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Ordinanza — n. 13085/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court allows revocation appeal by finding lower court ignored material factual error regarding document delivery.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13085/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the revocation appeal admissible against a regional tax court's dismissal. The tax authority argued the appeal was inadmissible due to lack of notification, while the taxpayer contended the appeal was validly served. The court ruled that the lower court erred by requiring a specific reason for non-notification rather than examining the actual existence of postal receipt documents, thus allowing the revocation to proceed.

Regesto Legislator

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Art. 395 n. 4 c.p.c.; Art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.: When a second-instance judge dismisses an appeal based on alleged non-notification, the party must prove a material factual error or false perception of reality via ordinary revocation, not cassation, as the verification of deposit constitutes a factual inquiry.

Parole chiave

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revocation appeal admissibility non-notification factual error tax court cassation postal receipt verification material factual mistake corretta notificazione notifica tardiva dei difetti ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 395 n. 4 c.p.c.
Consideratoche: - il solo motivo di doglianza proposto si duole della violazione falsa applicazionedell'art. 395 n. 4 c.p.c. in relazione all'art.
Art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.
in relazione all'art. 360 c.
Art. 53 comma 2 d. Lgs. n. 546 del 1992
2702 del 28/01/2022) proprio la verifica, da parte del giudice tributario di secondo grado, dell'avvenutodeposito dell'atto d'appello presso la segreteria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, quando il ricorsonon sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario (ai sensi dell'art. 53, comma 2, del d.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20113 del 24/09/2020
Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 23173 del 14/11/2016
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 2702 del 28/01/2022
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2 7078 /201 6 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliatain Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro GRUPPO CONIGLIO s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale d el l a Toscanan. 751 / 24 / 1 6 depositata i n data 21 / 0 4 / 201 5 non notificata;

Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 25/03/2024dal C onsigliere Roberto Succio ; Rilevatoche: Oggetto:revocazione –vizio revocatorio Cons.Est. Roberto Succio - 2 - l'Agenzia delle entrate impugnava per revocazione la sentenza della CTR della Toscana che dichiarava inammissibile l'appello proposto avverso la precedente pronuncia di primo grado sul presuppostodi difetto di notifica dell'atto introduttivo del giudizio diappello; - con la sentenza qui gravata di ricorso, il giudice adito ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione poiché ha ritenuto non possibilel'individuazione dell'errore di fatto commesso dai giudici d'appello comportante la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione; - inoltre , secondo la CTR Toscana il ricorrente per revocazione non ha dedotto alcun elemento atto ad individuare il travisamento , posto che si afferma e comprova l'avvenuta notifica alla controparte ma non si indica la ragione per la quale il giudice dell'impugnazioneabbia ritenuto non notificato l’ atto introduttivo; - ricorre a questa Corte l'Amministrazione finanziaria con un solo motivodi ricorso; - la società contribuente non ha svolto attività difensiva in questa sededi Legittimità;

Consideratoche: - il solo motivo di doglianza proposto si duole della violazione falsa applicazionedell'art. 395 n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere il giudice toscano ritenut o erroneamente inammissibile il ricorso per revocazione dell' A mministrazione , mancando di rilevare come effettivamente non fosse stata percepita dal Collegio giudicante l'esistenza in atti della documentazione relativa alla presa in carico dell'ufficio postale accettante e l'ulteriore documentazione (le c.d. “cartoline”) relative al regolare ricevimento dell'atto di appello, che effettivamenteè pervenuto al contribuente al difensore in data 28 novembre2013; - il motivo è evidentemente fondato;

Cons.Est. Roberto Succio - 3 - effettivamente la CTR ha ritenuto, per respingere l'impugnazione dell'Ufficio, necessaria l'indicazione della ragione per la quale il giudicedell'appello ha ritenuto non notificato l'atto di gravame; - tale affermazione è viziata in diritto, dal momento che per giustificarela revocazione della sentenza andava invece scrutinata l'esistenzao meno di un'errata percezione del fatto o di una svista di carattere materiale, che nel concreto non è stata pres a in esame; - come è noto, per costante giurisprudenza di questa Corte (Cass.

Sez. 2 , Ordinanza n. 20113 del 24/09/2020; Cass. Sez.6 - 5 , Ordinanza n. 23173 del 14/11/2016 ) la parte che lamenti che il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile il gravame,sull'erroneo presupposto della non corretta notifica del suoatto introduttivo, ha l'onere di impugnare la sentenza con la revocazioneordinaria e non col ricorso per cassazione ove l'errore dipendada una falsa percezione della realtà ovvero da una svista obiettivamenteed immediatamente rilevabile; - con specifico riferimento alla situazione in atti, si è chiarito che (Cass.

Sez. 5, Ordinanza n . 2702 del 28/01/2022) proprio la verifica, da parte del giudice tributario di secondo grado, dell'avvenutodeposito dell'atto d'appello presso la segreteria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, quando il ricorsonon sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario (ai sensi dell'art. 53, comma 2, del d. L gs. n. 546 del 1992), costituisce oggetto di un accertamento di fatto e non di un'interpretazione degli atti processuali. Pertanto, la parte la quale lamenti che il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile il gravame, sull'erroneo presupposto che il suddetto deposito non fosse avvenuto,ha l'onere di impugnare la sentenza con la revocazione ordinariae non col ricorso per cassazione; - pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza è cassata con rinvio al giudice del merito che procederà a nuovo esame nel rispettodei principi sopra illustrati;

Cons.Est. Roberto Succio - 4 p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secon