Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal's communication. The appellant, Marino Giuseppe, did not act to preserve the right to a ruling, while the opposing party, the Revenue Agency, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and extinguished the proceedings, ordering the appellant to pay the associated legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal's communication.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.950/2023 R.G. proposto da : MARINO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO SARTI 4, presso lo studio dell’avvocato STUDIO CAPPONI DI FALCO rappresentato e difeso dagli avvocati DE FEO ENRICO (DFENRC56B03C034H), MARINO GIUSEPPE -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in Roma, via del Portoghesi n. 12 - controricorrente - avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. DELLA CAMPANIA n.4297/2022 depositata il 23/05/2022;
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 0