Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the Tax Court's judgment extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Stanleybet Malta Limited, did not respond to the court's proposal for case definition, while the opposing party, the General State Attorney, argued for dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal is deemed withdrawn if the party fails to request a decision within forty days of the proposal's communication, resulting in the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.255/2024 R.G. proposto da : STANLEYBET MALTA LIMITED, elettivamente domiciliata in Milano Piazza San Babila 4/D, presso lo studio dell’avvocato AGNELLO DANIELA (GNLDNL65D41F158W) che larappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale ha eletto domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO DELLA TOSCANA n.487/2023depositata il 31/05/2023;
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione; c ondanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle speseprenotate a debito. Così deciso in Roma,il 08/