Italian Court dismisses tax appeal regarding import costs from Black List countries lacking proof of foreign entity activity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the company's appeal against a regional tax commission ruling that disallowed import costs from Hong Kong. The company argued the tax authority violated commercial relationship rules, but the court upheld the lower court's finding that the foreign entity lacked concrete operational proof and economic interest. The decision affirmed that tax deductions require strict evidence of actual business activity and genuine economic motivation beyond mere low prices.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 110, commi 10 e 11 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; Deductions for costs related to imports from countries with privileged tax regimes are permitted only if the foreign entity proves actual commercial activity and genuine economic interest, requiring concrete evidence of operations rather than formal documents.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 30329-2022, proposto da: GOLD GOLD s.r.l. (c.f. 05673750484), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone n. 44, presso lo studio dell’avv. Giorgia Passacantilli, rappresentata e difesa dagli avv. Mario Martelli e Giovanni Caliceti- Ricorrente CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Controricorrente Avverso la sentenza n. 672/05/2022 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 16.05.2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 22novembre 2023dal Consigliere dott.
Francesco Federici, Rilevato che Dalla sentenza impugnata si evince che, all’esito di verifica condotta dalla GdF, l’Agenzia delle entrate notificò alla società l’avviso d’accertamento, relativo all’anno d’imposta 2013,con cui, ai fini Ires, Irap Accertamento –Black list RGN 30329/2022 Consigliere rel. Federici ed Iva, recuperò ad imponibile costi ritenuti indeducibili. Le contestazioni principali elevate nei confronti della contribuente erano riconducibili alla violazione della disciplina inerente i rapporti commerciali con Paesi rientranti nella cd. black list.
In particolare, per l’importazione di merci da Hong Kong, la società aveva violato l’art. 110, commi 10 e 11 (ratione temporisvigente), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Seguì il contenzioso, esitato nel rigetto delle ragioni della ricorrente tanto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Firenze, pronunciatasi con sentenza n. 433/04/2019, quanto dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Toscana, pronunciatasi con sentenza n. 672/05/2022, ora al vaglio dellaCorte. Il giudice regionale, per quanto qui di interesse, dopo aver descritto le finalità antielusive della disciplina all’epoca vigente, ha rilevato come dalla norma si evinceva la necessità di dimostrare l’esistenza effettiva e non formale della società estera, mediante il riscontro della sua concreta operatività;occorreva inoltre dimostrare il concreto interesse economico di approvvigionarsi presso operatori di Stati inseriti nella cd.black list, rispetto a mercati di Paesi non inclusi nella lista.
Ha ritenuto che la società non avesse dato prova né dell’un requisito né dell’altro. La società ha censurato la sentenza e ne ha chiesto la cassazione, affidandosi a due motivi , cui ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso. La Procura Generale, nella persona del sostituto procuratore generale Roberto Mucci, ha depositato conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380 bis.1, cod. proc. civ., chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato.Parimenti è stata depositata memori a illustrativ a dalla contribuente, con contestuale istanza di rimessione in pubblica udienza.
Nell’adunanza camerale del 22novembre 2023la causa è stata discussa e decisa. Considerato che Preliminarmente si rileva che mancano i presupposti per la rimessione della causa alla trattazione in pubblica udienza, per quanto sarà esplicitato nel corso della motivazione. La società ha denunciato con il primo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 110, commi 10 e11, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n.RGN 30329/2022 Consigliere rel. Federici 917,dell’art. 2697 cod. civ., dell’115 cod. proc. civ., degli artt. 24, 53 e 111 Cost., dell’art. 63 TDUE, dell’art. 6 CEDU e dell’art. 1 del I Protocollo addizionale CEDU,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.Il giudice d’appello avrebbe errato nel ritenere insussistenti i requisiti per riconoscere l’esistenza delle condizionirichieste dal comma 11 cit., per rendere inapplicabili la disciplina di svantaggio prevista per le importazioni provenienti da operatori economici sedenti in Paesi inclusi nella cd. black list.
Con il secondo motivo la società ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 110, commi 10 e 11 del d.lgs. n. 917 del 1986, dell’art.2697 cod. civ., dell’art. 115 cod. proc. civ., degli artt. 53 e 111 Cost., dell’art. 63 TDUE, dell’art. 6 CEDU e dell’art. 1 delI Protocollo addizionale CEDU, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.La commissione regionale avrebbe violato le suddette norme perché mai nessuno aveva messo in dubbio tanto l’effettivo interesse economico quanto l’effettività dell’esecuzione delle operazioni commerciali.
I motivi, che sotto il profil o della denuncia di errori d’interpretazione delle norme giuridiche, poste all’epoca a presidio avverso operazioni commerciali con Paesi inseriti nella black list, criticano il processo decisionale della pronuncia impugnata, possono essere trattati congiuntamenteperché tra loro connessi. La difesa della società sostiene che, operando nel settore commerciale calzaturiero, importava a costi molto bassi e competitivi merce da paesi come Hong Kong, regolarmente sdoganata in Italia, per rivenderla all’ingrosso. L’effettività delle operazioni era dunque dimostrata dall’importazione e dallo sdoganamento delle scarpe, con adempimento degli obblighi doganali, così come l’interesse concreto era provato dal costo d’acquisto bassissimo delle calzature.
Va premesso che la disciplina di cui si controverte, previstadall’art. 110, commi 10 e 11, del d.P.R. n. 917 del 1986 (disciplina prima in parte modificata dall’art. 1, comma 301, della l. 27 dicembre 2006, n. 296, e poi definitivamente abrogata con l’art. 1, comma 142, lett. a della l. 28 dicembre 2015, n. 208),è stata interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte, nel senso che le spese e le altre componenti negative inerenti ad operazioni commerciali, intercorse con fornitori aventi sede in Stati a fiscalità privilegiata, sono ammesse in deduzione solo nel caso in cui venga fornita RGN 30329/2022 Consigliere rel.
Federici la prova che le imprese estere svolgano attività commerciale effettiva, ovvero che leoperazioni poste in essere rispondano ad un effettivo interesse economico e che le stesse abbianoavuto concreta esecuzione (cfr. Cass., 24 settembre 2014, n. 20081; 30 ottobre 2018, n. 27613; 2 dicembre 2012, n. 38048). A tal proposito è stato chiarito che « per dimostrare l’effettivo svolgimento di attività economica non è sufficiente produrre l'atto di costituzione della società estera, il bilancio ed il certificato di iscrizione pressoil registro delle imprese, ma è necessario produrre, anche in base alla circolare 23-5-2003 n. 29/E dell’Agenzia delle Entrate, anche la copia del contratto in virtù delquale l'impresa estera ha la disponibilità dell'immobile, in cui esercita la sua attività,le fatture delle utenze elettriche e telefoniche, i contratti di lavoro dei dipendenti, gliestratti conto bancari, le autorizzazioni amministrative inerenti l’esercizio dell'attivitàsvolta» (Cass., 12 dicembre 2019, n. 32634).
Parimenti, quanto all’effettivo interesse economico, è necessario dimostrare non solo il basso costo della merce importata -circostanza che, soprattutto con riferimento all’epoca dei fatti per cui è qui causa, offrivano non solo Paesi rientranti nella black list, ma anche Paesi non considerati tali (a partire dalla stessa Cina)-, ma l’insieme di caratteristiche dell’importazione (qualità, tempestività nelle consegne, la concreta comparazione con i prodotti di altri Stati). Ebbene, la sentenza della commissione regionale ha vagliato gli elementi addotti dalla società, ritenendoli inidonei a dimostrare l’effettivo svolgimento di una attività commerciale delle società fornitrici, ovvero l’effettivo interesse economico sotteso al rapporto commerciale con fornitori di Hong Kong.
Si tratta di un accertamento in fatto, il cui percorso logico ha tenuto conto proprio dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, così che esso si rivela giuridicamente corretto, senza pertanto violare le norme richiamate dalla difesa della contribuente nei motivi di censura. Se poi con le critiche mosse nel ricorso si sia inteso sollecitare una rivalutazione degli elementi allegati al processo, si tratterebbe di una richiesta inammissibile, spettando l’accertamento in fatto al solo giudice di merito, che nel caso concreto ed in entrambi i gradi ha confermato le statuizioni sfavorevoli alla società.RGN 30329/2022 Consigliere rel.
Federici Il ricorso va dunque rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, nella misura specificata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di causa in favore dell’Agenzia delle entrate, che si liquidano nella misura di € 10.700,00 per competenze, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quell