Decreto — n. 12862/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29260/2022 R.G. proposto da : CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETA' F.LLI LEVI' DI CUTUGN, elettivamente domiciliata in MESSINA VIA TOMMASO CAPRA IS. 301-BIS, presso lo studio dell’avvocato FIANNACCA GIOVANNI (FNNGNN49S16F158E) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATErappresentata e difesa, per mandato ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa per legge domiciliato a Roma in via dei Portoghesi n.12 -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.DELLA SICILIA SEZ.DIST.MESSINA n.9566/2021depositata il 26/10/2021;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 12862/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETA' F.LLI LEVI' DI CUTUGN, elettivamente domiciliata in MESSINA VIA TOMMASO CAPRA IS. 301-BIS, presso lo studio dell’avvocato FIANNACCA GIOVANNI (FNNGNN49S16F158E) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATErappresentata e difesa, per mandato ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa per legge domiciliato a Roma in via dei Portoghesi n.12 -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.DELLA SICILIA SEZ.DIST.MESSINA n.9566/2021depositata il 26/10/2021;
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29260/2022 R.G. proposto da : CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETA' F.LLI LEVI' DI CUTUGN, elettivamente domiciliata in MESSINA VIA TOMMASO CAPRA IS. 301-BIS, presso lo studio dell’avvocato FIANNACCA GIOVANNI (FNNGNN49S16F158E) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATErappresentata e difesa, per mandato ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa per legge domiciliato a Roma in via dei Portoghesi n.12 -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.DELLA SICILIA SEZ.DIST.MESSINA n.9566/2021depositata il 26/10/2021;
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro5.000,00 oltre a spese prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 07/0