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Ordinanza — n. 13069/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax appeal regarding interest and fines exclusion based on administrative reliance protection.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13069/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially accepted the tax company's appeal against a regional tribunal's decision regarding VAT and interest. The company argued that the tax authority's active conduct created a reasonable doubt about the legality of their actions, invoking the principle of reliance protection. Consequently, the court ruled that this principle excludes both fines and interest, while dismissing other procedural grounds.

Regesto Legislator

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Art. 10, commi 1 e 2, l. n. 212/2000; Artt. 3, 23, 53 e 97 Cost.: The principle of reliance protection excludes the application of fines and interest when the tax administration's active conduct generated a reasonable doubt in the taxpayer regarding the legality of their behavior.

Parole chiave

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reliance protection principle tax fines exclusion interest payment exclusion administrative active conduct taxpayer reasonable doubt Cassation tax appeal VAT reliance interest esenzione dalle imposte sull'energia

Disposizioni normative citate

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Art. 10, commi 1 e 2, l. n. 212/2000
civ., in relazione alla questione dell’illegittimità dell’atto impugnato per violazione dell'art. 10, commi 1 e 2 11 l.
Artt. 3, 23, 53 e 97 Cost.
d. lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 TUA
b) d. lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 TUA(energia prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili consumata in autoproduzione).
d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79
D’Aquino la rilevanza del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 , avente ad oggetto la regolazione del mercato interno dell’energia elettrica.
art. 112 cod. proc. civ
civ., nullità della sentenza per omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione alla questione dell’illegittimità dell’atto impugnato per violazione dell'art.
art. 384 cod. proc. civ
Il ricorso, va accolto in relazione ai motivi quinto e sesto e, non essendovi ulteriori accertamenti in fatto ex art. 384 cod. proc. civ., la causa può essere decisa nel merito, accogliendosi l’originario ricorso in tema di sanzioni e interessi.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, 9 gennaio 2019, n. 370
Cass., Sez. 2, 3 maggio 2018, n. 10499
Cass., Sez. 5, 8 febbraio 2017, n. 12635
Cass., Sez. 5, 25 marzo 2015, n. 5934
Cass., Sez. 5, 3 luglio 2013, n. 16692
Cass., Sez. 5, 13 ottobre 2011, n. 21070
Cass., Sez. 5, 10 settembre 2009, n. 19479
Cass., Sez. V, 13 ottobre 2020, n. 22001
Cass., Sez. V, 21 settembre 2020, n. 19644
22001, 22002; Cass., Sez. V, 21 settembre 2020, n. 19644).
Cass., Sez. V, 11 luglio 2019, n. 18618
Cass., Sez. V, 24 maggio 2022, n. 16691
370; Cass., Sez. V, 24 maggio 2022, n. 16691), va valutata anche ai fini dell’applicazione degli accessori.
Cass., Sez. V, 19 dicembre 2019, n. 34067
212 del 2000 con riguardo alla debenza degli interessi(Cass., Sez. V, 19 dicembre 2019, n. 34067).
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29883/2022 R.G. proposto da: CVA ENERGIE S.R.L. (C.F. 01032450072), già COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE TRADING S.r.l., in qualità di società incorporante la IDROENERGIA S.Coop. a r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’avv. NICOLA LUCARIELLO (C.F. LCRNCL70E19H501H ) e dall’avv. MARCO PAGANUZZI (C.F. PGNMRC75T25H501S), elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso il loro studio, sito in Roma, alla via della Scrofa, 57 –ricorrente – contro Oggetto: tributi – affidamento - interessi N.29883/22 R.G.

Est. F. D’Aquino AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (CF. 97210890584), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaledel Veneto, n. 600/08/22, depositata in data 2 maggio 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 marzo 2024 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino. RILEVATO CHE 1. La società contribuente IDROENERGIA S.Coop. a r.l. , società consortile costituita per la copertura del fabbisogno energetico delle imprese consorziate, ha separatamente impugnato un avviso di pagamento relativo al recupero di accise dovute per i periodi di imposta dal 2009 al 2011, oltre sanzioni, nonché una cartella di pagamento relativa ai medesimi tributi, con cui si accertava che la società contribuente aveva emesso fatture di vendita in base agli effettivi consumi delle imprese consorziate, accisa che era stata ceduta in esenzione d’accisa ai sensi dell’art. 52, comma 3 , lett.

b) d. lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 TUA(energia prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili consumata in autoproduzione).

2. La CTP di Veneziaha accolto i ricorsi.

3. LaCTR del Veneto , con sentenza qui impugnata, ha accolto gli appelli riuniti dell’Ufficionei confronti della incorporante COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE TRADING S.r.l. Ha ritenuto il giudice di appello che il presupposto dell’esenzione dal pagamento dell’accisa è la autoproduzione della stessa da fonti rinnovabili, presupposto che non sussiste ove il contribuente abbia rivenduto l’energia a terzi consumatori finali come nel caso di specie, essendo l’energia stata ceduta ai singoli consorziati; parimenti, il giudice di appello ha escluso N.29883/22 R.G. Est. F. D’Aquino la rilevanza del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 , avente ad oggetto la regolazione del mercato interno dell’energia elettrica. E’, poi, stata rigettata l’eccezione di prescrizione quinquennale, dovendo la prescrizione decorrere dal momento della scoperta del fatto illecito, che coincide con il deposito della dichiarazione annuale del periodo di imposta successivo a quello della cessione di energia.

4. Propone ricorso per cassazione la società incorporante dell’originaria contribuente , affidato a otto motivi ; resiste con controricorso l’Ufficio. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 52, c. 3 lett. b)TUA, in relazione agli artt. 2, comma 2, d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 e 2602 ss. cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha negato che la nozione di autoproduttore valida ai fini dell’esenzione di cui all’art. 52 TUA non comprenda anche il Consorzio che distribuisca energia elettrica ai consorziati.

Deduce il ricorrente che rientra nella nozione di autoproduttore anche il consorzio che utilizzi l’energia per uso dei loro soci, secondo quanto previsto dal d. lgs. n. 79/1999. 2.Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione alla questione dell’illegittimità dell’atto impugnato per violazione dell'art. 10, commi 1 e 2 11 l. n. 212/2000. Osserva parte ricorrente di avere dedotto nei due gradi del giudizio di merito di avere operato sulla base di istruzioni ricevute dall’Amministrazione finanziaria e per questo ritenendo di godere del legittimo affidamento sulla qualità di autoproduttore di energia proveniente da fonti rinnovabili, nonché deducendo di avere proposto istanza di interpello in tal senso, per N.29883/22 R.G.

Est. F. D’Aquino quanto la stessa fosse stata dichiarata inammissibile, questioni sulle quali il giudice di appello non si sarebbe pronunciato.

3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10, commi 1 e 2, l. n. 212/2000 , nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che non vi fosse affidamento del contribuente, stante la preesistenza di un’esplicita autorizzazione rilasciata dell’Agenzia delle dogane in esito ad una richiesta di quest’ultimo e, quindi, uno specifico comportamento posto in essere dall’Amministrazione finanziaria, tenuto anche conto del tempo trascorso tra il comportamento attuato dall’Ufficio e la ripresa impositiva.

4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, nella parte in cui la sentenza impugnata non ha esaminato, ai fini della violazione del principio del legittimo affidamento del contribuente, la circostanza che l’Amministrazione delle Dogane avrebbe riconosciuto in precedenza (Ufficio Tecnico di Torino, Ufficio delle Dogane di Aosta; Direzione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta ADM, Direzione Centrale ADM) la qualifica di autoproduttore. 5.Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per omessa pronuncia in ordine alla non debenza degli interessi, in contrasto con le indicazioni degli Uffici e ciò in violazione, anche sotto questo profilo, con le indicazioni della Direzione Centrale avuto riguardo agli artt. 10 e 11 l. n. 212/2000.

6. Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10, comma 2, l. n. 212/2000, per non avere il giudice di appello N.29883/22 R.G. Est. F. D’Aquino riconosciuto la legittimità della pretesa fiscale anche in punto interessi, in contrasto con la Direzione Centrale ADM. 7.Con il settimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11, l. n. 212/2000, per non avere il giudice di appello accordato efficacia preclusiva all’interpello del contribuente « e alle altre determinazioni amministrative alle quali si è fatto riferimento nei precedenti motivi».

8. Con l’ottavo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 15 e 57 TUA, nella parte in cui la sentenza impugnata non ha ritenuto che il termine prescrizionale quinquennale non decorra dal momento del versamento delle accise ma dal momento di presentazione della relativa dichiarazione di consumo.

9. Deve darsi atto che il ricorrente, con memoria depositata in data 21 marzo 2024, ha dichiarato di manifestare interesse per i soli motivi nn. 5°e 6°, dichiarando di rinunciare all’esame dei restanti motivi (nn., 1 – 4 , 7, 8). I restanti motivi divengono, pertanto, inammissibili per difetto di interesse.

10. I motivi quinto e sesto , i quali possono esaminarsi congiuntamente, attesi i profili coinvolti, sono fondati. Deve, in primo luogo, ribadirsi – quanto ai comportamenti assunti dall’Amministrazione finanziaria - la giurisprudenza di questa Corte , secondo cui «la tutela dell'affidamento incolpevole del contribuente, sancita dall'art. 10, commi 1 e 2, della I. n. 212 del 2000, costituisce espressione di un principio generale dell'ordinamento tributario, che trova origine nei principi affermati dagli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost. ed, in materia di tributi armonizzati, in quelli dell'ordinamento dell'Unione europea, sicché deve ritenersi che la situazione di incertezza interpretativa, ingenerata da risoluzioni dell'Amministrazione N.29883/22 R.G.

Est. F. D’Aquino finanziaria, anche se non influisce sulla debenza dell'imposta, deve essere valutata ai fini dell'esclusione dell'applicazione delle sanzioni» (Sez. 5, 9 gennaio 2019, n. 370, con ampi riferimenti alla giurisprudenza europea in materia di tributi armonizzati; sempre con riferimento all'esclusione delle sole sanzioni, si vedano ancora Sez. 2, 3 maggio 2018, n. 10499; Sez. 5, 8 febbraio 2017, n. 12635; Sez. 5, 25 marzo 2015, n. 5934; Sez. 5, 3 luglio 2013,n. 16692; Sez. 5, 13 ottobre 2011, n. 21070; Sez. 5, 10 settembre2009, n. 19479)»( Cass., Sez.

V, 13 ottobre 2020, n. 22001, 22002; Cass., Sez. V, 21 settembre 2020, n. 19644).

11. Nel caso di specie, il ricorrente ha addotto che l’Amministrazione finanziaria, per un tempo apprezzabilmente lungo, ha posto in essere comportamenti attivi che hanno ingenerato il dubbio circa la legittimità del comportamento del contribuente, quali (ad esempio) un comunicato stampa dell’Ufficio delle Dogane di Aosta che non aveva irrogato le sanzioni e alcuni atti dell’Ufficio Dogane di Civitavecchia che in autotutela avevano annullato provvedimenti di contestazione sanzioni. Nel qual caso deve farsi applicazione del principio di tutela dell'affidamento incolpevole del contribuente (proprio del tema delle sanzioni), sancito dall'art. 10, commi 1 e 2, l. n. 212/2000, che costituisce espressione di un principio generale dell'ordinamento tributario, il quale trova origine nei principi affermati dagli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost. e, in materia di tributi armonizzati, in quelli dell'ordinamento dell'Unione europea; sicché deve ritenersi che la situazione di incertezza interpretativa, ingenerata da risoluzioni dell'Amministrazione finanziaria, anche se non influisce sulla debenza dell'imposta, dovendo essere valutata ai fini delle sanzioni (Cass., Sez.

V, 9 gennaio 2019, n. 370; Cass., Sez. V, 24 maggio 2022, n. 16691), va valutata anche ai fini dell’applicazione degli accessori. N.29883/22 R.G. Est. F. D’Aquino 12. Analogamente, vero è che il solo decorso del tempo e il comportamento meramente passivo dell'amministrazione finanziaria non sono idonei ad integrare l'esimente di cui all'art. 10, comma 2, della l. n. 212 del 2000 con riguardo alla debenza degli interessi(Cass., Sez. V, 19 dicembre 2019, n. 34067). Tuttavia, in questo caso non si verte in tema di comportamento meramente passivo dell’Ufficio, bensì di comportamento attivo, che ha ingenerato il ragionevole dubbio nel contribuente che, conformandosi a un'interpretazione erronea fornita dall'Amministrazione finanziaria, non è tenuto al pagamento né delle sanzioni né, come nel caso di specie, degli interessi in base al principio di tutela dell'affidamento (Cass., Sez.

V, 11 luglio 2019, n. 18618).

13. Il ricorso, va accolto in relazione ai motivi quinto e sesto e, non essendovi ulteriori accertamenti in fatto ex art. 384 cod. proc. civ., la causa può essere decisa nel merito, accogliendosi l’originario ricorso in tema di sanzioni e interessi. Le spese dell’intero giudizio, attesa l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità e l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso per i restanti motivi, sono integralmente compensate tra le parti. P. Q. M. La Corte accoglie il quinto e il sesto motivo, dichiara inammissibili gli ulteriori motivi; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel