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Ordinanza — n. 13114/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as withdrawn due to lack of interest in the case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13114/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant explicitly renounced the lawsuit, thereby manifesting a lack of legal interest. The underlying dispute involved a tax authority's assessment of excise duties on electricity sold to consortium members rather than consumed in self-production. Since the appellant voluntarily withdrew the claim, the court ruled that the procedural defect of lacking interest rendered the appeal inadmissible without further examination.

Regesto Legislator

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Art. 36 c.p.c.; Art. 103 c.p.c.: When a party renounces the appeal, the lack of interest is manifest, rendering the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal of suit lack of legal interest inadmissibility excise duties energy self-production tax assessment esenzione dalle imposte sull'energia

Disposizioni normative citate

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Art. 36 c.p.c.
Art. 103 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. V, 12 ottobre 2018, n. 25485
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3438/2023R.G. proposto da: CVA ENERGIE S.R.L. (C.F. 01032450072), già COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE TRADING S.r.l., in qualità di società incorporante la IDROENERGIA S.Coop. a r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’avv. NICOLA LUCARIELLO (C.F. LCRNCL70E19H501H ) e dall’avv. MARCO PAGANUZZI (C.F. PGNMRC75T25H501S), elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso il loro studio, sito in Roma, alla via della Scrofa, 57 –ricorrente – contro Oggetto: tributi – accise – autoproduttore N.3438/23 R.G.

Est. F. D’Aquino AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (CF. 97210890584), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaledell’Emilia- Romagna, n. 750/10/22, depositata in data 21 giugno 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 marzo 2024 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino. RILEVATO CHE La società contribuente IDROENERGIA S.Coop. a r.l., società consortile costituita per la copertura del fabbisogno energetico delle imprese consorziate, ha impugnato un avviso di pagamento relativo al recupero di accise dovute nell’ambito della Provincia di Bologna per i periodi di imposta dal 2009 al 2014, oltre sanzioni, con cui si accertava che la società contribuente aveva emesso fatture di vendita in base agli effettiviconsumi delle imprese consorziate, accisa che era stata ceduta in esenzione d’accisa ai sensi dell’art. 52,comma 3 , lett.

b) d. lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 TUA (energia prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili consumata in autoproduzione); che la CTP di Bologna ha rigettato il ricorsoe che la CTR dell’Emilia- Romagna, con sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello della società contribuente, ritenendo che il presupposto dell’esenzione dal pagamento dell’accisa è la autoproduzione della stessa da fonti rinnovabili, presupposto che non sussiste ove il contribuente abbia rivenduto l’energia a terzi consumatori finali come nel caso di specie, essendo l’energia stata ceduta ai singoli consorziati, come da contratti di somministrazione di energia elettrica; che ha proposto ricorso per cassazione CVA ENERGIE S.R.L., già COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE TRADING S.r.l., società N.3438/23 R.G.

Est. F. D’Aquino incorporante della società contribuente, affidato a cinque motivi, cui ha resistito con controricorso l’Ufficio. CONSIDERATO CHE Il ricorrente, con memoria depositata in data 21 marzo 2024, ha dichiarato di rinunciare al ricorso; che con la dichiarazione di rinuncia il ricorrente ha manifestato il difetto di interesse al ricorso, per cui il ricorso deve dichiararsi inammissibile; che le spese processuali devono ritenersi integralmente compensate, attesa l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità; che non è dovuto il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità sopravvenuta del giudizio (Cass., Sez.

V, 12 ottobre 2018, n. 25485); P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dichiara integralmente compensate tra le parti le sp