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Decreto — n. 13245/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 13245/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 13245/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ricorso n. 21274/2022proposto da: ALMAPLAST SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del liquidatore dott. Marco Gu a staldi , e la sig.raANNALISA DI CLAUDIO rappresentat e e difes e , anche disgiuntamente tra loro , dagli avv.ti Prof. Raffaella Muroni e Rossano Pozzer; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttorepro tempore , elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato,in Roma, via dei Portoghesi n. 12, che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 747 / 0 8 /20 22 , depositata il 2 marzo 2022. Visto l’atto depositato in cancelleria il 13 settembre 2023con il quale le ricorrent i h a nno rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 13245/2024 — snciv · Corte di Cassazione: ricorso n. 21274/2022proposto da: ALMAPLAST SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del liquidatore dott. Marco Gu a staldi , e la sig.raANNALISA DI CLAUDIO rappresentat e e difes e , anche disgiuntamente tra loro , dagli avv.ti Prof. Raffaella Muroni e Rossano Pozzer; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttorepro tempore , elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato,in Roma, via dei Portoghesi n. 12, che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 747 / 0 8 /20 22 , depositata il 2 marzo 2022. Visto l’atto depositato in cancelleria il 13 settembre 2023con il quale le ricorrent i h a nno rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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art. 391 cod. proc. civ

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato in cancelleria il 13 settembre 2023con il quale le ricorrent i h a nno rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

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Testo completo

ricorso n. 21274/2022proposto da: ALMAPLAST SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del liquidatore dott. Marco Gu a staldi , e la sig.raANNALISA DI CLAUDIO rappresentat e e difes e , anche disgiuntamente tra loro , dagli avv.ti Prof. Raffaella Muroni e Rossano Pozzer; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttorepro tempore , elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato,in Roma, via dei Portoghesi n. 12, che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 747 / 0 8 /20 22 , depositata il 2 marzo 2022. Visto l’atto depositato in cancelleria il 13 settembre 2023con il quale le ricorrent i h a nno rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 08/05/2024 Il Presi