Decreto — n. 12913/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.243/2024 R.G. proposto da : STANLEYBET MALTA LIMITED, elettivamente domiciliata in Milano Piazza San Babila 4/D, presso lo studio dell’avvocato AGNELLO DANIELA (GNLDNL65D41F158W) che larappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO della TOSCANA n.873/2022depositata il 05/07/2022;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 12913/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : STANLEYBET MALTA LIMITED, elettivamente domiciliata in Milano Piazza San Babila 4/D, presso lo studio dell’avvocato AGNELLO DANIELA (GNLDNL65D41F158W) che larappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO della TOSCANA n.873/2022depositata il 05/07/2022;
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.243/2024 R.G. proposto da : STANLEYBET MALTA LIMITED, elettivamente domiciliata in Milano Piazza San Babila 4/D, presso lo studio dell’avvocato AGNELLO DANIELA (GNLDNL65D41F158W) che larappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO della TOSCANA n.873/2022depositata il 05/07/2022;
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre alle speseprenotate a debito. Così deciso in Roma,il 07/