Cassation court remands case for retrial due to missing appellate file preventing full case review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court remanded the case to a new trial level because the appellate file of the tax agency was missing from the record. The taxpayer argued for nullity based on procedural violations and insufficient motivation, while the tax agency resisted these claims. The court decided to send the case back for a complete review of the merits rather than issuing a final judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 38 d.lgs. 546/1992: When the appellate file is missing, the case must be remanded for a new trial to ensure the full record is acquired for a complete review of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 21755 /20 16 R.G. proposto da TESTACAMILLO ROSINA, rappresentata e difesa dall’Avv. Massimo Mi- racola, elettivamente domiciliat a presso lo studio dell’Avv. Giovanna Nociforain Roma via Tibullo n.1 0 ; –ricorrente – contro AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma,via Dei Portoghesi, n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sici- lia, sez. staccata di Messina , n. 3156 /2 7 /201 5 depositata il 1 4 luglio 2015,non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 febbraio 202 4 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche:
1. Con sentenza della commissione tributaria regionale della Sicilia, sez.staccata di Messina , veniva accolto l'appello proposto dall ’Agenzia delleEntrate avverso la sentenza della commissione tributaria provin- ciale di Messina n.1 97 / 10 /20 0 7 che, a sua volta, aveva accolto il ri- corsointroduttivo avverso l’avviso di rettifica IVA relativo all'anno d'im- posta1997 notificato a Testa Camillo Rosina quale titolare di ditta in- dividuale. 2.A seguito di verifica fiscale a carico della So.FAR.ME. S.r.l. di Corso Cavour74 a Messina , con redazione di p.v.c. , veniva constatato l’ac- quistoin nero di merce da parte della ditta individuale Testa Camillo Rosinacon sede a Mistretta (ME) Via Anna Salomone, esercente attività divendita di articoli di cancelleria, cartolibreria, rivendita giornali, ri- cevitoria lotto e totocalcio oltre che bar , da cui scaturivano le riprese aifini IVA per acquisti in nero e corrispettivi non dichiarati, e l’ irroga- zionedi sanzioni ex artt.16 e 17 d.lgs. n.472/1997 . 3.Il giudice di prime cure ac coglieva il ricorso, annullando l'atto impu- gnato, sotto il profilo preliminare del difetto di motivazione dell’atto impugnatoin quanto l'avviso di accertamento a carico della ricorrente rinviavaper relationem ad atti non allegati.
L a CTP riteneva che l'atto impugnatonon conten esse tutti gli elementi essenziali che avrebbero consentitodi identificare in concreto i l criterio attraverso il quale l'Am- ministrazioneera addivenuta alla determinazione della percentuale di ricaricosugli acquisti della merce e del volume d'affari . Il giudice d’ap- pello riformava tale decisione confermando in ogni parte l’atto impu- gnato. 4.Avverso la decisione del giudice d’appello propone ricorso la contri- buenteaffidato a cinque motiv i , che illustra con memoria, cui resiste l'Agenziadelle Entrate con controricorso .
Consideratoche: 5.Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 primo comma nn.3 e 4 cod. proc. civ. la contribuente prospetta la v iolazione e falsa applicazionedell'art. 38 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 327 cod. proc. civ.,per intervenuta decadenza dall'impugnazione in appello, con con- seguentenullità della sentenza impugnata.
6. Con il secondo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 primo commann. 3 e 4 cod. proc. civ. la ricorrente deduce la violazione degli artt.12 e 40 d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 24 C ost. e dell'art. 6 C edu, in relazione per violazione del diritto di difesa con conseguente nullità dellasentenza. 7.Con il terzo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa appli- cazionedell'art. 7 l. 212/2000, erronea, apodittica ed insufficiente mo- tivazionesu un punto rilevante e decisivo della controversia . 8.Con il quarto motivo di ricorso viene censurata la violazione e falsa applicazionedell'art. 62 sexies del d.l. 30.8.1993, n. 331, degli artt. 54 e55 d.p.r. 633/72, dell'art. 1 d.p.r. 570/96 e degli art t . 2700, 2727 e 2729cod. civ. nonché l’ erronea, apodittica ed insufficiente motivazione sudi un punto rilevante e decisivo della controversia . 9.Il quinto motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 54,74 e 10 d.p.r. 633/72, e l’ omessa motivazione su di un punto rile- vantee decisivo della controversia. 10.In relazione al primo motivo l a controversia dev’essere rinviata a nuovoruolo per acquisizione integrale del fascicolo di merito, non com- pletoagli atti in quanto manca il fascicolo di appello dell’Agenzia delle Entrate,cartaceo perché risalente al 2007.
P.Q