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Decreto — n. 13198/2024 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure: Court declares lawsuit extinguished due to automatic termination under new tax law provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 13198/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil lawsuit extinguished following the automatic termination of proceedings mandated by the new tax law. The lower court found that the insertion of the case into a specific list by the Revenue Agency documented the regular conclusion of the dispute, thereby satisfying the statutory conditions for extinction. Consequently, the appellate court upheld this procedural outcome, ruling that the parties' arguments regarding the merits were moot as the legal basis for the lawsuit had ceased to exist.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200, Legge 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: When a dispute is automatically extinguished by law due to the conclusion of proceedings in the forms prescribed, the lawsuit is deemed terminated and the parties cannot pursue the merits.

Parole chiave

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automatic extinction of proceedings tax law termination procedural dismissal Revenue Agency list civil procedure law tempestività tributaria contenzioso tributario diritti del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200, Legge 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile
1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4471/2020 R.G. proposto da: DENTAMARO BONAVENTURA, rappresentato e difeso dall'avvocato APREA ANTONIO contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nonchè AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE - DIREZIONE PROVINCIALE BARI, avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA n.2057/03/2019 depositata il 28/06/2019, ,pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROC