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Ordinanza — n. 13147/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal regarding black list imports, upholding regional court's factual findings on economic substance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13147/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the appeal by a company challenging tax assessments on imports from Hong Kong, a country on the black list. The regional court had found the company failed to prove the foreign supplier's actual commercial activity or the specific economic interest in sourcing from that jurisdiction. The supreme court affirmed that factual assessments regarding economic substance fall within the lower court's exclusive domain and cannot be re-evaluated on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 110, commi 10 e 11 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; Cassazione, 24 settembre 2014, n. 20081: The court of first instance alone has the authority to assess the factual existence of economic activity and economic interest in transactions with black list countries, and such factual findings are not subject to re-evaluation on cassation appeal.

Parole chiave

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black list imports economic substance tax deduction denial factual assessment cassation review limits procedure d'importazione e d'esportazione responsabilità dell'importatore regimi di franchigia dai dazi all'importazione

Disposizioni normative citate

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Art. 110, commi 10 e 11 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
In particolare, per l’importazione di merci da Hong Kong, la società aveva violato l’art. 110, commi 10 e 11 (ratione temporisvigente), del d.P.R.
Art. 380 bis.1, cod. proc. civ.
La Procura Generale, nella persona del sostituto procuratore generale Roberto Mucci, ha depositato conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380 bis.1, cod.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a que
art. 2697 cod. civ
917,dell’art. 2697 cod. civ., dell’115 cod.
art. 115 cod. proc. civ
civ., dell’art. 115 cod. proc. civ., degli artt.

Giurisprudenza citata

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Cassazione, 24 settembre 2014, n. 20081
Cassazione, 30 ottobre 2018, n. 27613
Cassazione, 2 dicembre 2012, n. 38048
Cassazione, 12 dicembre 2019, n. 32634
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 30334-2022, proposto da: GOLD GOLD s.r.l. (c.f. 05673750484), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone n. 44, presso lo studio dell’avv. Giorgia Passacantilli, rappresentata e difesa dagli avv. Mario Martelli e Giovanni Caliceti- Ricorrente CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Controricorrente Avverso la sentenza n. 663/05/2022della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 9.05.2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 22novembre 2023dal Consigliere dott.

Francesco Federici, Rilevato che Dalla sentenza impugnata si evince che, all’esito di verifica condotta dalla GdF, l’Agenzia delle entrate notificò alla società gli avvis i d’accertamento, relativiagli annid’imposta 2011 e 2012, con cui, ai fini Ires, Accertamento –Black list RGN 30334/2022 Consigliere rel. Federici Irap ed Iva, recuperò ad imponibile costi ritenuti indeducibili. Le contestazioni principali elevate nei confronti della contribuente erano riconducibili alla violazione della disciplina inerente i rapporti commerciali con Paesi rientranti nella cd. black list.

In particolare, per l’importazione di merci da Hong Kong, la società aveva violato l’art. 110, commi 10 e 11 (ratione temporisvigente), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Seguì il contenzioso, esitato,previa riunione dei ricorsi, nel rigetto delle ragioni della ricorrente tanto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Firenze, pronunciatasi con sentenza n. 817/01/2018, quanto dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Toscana, pronunciatasi con sentenza n. 663/05/2022, ora al vaglio delle Corte. Il giudice regionale, per le questioni qui di interesse, dopo aver descritto le finalità antielusive della disciplina all’epoca vigente, ha rilevato come dalla norma si evinceva la necessità di dimostrare l’esistenza effettiva e non formale della società estera fornitrice , mediante il riscontro della sua concreta operatività; occorreva inoltre dimostrare il concreto interesse economico di approvvigionarsi presso operatori di Stati inseriti nella cd black list, rispetto a mercati di Paesi non inclusi nella lista.

Ha ritenuto che la società non avesse dato prova né dell’un requisito né dell’altro. La società ha censurato la sentenza e ne ha chiesto la cassazione, affidandosi a due motivi , cui ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso. La Procura Generale, nella persona del sostituto procuratore generale Roberto Mucci, ha depositato conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380 bis.1, cod. proc. civ., chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato.Parimenti sono state depositate memorie illustrative dalla contribuente, con contestuale richiesta di trattazione in pubblica udienza.

Nell’adunanza camerale del 22novembre 2023la causa è stata discussa e decisa. Considerato che Preliminarmente si rileva che mancano i presupposti per la rimessione della causa alla trattazione in pubblica udienza, per quanto sarà esplicitato nel corso della motivazione.RGN 30334/2022 Consigliere rel. Federici La società ha denunciato con il primo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 110, commi 10 e11, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,dell’art. 2697 cod. civ., dell’115 cod. proc. civ., degli artt. 24, 53 e 111 Cost., dell’art. 63 TDUE, dell’art. 6 CEDU e dell’art. 1 del I Protocollo addizionale CEDU,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.Il giudice d’appello avrebbe errato nel ritenere insussistenti i requisiti per riconoscere l’esistenza dellecondizioni richiest e dal comma 11 cit., per rendere inapplicabilela disciplina di svantaggio prevista per le importazioni provenienti da operatori economici sedenti in Paesi inclusi nella cd. black list.

Con il secondo motivo la società ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 110, commi 10 e 11 del d.lgs. n. 917 del 1986, dell’art.2697 cod. civ., dell’art. 115 cod. proc. civ., degli artt. 53 e 111 Cost., dell’art. 63 TDUE, dell’art. 6 CEDU e dell’art. 1 del I Protocollo addizionale CEDU, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.La commissione regionale avrebbe violato le norme perché mai nessuno aveva messo in dubbio tanto l’effettivo interesse economico quanto l’effettività dell’esecuzione delle operazioni commerciali.

I motivi, che sotto il profil o della denuncia di errori d’interpretazione delle norme giuridiche, poste all’epoca a presidio avverso operazioni commerciali con Paesi inseriti nella black list, criticano il processo decisionale della pronuncia impugnata, possono essere trattati congiuntamenteperché tra loro connessi. La difesa della società sostiene che, operando nel settore commerciale calzaturiero, importava a costi molto bassi e competitivi da Paesi come Hong Kong merce regolarmente sdoganata in Italia, per rivenderla all’ingrosso. L’effettività delle operazioni era dunque dimostrata dall’importazione e dallo sdoganamento delle scarpe, con adempimento degli obblighi doganali, così come l’interesse concreto era provato dal costo d’acquisto bassissimo delle calzature.

Va premesso che la disciplina sucui si controverte, previstadall’art. 110, commi 10 e 11, del d.P.R. n. 917 del 1986 (disciplina prima in parte modificata dall’art. 1, comma 301, della l. 27 dicembre 2006, n. 296, e poi definitivamente abrogata con l’art. 1, comma 142, lett. a della l. 28 dicembre 2015, n. 208),è stata interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte, nel senso che le spese e le altre componenti negative inerenti ad operazioni RGN 30334/2022 Consigliere rel. Federici commerciali intercorse con fornitori aventi sede in Stati afiscalità privilegiata sono ammessein deduzione solo nel caso in cui venga fornita la prova che le imprese estere svolgano attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondano ad un effettivo interesseeconomico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione(cfr.

Cass. , 24 settembre 2014, n. 20081; 30 ottobre 2018, n. 27613; 2 dicembre 2012, n. 38048). A tal proposito è stato chiarito che «per dimostrare l’effettivo svolgimento di attività economica non è sufficiente produrre l'atto di costituzione della società estera, il bilancio ed il certificato di iscrizione pressoil registro delle imprese, ma è necessario produrre, anche in base alla circolare 23-5-2003 n. 29/E dell’Agenzia delle Entrate, anche la copia del contratto in virtù del quale l'impresa estera ha la disponibilità dell'immobile, in cui esercita la sua attività,le fatture delle utenze elettriche e telefoniche, i contratti di lavoro dei dipendenti, gliestratti conto bancari, le autorizzazioni amministrative inerenti l’esercizio dell'attivitàsvolta» (Cass., 12 dicembre 2019, n. 32634).

Parimenti, quanto all’effettivo interesse economico, è necessario dimostrare non solo il basso costo della merce importata -circostanza che, soprattutto con riferimento all’epoca dei fatti per cui è qui causa, offrivano non solo Paesi rientranti nella black list, ma anche Paesi non considerati tali (a partire dalla stessa Cina)-, ma l’insieme di caratteristiche dell’importazione (qualità, tempestività nelle consegne, la concreta comparazione con i prodotti di altri Stati). Ebbene, la sentenza della commissione regionale ha vagliato gli elementi addotti dalla società, ritenendoli inidonei a dimostrare l’effettivo svolgimento di una attività commerciale delle società fornitrici, ovvero l’effettivo interesse economico sotteso al rapporto commerciale con fornitori di Hong Kong.

Si tratta di un accertamento in fatto, il cui percorso logico ha tenuto conto proprio dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, così che esso si rivela giuridicamente corretto, senza pertanto violare le norme richiamate dalla difesa della contribuente nei motivi di censura. Se poi con le critiche mosse nel ricorso si è inteso sollecitare una rivalutazione degli elementi allegati al processo, si tratterebbe di una richiesta inammissibile, spettando l’accertamento in fatto al solo giudice di merito, che nel caso concreto, ed in entrambi i gradi , ha confermato le statuizioni sfavorevoli alla società.RGN 30334/2022 Consigliere rel.

Federici Il ricorso va dunque rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, nella misura specificata in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di causa in favore dell’Agenzia delle entrate, che si liquidano nella misura di € 16.500,00 per competenze, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a que