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Ordinanza — n. 12957/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal regarding sector studies, ruling on burden of proof and admissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12957/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed FOMAM S.r.l.'s appeal against the Regional Tax Commission's rejection of its challenge to tax assessments based on sector studies. The company argued the lower court failed to evaluate contrary evidence regarding its specific market niche and administrative justifications for executive compensation. The court held that while the tax authority must motivate its reliance on sector standards, the resulting assessment stands once the administrative contradiction is resolved, and the appellant's claims for re-evaluating evidence constituted an impermissible attempt to retry the case on merits.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c., n. 3; Art. 132 c.p.c.; Art. 62-sexies D.L. 331/1993; Art. 39, 40 D.P.R. 600/1973; Art. 25 D.Lgs. 446/1997; Art. 54 D.P.R. 633/1972: The tax authority's reliance on sector studies requires motivated response to contrary evidence, but the final assessment remains valid if the administrative contradiction is properly resolved, preventing the court of cassation from re-evaluating facts.

Parole chiave

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tax sector studies burden of proof administrative contradiction tax appeal admissibility retrial of merits executive compensation market niche evidence indennità e spese

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, no. 3, c.p.c.
Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 132 c.p.c.
Art. 62-sexies of D.L. 30 August 1993, no. 331
civ., dell’art. 62-sexies d.l.
Arts. 39 and 40 of D.P.R. 29 September 1973, no. 600
Art. 25 of D.Lgs. 15 December 1997, no. 446
Art. 54 of D.P.R. 26 October 1972, no. 633
446, dell’art. 54 d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. V, 15 January 2019, no. 769
Cass., Sez. V, 14 November 2018, no. 29323
Cass., Sez. V, 23 May 2018, no. 12702
Cass., Sez. V, 20 September 2017, no. 21754
Cass., Sez. V, 30 October 2018, no. 27617
Cass., Sez. V, 28 May 2020, no. 10134
Cass., Sez. VI, 4 July 2017, no. 8758
Cass., Sez. I, 5 February 2019, no. 3340
Cass., Sez. I, 14 January 2019, no. 640
Cass., Sez. I, 13 October 2017, no. 24155
Cass., Sez. V, 4 April 2013, no. 8315
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15909/2016R.G. proposto da: FOMAM S.r.l. (C.F. 00959920398 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a dall’Avv. ANTONINO ATTANASIO (C.F. TTNNNN63C03C361O) in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. OTTORINO AGATI in Roma, Via di Porta Pertusa, n. 4 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001 ), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 Oggetto: tributi – studi di settore – onere della prova N.15909/16 R.G.

Est. F. D’Aquino - c ontroricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaledell’Emilia- Romagna, n. 2736/01/15, depositata in data 17 dicembre 2015 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 marzo 2024 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino. RILEVATO CHE 1. La società contribuente FOMAM S.r.l. , esercente l’attività di riparazione e manutenzione di macchine eapparecchi di sollevamento e movimentazione,ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2004, con il quale si recuperavano IRES, IRAP e IVA oltre sanzioni,in base alla metodologia degli studi di settore, avuto riguardo allo studio di settore TD32U.

In particolare, si disconoscevano le motivazioni fornite dalla società contribuentein sede amministrativa, che aveva giustificato lo scostamento dagli indici per effetto della corresponsione agli amministratori di emolumenti in via cumulativa a quelli riconosciuti agli stessi quali soci.

2. La CTP di Ravenna ha rigettato il ricorso.

3. La CTR dell’Emilia - Romagna , con sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello della società contribuente. Ha ritenuto il giudice di appello che sussistono le gravi incongruenze , non potendo ritenersi giustificato il costo da emolumenti per gli amministratori, pari ad € 131.844,00, in quanto soci svolgenti attività lavorativa per la società.

4. Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a un unico motivo, cui resiste con controricorso l’Ufficio. CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.132 cod. proc. civ., dell’art. 62-sexies d.l. 30 agosto 1993, n. 331, degli artt. 39 e 40 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 25 d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, dell’art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, N.15909/16 R.G. Est. F. D’Aquino nonché degli artt. 2697, 2727 cod. civ. per avere il giudice di appello ritenuto fondato l’accertamento sulla base degli studi di settore. Osserva parte ricorrente come il giudice di appello non avrebbe vagliato la prova contraria offerta da parte contribuente e avrebbe attribuito efficacia di prova agli accertamenti standardizzati, senza tenere conto della fascia di mercato in cui opera la società contribuente.

2. Il ricorso è infondato nella parte in cui si deduce l’assenza di prova da parte dell’Ufficio sulla base degli accertamenti standardizzati risultanti dagli studi di settore. Secondo la giurisprudenza di questa Corte,la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza nasce in esito al contraddittorio (Cass., Sez. V, 18 agosto 2022, n. 24931), contraddittorio rispettato nel caso di specie, come emerso dalla sentenza impugnata, ove vi è evidenza dell’invito del contribuente a dar conto delle incongruenze emerse. Nel qual caso, incombe sul contribuente la contestazione e la prova contraria dell'esattezza e della pertinenza delle risultanze presuntive degli studi di settore, nonché della deduzione delle circostanze per le quali il volume d'affari dichiarato corrisponda alla realtà della propria attività nel periodo interessato (Cass., Sez. V, 21 dicembre 2021, n. 40936; Cass., Sez. V, 13 marzo 2019, n. 7123).

3. La ragione di tale interpretazione riposa sul fatto che la pregnanza indiziaria degli elementi presuntivi, ove consistenti nel mero scostamento dei redditi dichiarati dai parametri indicati negli accertamenti standardizzati è stabilita non ex lege, per effetto del puro scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sé considerati, bensì in esito proprio al contraddittorio con il contribuente, sul quale incombe l'onere di addurre ogni elemento utile in sede amministrativa (e in sede giurisdizionale) idoneo a superare la N.15909/16 R.G.

Est. F. D’Aquino presunzione di reddito determinata dalla procedura standardizzata (Cass., Sez. V, 15 gennaio 2019, n. 769). Ne consegue che, instaurato il contraddittorio, l’Ufficio ha l’obbligo di motivare in relazione alle osservazioni poste da parte contribuente, assolvendo così all’obbligo di motivazione rafforzata che ricorre in caso di accertamento condotto sugli studi di settore (Cass., Sez. V, 14 novembre 2018, n. 29323; Cass., Sez. V, 23 maggio 2018, n. 12702), ma una volta assolto tale obbligo di motivazione, gli esiti del contraddittorio sono idonei a costituire prova della pretesa esercitata, in relazione al disallineamento del reddito dichiarato rispetto ai menzionati parametri (Cass., Sez.

V, 20 settembre 2017, n. 21754; Cass., Sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27617; Cass., Sez. V, 28 maggio 2020, n. 10134).

4. Il ricorso è, invece, inammissibile nella parte in cui si deduce omessa valutazione della prova contrariadel contribuente, in quanto motivo volto a una rivalutazione delle prove da parte del giudice del merito. La sentenza impugnata ha ritenuto indimostratigli assunti della società contribuente (fascia di mercato «di nicchia», peso di imprese concorrenti affiliate a grandi strutture a livello nazionale, assenza di impianti nuovi, acquisizione di commesse con prezzo ribassato). Il ricorrente, pur deducendo apparentemente una violazione di norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., Sez. VI, 4 luglio 2017, n. 8758), chiedendo un nuovo apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione del giudice del merito (Cass., Sez. I, 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., Sez. I, 14 gennaio 2019, n. 640; Cass., Sez. I, 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., Sez. V, 4aprile 2013, n. 8315).

5. Per le medesime ragioni è inammissibile il ricorso, nella parte in cui si lamenta l’omessa valutazione delle altre prove contrarie offerte N.15909/16 R.G. Est. F. D’Aquino dalla società contribuente (quali la valutazione della nicchia di mercato in cui la stessa opera, circostanza, questa, peraltro espressamente presa in esame dal giudice di appello), in quanto anch’essa censura che impinge nella valutazione delle prove, rimessa al giudice del merito.

6. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 4.300,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa