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Ordinanza — n. 13261/2024 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed as inadmissible due to missing postal receipt, but allowed on appeal for procedural error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13261/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation overturned the Regional Tax Commission's decision declaring the tax office's appeal inadmissible. The lower court rejected the appeal because the taxpayer failed to submit the postal receipt of dispatch, relying solely on the receipt of delivery. The Court ruled that the absence of the dispatch receipt does not render an appeal inadmissible if the delivery receipt explicitly states the dispatch date via official postal markings. Consequently, the appeal was remanded to the second-instance tax court for a new examination.

Regesto Legislator

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Art. 20, c. 2, 51 e 53 del d.Lgs. N. 546 del 1992; In tax proceedings, the failure to produce the postal dispatch receipt does not constitute a ground for inadmissibility if the delivery receipt contains the dispatch date verified by official postal markings.

Parole chiave

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tax appeal admissibility postal receipt requirements delivery receipt sufficiency procedural error correction tax court jurisdiction procedura di ricupero d'imposta dichiarazione fiscale tardiva notificazione elettronica

Disposizioni normative citate

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Art. 20, c. 2, 51 e 53 del d.Lgs. N. 546 del 1992

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24726 del 11/08/2022
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Testo completo

seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 3935 /20 1 8 proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generaledello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) –ricorrente – contro DINOIAGIACOMO - intimat o - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del la Lombardian. 2790 / 21 / 1 7 depositata i n data 24 / 0 6 /20 1 7 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata tenutasi in data 23 / 0 4 /202 4 dal Consigliere Relatore RobertoSuccio;

Rilevatoche: - Giacomo D i N oia impugnava l'avviso di accertamento notificatogli qualeex socio unico ed ex liquidatore della società D igital P hoto Oggetto: notifica – momentoperfezionativo– prova Cons.Est. Roberto Succio - 2 Services. r . l . in liquidazione , cancellata dal registro delle imprese il5 luglio 2012 ; - il giudice di primo grado accoglieva l'impugnazione ; - appellava l' U fficio ; - con la pronuncia gravata la C ommissione tributaria regionale della Lombardiaha dichiarato inammissibile l'app ello in quanto tardivo ; - ricorre l’Agenzia delle Entrate c on atto affidato a un solo motivo di ricorso; - il contribuente è rimasto intimato;

Consideratoche: - la sola censura proposta dall' A mministrazione finanziaria si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 20, c. 2, 51 e 53 deld. Lgs. N. 546 del 1992 , p er avere il giudice dell'impugnazione erroneamente ritenuto inammissibile l'appello dell' U fficio sul presupposto che l'appellante non aveva prodotto in giudizio la fotocopia della ricevuta attestante la data di spedizione della raccomandatacontenente l'atto di impugnazione ; - il motivo è evidentemente fondato ; - è principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che (per tutte, si rimanda a quanto illustrato da Cass.

Sez.5 , Sentenza n. 24726 del 11/08/2022 e ai precedenti ivi richiamati) nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificatodirettamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzioneentro il termine di trenta giorni dalla ricezione (e non dalladata di spedizione) della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevutadi spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo ladata di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliaturameccanografica ovvero con proprio timbro datario; - ebbene a fronte di tale principio di diritto, era onere del giudice dell'appelloprendere in esame la fotocopia della c.d.

“ cartolina ” di Cons.Est. Roberto Succio - 3 ritornoche risulta pacificamente depositata agli atti di causa, per verificare se da essa era possibile desumere nel rispetto delle indicazionisopra illustrate la data di spedizione del plico da parte dell'ufficioappellante; - viceversa , limitandosi a prendere in esame la sola circostanza, di persé priva di rilievo, consistente nella mancata produzione della ricevuta di spedizione postale dell'appello , la C ommissione tributariaregionale ha commesso errore di diritto ; - in accoglimento del ricorso quindi la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell'appello per nuovo esame nel rispetto dei principi sopraillustrati; p.q.m. accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa c