anche che « i l ruolo e la cartella di pagamento chesi assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazionenei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostriche dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016,n. 50, oppure per la riscossionedi somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto delMinistro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, pereffetto delle verifiche di cui all'art. 48 - bis del presente decreto oinfine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».

La Corte, nella sua massima espressione nomofilattica,ha precisato che « l a prima disposizione del comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoveratodall'art. 19 del d.lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili», Cons.Est. Roberto Succio - 4 osservandoche « q uel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo; di modo che inammissibileè l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentementenotificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie,v.

Cass. n. 31240/19)». Esaminando, poi, la questione della retroattivitàdi tale disposizione, le Sezioni unite hanno affermato che «il legislatore, nel regolare», nella seconda parte della disposizionein esame, «specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire»; «Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione,anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione.

La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processipendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza),che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione». Ha quindi affermato il seguente principiodi diritto: "in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3 - bisdel d. L . 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dallaL. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 deld.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4 - bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;

Cons.Est. Roberto Succio - 5 sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione". Nel caso di specie, inoltre, non viene in rilievo alcunadelle ipotesi di azione “diretta” di cui alla seconda parte del citato art. 12, comma 4‒bis, la cui sussistenza il ricorrente avrebbepotuto evidenziare a questa Corte con memoria ex art. 380‒bis1 cod. proc. civ., che invece non ha depositato.

Nel mancare quindi di dichiarare, anche d’ufficio, l’inammissibilità dell’originarioricorso del contribuente la CTR ha commesso errore didiritto; la sentenza va dunque cassata senza rinvio ex art. 382 comma 3 c.p.c. e il ricorso introduttivo dichiarato inammissibile perchéla causa non poteva essere iniziata; - i restanti motivi di ricorso principale sono assorbiti in quanto privi dirilevanza ai fini della decisione; - rimane pure assorbito il ricorso incidentale , attenendo esso a statuizioni che, per il loro carattere accessorio, vengono comunque travolte dalla disposta cassazione della sentenza impugnata(Cass.

SS. UU. sent. 16 febbraio 2023, n. 4835); - le spes e vanno compensate, in quanto la sopradetta pronuncia di questa Corte che ha definito la questione di diritto relativa all’impugnabilità dell’estratto di ruolo è successiva alla proposizionedel ricorso; p.q.m. accoglieil primo motivo di ricorso principale; dichiara assorbiti i restanti motivi del medesimo