Italian Court corrects Cassation order name error from Customs to Tax Agency under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation ordered a correction to a previous order that mistakenly identified the opposing party as the Customs Agency instead of the Tax Agency. The Tax Agency filed a request for correction citing a material error in the published decision's text. The court granted the request, ruling that the procedural code allows for the correction of such clerical mistakes even when raised by the opposing party.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287, 288, 391 bis cod. proc. civ.; The court may correct material errors in its own decisions upon request by any interested party, and the opposing party's participation is required only when a formal request is filed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nsigliere Rel. ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 18229 /202 3 R.G. proposto da NOVARTISPHARMA A.G., in persona del legale rappresentante p.t., rap- presentatae difesa dall’Avv. Francesco Mattarelli e dall’Avv. Chiara Roma- nelli,con domicilio eletto presso lo studio del secondo difensore in Roma, viaPacuvio n.34; –ricorrente – contro AGENZIADELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore ; –intimata – percorrezione di errore materiale della ordinanza della Corte Suprema di Cassazionen. 20024 /23 pubblicata il 13 luglio 2023. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 febbraio 2024 dal consiglierePierpaolo Gori. Rilevatoche:
1. Con ordinanza n. 20024 /23 questa Corte di Cassazione ha acco lto il primoe terzo motivo del ricorso della società Novartis Pharma AG, assor- bitoil secondo e rigettato il ricorso incidentale dell’Agenzia, cassato la sen- tenzaimpugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo compensandole spese di lite. 2.Gli Avvocati Francesco Mattarelli e Chiara Romanelli, i qual i ha nno rap- presentatola suddett a contribuent e avanti alla Corte, vincitrice nel giudizio dilegittimità, ha nno depositato un ricorso con cui ha domandato di prov- vedere alla correzione dell’errore materiale, consistente nell’indicazione dellacontroparte, nell’intestazione e nel corpo della decisione quale “Agen- ziadelle Dogane e dei Monopoli” anziché “Agenzia delle Entrate” .
Il ricorso èstato notificato alla controparte, che non ha svolto difese . Ritenutoche: 3.Il Collegio osserva che l’Agenzia controparte della contribuente, indicata talenegli atti , è l’ “Agenzia delle Entrate” e non l’“Agenzia delle Dogane e deiMonopoli”. 4.Dev’essere adottato il provvedimento emendativo richiesto ai sensi degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., proposto con ricorso tramite il quale la parteinteressata può attivarsi per ottenere che il provvedimento sia emen- dato da errori materiali o di calcolo (art. 391 bis, comma 1, cod. proc. civ.). 5.Non vi sono infatti dubbi che il suddetto procedimento trovi applicazione ancheavanti alla Corte di Cassazione, come confermato da ultimo dal testo dell’art.391 cod. proc. civ. riformato ad opera dell’art.3 comma 28 del d.lgs. n.10 ottobre 2022 n.149 (c.d. riforma “Cartabia”), novella che ha effetto a decorrere dal 1.1.2023 ed è applicabile anche al presente pro- cesso in quanto notificato anteriormente a tale data, ma per il quale al 1.1.2023non era ancora stata fissata l’adunanza in camera di consiglio, ai sensi della norma transitoria di cui all’art.35 comma 5 del d.lgs. n.149/2022.
6. Peraltro, in forza della modifica apportata al predetto art. 391 bis, comma 1, cod. proc. civ. dall’art. 1 bis, comma 1, lett. l), n. 2), d.l. n. 168/2016,convertito, con modificazioni, nella l. n. 197/2016, la correzione puòessere non solo domandata, ma anche «rilevata d’ufficio dalla Corte». 7.Ferma la necessità dell’instaurazione del contraddittorio con la contro- partenell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, sia depositato un ricorso percorrezione di errore materiale ― e dunque non si tratta di una semplice istanzasollecitatoria quanto all’esercizio del potere ufficioso della Corte di correggere l’errore stesso ―, l’adempimento risulta ritualmente eseguito edevono quindi osservarsi le disposizioni di cui agli artt. 365 ss. cod. proc. civ.. 8.Si può conclusivamente senz’altro provvedere con ordinanza nel senso chiestoin ricorso, dal momento che nel l’intestazione e nel corpo dell’ordi- nanza n. 20024/23 pubblicata il 13 luglio 2023 è riportata la dicitura l’“Agenziadelle Dogane e dei Monopoli” in luogo di “Agenzia delle Entrate”.
P.Q.M.
LaCorte: disponeche nel l’intestazione e nel corpo dell ’ ordinanza n. 20024 /2 3 le pa- role“Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” siano sostituite con le parole “Agenziadelle Entrate” ; Disponeche la cor