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Ordinanza — n. 13243/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to taxpayer's voluntary acceptance of simplified tax payment procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13243/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the litigation extinguished because the taxpayer voluntarily accessed the simplified tax payment procedure. The appellant had previously challenged an IMU tax assessment regarding a property held by the agricultural cooperative, but later chose to utilize the expedited payment mechanism. Consequently, the court ruled that this voluntary act terminated the legal proceedings and allocated costs between the parties.

Regesto Legislator

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L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1: Once a taxpayer voluntarily accesses the simplified tax payment procedure, the litigation is extinguished, preventing further judicial review of the underlying tax assessment.

Parole chiave

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simplified tax payment procedure litigation extinguishment voluntary taxpayer acceptance IMU tax assessment agricultural cooperative liability imposta immobiliare valore di imputazione imposta sugli utili immobiliari

Disposizioni normative citate

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L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 231 e ss.
197, art. 1, commi 231 e ss.); - al la rinuncia , che è rituale , consegue, pertanto, l’estinzione del giudizio; 2.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 - quater
115 del 2002, art. 13, c.

Giurisprudenza citata

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Cass., 12 novembre 2015, n. 23175
1 - quater ) , trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n.
Cass., 28 maggio 2020, n. 10140
23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140;
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29227/2021R.G. proposto da Consorzio Ortofrutticolo Centro Italia Società Coop erativa Agricola , in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Caforio ( PEC : giuseppe.caforio@avvocatiperugiapec.it), con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; –ricorrente – contro Comune di Castiglione del Lago, in persona del suo Sindaco p.t. , rappresentato e difeso dall’avvocato Franco Bizzarri ( PEC : franco.bizzarri@avvocatiperugiapec.it), con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

–controricorrente – avverso la sentenza n. 215/03/2021, depositata il 6 luglio 2021, della Commissione tributaria regionale dell’Umbria; ICI IMU Accertamento udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2024,dal Consigliere dott. Liberato Paolitto . Rilevato che: 1. –sulla base di un solo motivo, il Consorzio Ortofrutticolo Centro Italia, Società Cooperativa Agricola ricorre per la cassazione della sentenza n. 215/03/2021, depositata il 6 luglio 2021, con la quale la Commissione tributaria regionale dell’Umbria ha disatteso l’appello proposto dalla stessa parte, odierna ricorrente avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva rigettato l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per il recupero a tassazione dell’IMU dovuta dal Consorzio, odierno ricorrente, per l’anno 2014, ed in relazione al possesso di un’unità immobiliare censita in catasto (nella categoria D/7, e) al fol. 89, p.lla 523;

–il Comune di Castiglione del Lago resiste con controricorso . Considerato che: 1. – in via pregiudiziale, deve rilevarsi che la ricorrente ha rinunciato al ricorso deducendo di aver fatto accesso alla definizione agevolata del carico iscritto a ruolo ed affidato all’agente della riscossione (l. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 231 e ss.); - al la rinuncia , che è rituale , consegue, pertanto, l’estinzione del giudizio; 2. – le spese del giudizio di legittimità vanno compensate, tra le parti, avuto riguardo alle ragioni della rinuncia – correlate all’accesso ad istituto di definizione agevolata rientrante nella disponibilità della contribuente – ed allo stesso difetto di contestazione, da parte del controricorrente, della richiesta di compensazione formulata dal ricorrente; -non sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale(d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 - quater ) , trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140;

Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M.

La Corte - dichiara estinto il giudizio ; - compensa, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità . Così de