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Ordinanza Interlocutoria — n. 13234/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal regarding foreign company transfer and de facto administrator liability.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 13234/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a regional tribunal's decision rejecting the taxpayer's challenge to tax assessments. The lower court upheld the tax liability by ruling that transferring a company to the UK did not constitute its extinction, preserving legal continuity for the de facto administrator. Consequently, the court found no grounds to overturn the regional tribunal's findings on the existence of the administrator's liability.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 2495 c.c.; Art. 36 D.P.R. 602/1973: A transfer of a company to a foreign jurisdiction does not automatically extinguish its legal personality, thereby maintaining the continuity required to apply provisions regarding de facto administrators.

Parole chiave

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de facto administrator foreign company transfer legal continuity tax liability Cassation dismissal società fittizia indipendenza fittizia squadra di calcio

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, no. 3, Civil Procedure Code
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 2495 Civil Code
civ., violazione dell’art. 2495 cod.
Art. 36 of D.P.R. 29 September 1973, no. 602
Pertanto non si sarebbe potuto fare applicazione dell’art. 36 d.P.R.
Art. 2697 and 2728 Civil Code
Art. 28, paragraph 5, D.Lgs. 21 November 2014, no. 175
602/1973cit., laddove la presunzione ex art. 28, comma 5, d.
Art. 360, first paragraph, no. 4, Civil Procedure Code
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 39, second paragraph, D.P.R. 29 September 1973, no. 600
Art. 54 D.P.R. 26 October 1972, no. 633
art. 36 d.P.R. n. 602/1973
in combinato dispostocon l’art. 36 d.P.R. n. 602/1973 , nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto insussistenti i presupposti della responsabilità sussidiaria degli amministratori, liquidatori e soci ex art.
art. 2495 cod. civ
civ., violazione dell’art. 2495 cod. civ.
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 6554/2023R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363301001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro DELL’AQUILA FERDINANDO (C.F. DLLFDN70C21F839P), rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCO MAGLIONE ( C.F. MGLFNC57P04B227I) e dall'avv. GIANFRANCO FICCA ( C.F. FCCGFR56R11F839C) in virtù di procura speciale allegata al controricorso, elettivamente domiciliato pressi i domicili digitali (PEC) Oggetto: tributi N.6554/23 R.G.

Est. F. D’Aquino e –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale del la Campania, n. 4998/23/22, depositata in data 28 giugno 2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 marzo 2024 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino. RILEVATO CHE Il contribuenteDELL’AQUILA FERDINANDO ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2014, con il quale –a seguito di PVC elevati nei confronti della società S.A.F. - Sport and Fashions S.r.l.(nelle more cancellata dal Registro delle Imprese) – gli si contestava il ruolo di amministratore di fatto di diverse società dedite alla creazione di fittizie eccedenze di imposta, con conseguente recupero di imposte dirette, indirette e irrogazione di sanzioni, avviso emesso a termini dell’art. 36 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; che la CTP di Napoli ha accolto il ricorso; che la CTR della Campania, con sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello dell’Ufficio.

Ha ritenuto il giudice di appello che la cancellazione della società contribuente S.A.F. S.r.l. è avvenuta per trasferimento all’estero (Londra – UK) , circostanza che non fa venir meno la «continuità giuridica» della società. Pertanto non si sarebbe potuto fare applicazione dell’art. 36 d.P.R. n. 602/1973, atteso il permanere della soggettività giuridica della società; che la sentenza impugnata ha, inoltre, ritenuto insussistenti i presupposti per la responsabilità di fatto del contribuente; che ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a quattro motivi, cui resiste il contribuente intimato con controricorso; che è stataemessa in data 16 ottobre 2023 proposta di definizione anticipata, ritualmente opposta dal ricorrente.

N.6554/23 R.G. Est. F. D’Aquino CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 2495 cod. civ. e dell’art. 36 d.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui la sentenza impugnata ha affermato che il trasferimento di unasocietà all’estero non coincide con la sua estinzione, osservandosi che non possa ritenersi sussistente una continuità giuridica tra la società cancellata dal Registro delle Imprese e la società risultante dal la iscrizione nel Registro delle Imprese britannico (Companies House), la quale ha assunto la denominazione S.A.F.

CORPORATION LTD; che conil secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 2697, 2728 cod.civ. in combinato dispostocon l’art. 36 d.P.R. n. 602/1973 , nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto insussistenti i presupposti della responsabilità sussidiaria degli amministratori, liquidatori e soci ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973cit., laddove la presunzione ex art. 28, comma 5, d. lgs. 21 novembre 2014, n. 175 non può essere addossata all’Ufficio; che con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per difetto di motivazione o motivazione apparente in violazione degli artt. 111, sesto comma, cost., 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. , 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 118 disp. att. cod. proc. civ. , nella parte in cui ha escluso la sussistenza dei presupposti per la configurazione della qualifica di amministratore di fatto in capo al contribuente; che conil quarto motivo si deduce in via gradata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 39, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 54 d.P.R. 26 N.6554/23 R.G.

Est. F. D’Aquino ottobre 1972, n. 633, per avere la sentenza impugnata ritenuto non provato lo statusdi amministratore di fatto del contribuente; che il controricorrente ha formulato eccezione di tardività del ricorso; che non sussistono i presupposti per la decisione in udienza camerale in relazione al primo motivo e al secondo motivo; P. Q. M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruol