Cassation court remands case to lower court pending Supreme Court ruling on corporate cancellation liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the tax agency's appeal, ordering the case remitted to a new hearing. The lower courts had acquitted the company's sole shareholder and administrators of tax liability because the company was cancelled before the relevant law took effect. The court suspended the proceedings to await a definitive ruling from the Supreme Court on the specific issue of corporate cancellation and associated liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2495 cod. civ.; Art. 28 d.lgs. 175/2014: In the absence of a definitive Supreme Court ruling on the retroactive application of corporate cancellation laws, appeals regarding shareholder liability must be remitted to the lower court for a new hearing.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 17454 /202 1 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro NAPOLIROSARIA, LAUS FILIPPO, DELLA CALCE ROBERTO, tutti rap- presentatie difesi dall’Avv. Oreste Cantillo (Pec: orestecantillo@or- dineavvocatiroma.org),elettivamente domiciliat i presso l o studio del difensorein Roma, lungotevere dei Mellini 17 ; Oggetto:resp. soci, am- ministratori,liquidatori ex artt.2495 c.c. e 28 comma4d.lgs. 175/2014 –controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell a Campania,sez. staccata di Salerno , n. 6513 / 2 /20 20 depositata il 22 dicembre2020, non notificata.
Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 4 marzo 2024 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Cam- pania,sez. staccata di Salerno , veniva rigettato l’ appell o d e ll’Agenzia delleEntrate avverso l a sentenz a della Commissione Tributaria Pro- vincialedi Salerno n. 2545 / 9 /201 9 che aveva accolto i l ricors o intro- duttivoproposto da Rosaria Napoli , Emiliano Ruozzo e Filippo Laus .
2. Oggetto del giudizio era l’ avvis o di accertamento n. TF9030607165/2016per l’anno 20 11 con i l qual e l’Amministrazione finanziaria sulla base di processo verbale di contestazione conte- stava ai contribuenti di aver posto in essere attraverso la società “cartiera”LIGHT S. r . l . , operativa dal 2008 a lla cancellazione dal re- gistrodelle imprese, intervenuta il 10.10. 2012, operazioni inesistenti inrelazione alla compravendita di autovetture . E ssi venivano indivi- duatia seguito di accertamento ex art.39 comma 1 lett.
d) del d.P.R. n.600/1973come ideatori del sistema elusivo/evasivo e amministra- tori/liquidatori di fatto della società e responsabili ex art.36 del d.P.R.n.602/1973 e 2495 cod. civ. . 3.Il giudice di prime cure , disattese le questioni preliminari, acco- glieva il ricorso introduttivo ritenendo che gli atti notificati alla so- cietàestinta prima del 13.12.2014 impedisse ro di applicare l’art.28 deld.lgs. n.175/14, non avendo la norma efficacia retroattiva, e non potendoi contribuenti essere conseguentemente essere considerati responsabiliex art.36 del d.P.R. n.602/1973 e 2495 cod. civ..
4. Il giudice d’appello confermava tale decisione e a vverso la sen- tenza di secondo grado propone ricorso per cassazione l’Agenzia delleEntrate, affidato a due motiv i di ricorso , cui replic a no i contri- buenticon controricorso. Consideratoche: 5.Con il primo motivo di ricorso , ai fini dell'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., l’Agenzia ricorrente prospetta la v iolazione dell’art.2495cod. civ. dell’art. 28 del d.lgs. 175/2014 e dell’art. 36 d.P.R. 602/1973.L’avviso di accertamento è stato notificato a Rosaria Na- poliin qualità di legale rappresentante dal 29.6.2011 al 10.10.2012 dellaLIGHT S.r.l. e di socia unica della società cancellata , nonché a d EmilianoRuozzo e Filippo Laus quali ideatori del sistema evasivo/elu- sivo.
Secondo l’Agenzia, con riferimento alla posizione della socia unica Rosaria Napoli, la CTR non ha fatto corretta applicazione dell’art.2495 cod. civ. 2 comma ratione temporis applicabile . 6.Con il secondo motivo, ai fini dell'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.,l’Agenzia ricorrente prospetta la v iolazione de gli art t . 2495 cod. civ., 36 d.P.R. 602/1973 e 7 del d.lgs. n.602/1973, circa la statui- zionedella CTR circa la posizione di Emiliano Ruozzo e Filippo Laus quali ideatori del sistema evasivo/elusivo e amministratori di fatto dellasocietà.
7. In relazione sia al primo che al secondo motivo la controversia dev’essererinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Se- zioni Unite della Corte con riferimento alla questione attualmente pendente sulla cancellazione della società e a lla responsabilità dei sociex art. 2495 cod. civ