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Ordinanza Interlocutoria — n. 13177/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal and remands case after taxpayer requests simplified tax dispute resolution.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 13177/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against the second-instance tax commission's rejection of VAT claims regarding software sales. The taxpayer argued that the software should qualify as an editorial work under specific VAT regulations, while the tax authority maintained the ordinary rate applied. The court noted the taxpayer's subsequent request for simplified tax dispute resolution and ordered a remand to verify the status of this new procedure.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi da 186 a 191 della legge 29 dicembre 2022, n. 197; Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: When a taxpayer requests simplified tax dispute resolution, the court must verify the request's regularity and the extinction of the tax claim before proceeding with the cassation appeal.

Parole chiave

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simplified tax dispute resolution VAT rate reduction editorial work classification legitimate reliance principle tax claim extinction remand for new role Cassation procedure spese per i mezzi ausiliari

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi da 186 a 191 della legge 29 dicembre 2022, n. 197
633/1972, come precisato dall’art. 1, comma 667, della legge 23 dicembre 2014, n.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
633/1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere il giudice di secondo grado disatteso l’applicazione della norma speciale, contenuta nell’art.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
208, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 12, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972
74, comma 1, lettera c), per l’editoria, riconducendo erroneamente la fattispecie alla norma generale contenuta nell’art. 12 del medesimo decreto.
Art. 74, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 633/1972
633/72 in combinato disposto con l’art. 74, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 633/1972, come precisato dall’art.
Art. 10 della L. 212/2000
Con il quarto motivo, deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente) interpretato alla luce del principio comunitario di tutela del legittimo affidamento, applicabile ai tributi armonizzati, in relazione all’art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 6892/2021 R.G. proposto da Edizioni Centro Studi Erickson s.p.a., rappresentata e difes a da gli avvocati Massimo Basilavecchia, Andrea Girardi e Giovanna Ranieri, elettivamente domiciliatapresso lo studio di quest’ultima in Roma, via Calabria n. 56, come da procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Trenton. 71/01/2020 , depositata il 12. 11.2020.

Udita la relazione svolta dal consigliere Tania Hmeljak all’udienza pubblica del 13.03.2024; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mauro Vitiello, il quale ha conclusochiedendo un rinvio Oggetto: Tributi –Ordinanza interlocutoria del giudizio per acquisire informazioni in ordine alla definizione agevolata ex l. n. 197 del 2022; sentito, per l’Agenzia delle entrate, l’avvocato dello Stato Mattia Cherubini. FATTI DI CAUSA La Commissione tributaria di primo grado di Trento rigettava i l ricorso propost o dalla Edizioni Centro Studi Erickson s.p.a. avverso distinti avvisidi accertamento, emessi per gli anni 2012 - 2015 , con i quali era stata recuperata la maggiore IVA, ritenuta dovuta in relazione alla errata applicazione dell’aliquota del 4%, in luogo di quella ordinaria del 21%, all’imponibile derivante dalla cessione del software denominato AlFa Reader.

Con la sentenza in epigrafe indicata, la Commissione tributaria di secondo grado di Trentorigettava l’appello proposto dall a contribuente. Contro la suddetta decisionela contribuente proponeva ricorso per cassazione,affidato a cinque motivi . L’Agenzia delle entrateresisteva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso , la contribuente de nuncia la violazione e falsa applicazione del n. 18 della Parte II della Tabella A allegata al D.P.R. 633/72 in combinato disposto con l’art. 74, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 633/1972, come precisato dall’art. 1, comma 667, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, comma 637, lett.

a) e b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non avere il giudice di secondo grado deciso sulla base delle predette disposizioni secondo le quali sono da considerarsi libri tutte le pubblicazioni identificate da un codice ISBN o ISSN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica.2. Con il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione del n. 18 della Parte II della Tabella A allegata al D.P.R. 633/72 in combinato disposto con l’art. 74, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 633/1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere il giudice di secondo grado escluso la qualifica di opera editoriale sulla base del rapporto di accessorietà tra il prodotto cartaceo - la guida didattica del prof. Fogarolo - e il software AlFa Reader , considerato bene principale, sebbene ceduti in unica confezione e a prezzo indistinto da un editore, così applicando un requisito non previsto dalla legge per la fattispecie in questione.

3. Con il terzo motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 12, comma 2, e 74, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 633/1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere il giudice di secondo grado disatteso l’applicazione della norma speciale, contenuta nell’art. 74, comma 1, lettera c), per l’editoria, riconducendo erroneamente la fattispecie alla norma generale contenuta nell’art. 12 del medesimo decreto.

4. Con il quarto motivo, deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente) interpretato alla luce del principio comunitario di tutela del legittimo affidamento, applicabile ai tributi armonizzati, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c, per avere il giudice di secondo grado omesso di considerare che il legittimo affidamento ingenerato nella ricorrente dalle indicazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria, circa la definizione di opera editoriale, e , quindi , la non debenza dell’Iva ad aliquota ordinaria , escludevano la debenza del tributo in base alla tutela “piena” accordata dall’ordinamento comunitario.

5. Con il quinto motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere il giudice di secondo grado omesso di valutare prove decisive fornite dalla ricorrente e aver ravvisato come dovuta la maggiore imposta sul prezzo di copertina anziché sul reale prezzo di vendita (scontato) della confezione, nonostante fossero state prodotte tutte le fatture di vendita e dalle stesse emergesse lo sconto praticato.

6. Preliminarmente, con istanza di estinzione del procedimento per cassata materia del contendere, depositata in data 30.11.2023 , la contribuente ha comunicato di avere presentato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi dell’art. 1, commi da 186 a 191 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di avere versato le somme dovute, allegando la relativa documentazione. Ciò premesso, occorre acquisire informazioni presso l’Agenzia delle entrate in ordine alla regolarità della domanda di definizioneagevolata e della sopravvenuta estinzione della pretesa erariale per effetto della presentazione di detta domanda.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo e onera l’Agenzia delle entrate di fornire entro il termine di giorni novanta, decorrenti dalla comunicazione del