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Decreto — n. 13075/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax agency appeal declaring tax litigation extinguished by automatic statute of limitations.

Numero d'incarto Decreto — n. 13075/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a lower court ruling that extinguished the tax litigation. The lower court found the case ended automatically under the new tax law due to the absence of a formal denial of the tax assessment. Consequently, the court upheld the decision that the procedural timeline had expired without any active defense from the taxpayer.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200, Legge 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The automatic extinction of tax litigation proceedings due to the expiration of the statutory timeline renders the case concluded, barring only a request to fix a hearing for final judgment.

Parole chiave

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tax litigation extinction statute of limitations automatic case closure tax administration appeal procedural time limits procedura giudiziaria tributaria sospensione della riscossione fiscale assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200, Legge 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile
1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15631/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro GASPERT SRL, URBINATI DEBORA, TORDINI GIUSEPPE, rappresentate e difese dall'avvocato FASSANELLI ALESSIO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG MARCHE n. 1566/04/2021, depositata il 15/12/2021 ,pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PR