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Ordinanza — n. 13111/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to plaintiff's late declaration of interest withdrawal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13111/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the plaintiff voluntarily withdrew the lawsuit, thereby manifesting a lack of interest. The underlying dispute involved a tax authority's claim of excise duties on energy sold to third parties, which the lower court had previously rejected. Since the plaintiff explicitly renounced the appeal, the procedural defect of missing interest rendered the case non-justiciable at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 36, comma 1, lett. a) c.p.c.; Art. 103, comma 1, lett. a) c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if the appellant declares a lack of interest, as the procedural defect precludes the examination of the merits.

Parole chiave

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lack of interest inadmissible appeal withdrawal of suit cassation procedure procedural defect esenzione dalle imposte sull'energia imposta speciale sulle forze idrauliche approvvigionamento energetico

Disposizioni normative citate

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Art. 36, comma 1, lett. a) c.p.c.
Art. 103, comma 1, lett. a) c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. V, 12 ottobre 2018, n. 25485
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3443/2023R.G. proposto da : CVA ENERGIE S.R.L. (C.F. 01032450072), già COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE TRADING S.r.l., in qualità di società incorporante la IDROENERGIA S.Coop. a r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’avv. NICOLA LUCARIELLO (C.F. LCRNCL70E19H501H ) e dall’avv. MARCO PAGANUZZI (C.F. PGNMRC75T25H501S), elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso il loro studio, sito in Roma, alla via della Scrofa, 57 –ricorrente – contro Oggetto: tributi – accise – autoproduttore N.3443/23 R.G.

Est. F. D’Aquino AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (CF. 97210890584), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaledell’Emilia- Romagna, n. 754/10/22, depositata in data 21 giugno 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 marzo 2024 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino. RILEVATO CHE La società contribuente IDROENERGIA S.Coop. a r.l., società consortile costituita per la copertura del fabbisogno energetico delle imprese consorziate, ha impugnato un avviso di pagamento relativo al recupero di accise dovute nell’ambito della Provincia di Piacenza per i periodi di imposta dal 2008al 2013, oltre sanzioni, con cui si accertava che la società contribuente aveva emesso fatture di vendita in base agli effettiviconsumi delle imprese consorziate, accisa che era stata ceduta in esenzione d’accisa ai sensi dell’art. 52,comma 3 , lett.

b) d. lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 TUA (energia prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili consumata in autoproduzione); che la CTP di Bologna ha accolto il ricorso; che la CTR dell’Emilia-Romagnaha accolto l’appello dell’Ufficio, con sentenzacassata da questa Corte (Cass., Sez. V, 30 settembre 2020, n. 20822); che la CTR dell’Emilia-Romagna, con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo che il presupposto dell’esenzione dal pagamento dell’accisa è la autoproduzione della stessa da fonti rinnovabili, presupposto che non sussiste ove il contribuente abbia rivenduto l’energia a terzi consumatori finali come nel caso di specie, essendo l’energia stata ceduta ai singoli consorziati;

N.3443/23 R.G. Est. F. D’Aquino che ha, inoltre, ritenuto il giudice di appello che non possono trovare applicazione a sostegno della posizione della società contribuente il precedente comportamento assunto dall’Amministrazione finanziaria; che, inoltre,il giudice di appello ha ritenuto che da una istanza di interpello dichiarata inammissibile, come nella specie, non possono discendere conseguenze sfavorevoli per l’Amministrazione finanziaria e che la prescrizione quinquennale del credito dell’Amministrazione finanziaria decorra dalla dichiarazione di consumo; che ha proposto ricorso per cassazione CVA ENERGIE S.R.L., già COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE TRADING S.r.l., società incorporante della società contribuente, affidato a cinque motivi, cui ha resistito con controricorso l’Ufficio.

CONSIDERATO CHE Il ricorrente, con memoria depositata in data 21 marzo 2024, ha dichiarato di rinunciare al ricorso; che con la dichiarazione di rinuncia il ricorrente ha manifestato il difetto di interesse al ricorso, per cui il ricorso deve dichiararsi inammissibile; che le spese processuali devono ritenersi integralmente compensate, attesa l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità; che non è dovuto il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità sopravvenuta del giudizio (Cass., Sez. V, 12 ottobre 2018, n. 25485);

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dichiara integralmente compensate tra