Civil court declares lawsuit extinguished due to procedural listing of case termination under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil lawsuit extinguished following the tax authority's procedural listing of the case's termination. The lower court ruled that the insertion of the case into a specific list documented the regular conclusion of the dispute under new legislative provisions, noting no formal objection was raised. Consequently, the court applied the statutory rule that such procedural acts automatically terminate the proceedings without a substantive judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The automatic listing of a case for extinction under the new tax procedural law terminates the proceedings, barring further action unless parties explicitly request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19083/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, contro GALLETTA LETTERIO, rappresentata e difesa in secondo grado dall’Avv. BARRILA’ GIUSEPPE, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SICILIA SEZ. STACCATA MESSINA n. 1184/02/2022 depositata il 11/02/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL P