Cassation court allows tax liability claim against liquidator of dissolved company for civil liability not fiscal assessment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's dismissal of the claim. The taxpayer argued that the liquidator should be held liable for unpaid taxes under civil law principles, distinct from the fiscal assessment notice which only addressed the company. The court ruled that while the original notice was flawed, the liquidator faces a separate civil liability claim based on breach of duty, which requires a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36 DPR n. 602/1973; Art. 2495 c.c.: When a company is dissolved, the liquidator may be held liable for tax debts under civil law principles regarding breach of duty, creating a distinct liability hypothesis separate from the fiscal assessment notice.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 12892 /201 6 R.G. proposto da LEOMASSIMO rappresentato e difeso in forza di procura speci a le in atti dall’avv. Francesco Converti (PE C: converti.francesco@avvocatibari.legalmail.it) e dall’avv. Gabriele Sta s i (PEC:stasi.gabriele@coabrindisi.legalmail.it); –ricorrente – contro AGENZIE DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliatain Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale d el l a Puglia sezionestaccata di Lecce n. 2476 / 23 / 1 5 depositata il 2 0 / 11 / 201 5 non notificata;
Oggetto:violazione art.112 c.p.c. Cons.Est. Roberto Succio - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 25/03/2024dal C onsigliere Roberto Succio ; Rilevatoche: - per quanto di interesse in questa sede, Leo Massimo impugnava – unitamenteagli altri soci della R I NNOVAUTO s.r.l., società estinta a seguito di cancellazione dal registro imprese avvenuta il 23 ottobre 2008 – l’avviso di accertamento notificatogli i n data 17 febbraio 2011 quale socio e legale rappresentante della ridetta società per maggiore IRES, IRAP e IVA dovuta dalla società estinta,oltre a interessi e sanzioni; - la CTP dichiarava inammissibile il ricorso in quanto proposto da soggettoinesistente; appellava il contribuente; - con la pronuncia gravata la CTR ha rigettato l’impugnazione del Leo; - ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a due motivi e illustrato da memoria; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;
Consideratoche: - il primo motivo di ricorso deduce la nullità del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR ritenuto legittimo l’atto impugnato, pronunciando in ordine alla sussistenza della responsabilità del contribuente ex art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, profilo non dedotto nell’avviso di accertamento ma solamente richiamato dall’Ufficionell’atto di costituzione in primo e poi in secondo grado; - Cons.Est. Roberto Succio - 3 - i motivi, suscettibili di trattazione congiunta in quanto strettamenteconnessi tra di loro, sono fondati; - preliminarmente, va ricordato che (come ribadito dalla Sezioni Unitedi questa Corte cfr. sent. n. 34469/2019), in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell'art - nel presente caso, gli avvisi di accertamento de quibus sono stati prodotti a questa Corte, nel rispetto del principio di specialità e localizzazione;
Cons.Est. Roberto Succio - 4 - - l'azione di responsabilità nei confronti del liquidatore verso i creditori ex art. 2495 c.c. si fonda sulla inosservanza degli obblighi suoi propri attinenti alla fase della liquidazione(ad esempio, rispettando i gradi di privilegio), mentre quellaex art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973 è riconducibile agli artt. 1176e 1218 c.c. ed integra una ipotesi di responsabilità propria ex lege in funzione del prioritario soddisfacimento dei crediti tributari, sicché, estinta la società contribuente, non si realizza alcunaforma di successione nei confronti del liquidatore; - sorgono invece ipotesi di responsabilità nuove e fondate su differenti presupposti, ancorché implichino l'esistenza della obbligazionetributaria: - quello verso l'amministratore o liquidatore è allora credito dell'Amministrazionefinanziaria non strettamente tributario, ma più che altro civilistico, il quale trova titolo autonomo rispetto all'obbligazione fiscale vera e propria, costituente mero presupposto della responsabilità stessa ancorché detta responsabilità debba essere accertata dall'Ufficio con atto motivatoda notificare ai sensi del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, avversoil quale è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario ex art. 36 cit., penult. e ult. cc. (Cass.7327/2012, 11968/2012;
Cass, Sez. 5, Sentenza del 5/8/2016n. 16446) ; - Cons.Est. Roberto Succio - 5 - - in accoglimento del ricorso, quindi, la sentenza è cassata con rinvioal giudice dell’appello, che dovrà valutare la responsabilità delLeo con riguardo alla sua qualità di socio della società cessata in applicazione dei principi sul punto illustrati da questa Corte; profilo questo – solo - debitamente contestato dall’Ufficio e costituentequindi oggetto del giudizio; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustiziatributaria di