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Ordinanza — n. 13172/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses taxpayer appeal regarding tax collection notice notification rules and burden of proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13172/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the taxpayer's cassation appeal inadmissible due to the loss of interest in the proceedings. The taxpayer argued that the tax collection notice was improperly notified to a personally liable partner and that the tax authority failed to prove the main company's insolvency, citing Supreme Court precedent. The court ruled that the taxpayer's subsequent payment of the debt extinguished the subject matter of the dispute, rendering the appeal unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 and n. 5 c.p.c.; Art. 2304 and 2697 c.c.: When a taxpayer pays the tax debt after a collection notice is served, the interest in the litigation ceases, rendering the appeal inadmissible for lack of interest.

Parole chiave

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tax collection notice burden of proof insolvency of partner loss of interest inadmissible appeal beneficium excussionis taxpayer liability sottrazione dell'iva

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
D’Aquino Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
D’Aquino Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 132 c.p.c.
Art. 2304 c.c.
civ., nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2304 cod.
Art. 2697 c.c.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
artt. 132 cod. proc. civ
civ., nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132 cod. proc. civ.
art. 2304 cod. civ
civ., nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2304 cod. civ.
art. 2697 cod. civ
e dell’art. 2697 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., 16 dicembre 2020, n. 28709
D’Aquino riferimento alla deducibilità del beneficium excussionis in sede di notificazione della cartella (Cass., Sez. U., 16 dicembre 2020, n. 28709); che in caso di inammissibilità sopravvenuta del ricorso non vi è luogo al pagamento del raddoppio del contributo unificato; P.
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15965/2021R.G. proposto da: SGROI SALVATORE (C.F. SGRSVT53C02 H940C ), rappresentat o e difeso dall’Avv. FRANCESCO SCARDACI DI GRAZIA (C.F. SCRFNC70A06L840N) in virtù di procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliato presso il proprio domicilio digitale (PEC) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363301001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 Oggetto: tributi N.15965/21 R.G.

Est. F. D’Aquino –controricorrente – Nonché contro RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. (C.F. 00833920150), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. ALESSANDRO FURCI (C.F. FRCLSN68R01C351M) in virtù di procura speciale allegata al controricorso, elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale (PEC) –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaledella Sicilia, n. 6937/05/20, depositata in data 1° dicembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 marzo 2024 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

RILEVATO CHE Il contribuente SGROI SALVATORE ha impugnato una cartella di pagamento relativa a IVA del periodo di imposta 2004, notificata a seguito di avviso di accertamento emesso nei confronti della società partecipata Edilsgroi di Sgroi Salvatore e Sebastiano S.n.c., divenuto definitivo per omessa impugnazione; che la CTP di Catania ha rigettato il ricorso; che la CTR della Sicilia, con sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello del contribuente, ritenendo preliminarmente che la cartella di pagamento fosse stata correttamente notificatae, n el merito, che non è applicabile alla cartella, in sede di emissione, il beneficium excussionis, per cui la cartella può essere notificata immediatamente al socio illimitatamente responsabile; che ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidato a due motivi, cui hanno resistito con controricorso l’Amministrazione finanziaria e il concessionario della riscossione;

CONSIDERATO CHE N.15965/21 R.G. Est. F. D’Aquino Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 36 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 per apparenza della motivazione; con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2304 cod. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. nonché, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo; osserva parte ricorrente che la sentenza si pone in contrasto con l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez.

U., 16 dicembre 2020, n. 28709), secondo cui il socio può dedurre la violazione del beneficium excussionisin sede di notificazione della cartella, osservando che nel giudizio di merito era stato dedotto che l’ente creditore non aveva assolto all’onere di provare la solvibilità della società obbligata principale, circostanza la cui omissione ha comportato violazione anche dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; deduce , inoltre, parte ricorrente, che sarebbe stato violato il criterio di riparto dell’onere probatorio, in quanto l’assolvimento dell’onere della prova circa l’insolvenza della società obbligata principale spetta all’Ufficio; che il ricorrente ha depositato in data 6 marzo 2024 memoria, con cui ha dichiarato che il coobbligato ha proceduto al pagamento del debito tributario, debito che risulterebbe – pertanto – estinto per pagamento, per cui ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere; che l’istanza del ricorrente va qualificata come atto che dimostra il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio, per cui il ricorso va dichiarato inammissibile; che sussistono giusti motivi per compensare le spese, attesa l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità, con particolare N.15965/21 R.G.

Est. F. D’Aquino riferimento alla deducibilità del beneficium excussionis in sede di notificazione della cartella (Cass., Sez. U., 16 dicembre 2020, n. 28709); che in caso di inammissibilità sopravvenuta del ricorso non vi è luogo al pagamento del raddoppio del contributo unificato; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dichiara integralmente compensate tra le parti le spe