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Decreto — n. 13066/2024 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination upon listing in the ATE registry.

Numero d'incarto Decreto — n. 13066/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished after the plaintiff's companies listed the case in the ATE registry. The plaintiffs argued for a hearing to continue proceedings, while the tax authorities contended the listing mandated termination under the new law. The court ruled that the statutory listing automatically extinguished the process, leaving only the option for parties to request a hearing.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-198, Legge 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The automatic listing of a tax case in the ATE registry extinguishes the litigation, barring further proceedings unless parties explicitly request a hearing.

Parole chiave

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tax litigation extinction ATE registry listing automatic termination tax procedure law litigation status contenzioso tributario arretrati d'imposta assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-198, Legge 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25390/2022 R.G. proposto da: ANDREA BULGARELLA HOLDING SRL, ABITALIA HOTELS SRL, BULGARELLA COSTRUZIONI SRL, IMMOBILIARE PISA SRL, LIVORNO TOURING SRL, EDIL CENTRO SRL, PADOVA TOURING SRL, VIAREGGIO TOURING SRL, EMPOLI TOURING SRL, SAN ROSSORE TOURING, GEOSTRADE PISA SRL, GRUPPO BULGARELLA HOLDING SRL, PISA TOURING SRL, MONASTERI GOLF CLUB SRL, AVOLA TOURING SRL, LA TONNARA SRL, ERICE TOURING SRL, PALERMO HOTEL TOURING SRL, SICIL TOURING SRL, IMMOBIL TORRE SRL, rappresentati e difesi dagli Avv. CIONI VALERIO e MURCIANO LUIGI PIERGIUSEPPE, contro AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI TRAPANI, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA, AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI SIRACUSA, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, avverso SENTENZA di COMM.

TRIB. REG. TOSCANA n. 430/02/2022 depositata il 16/03/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA EST