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Ordinanza — n. 12831/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows taxpayer appeal by ordering tax court to grant term for curing generic power of attorney defect.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12831/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the taxpayer's appeal against a tax court decision that declared a power of attorney void due to its generic nature. While the taxpayer argued the defect could be cured, the tax court had refused to grant a deadline for regularization, citing specific tax laws. The Court ruled that despite the general rule against curing non-existence of a power of attorney, tax courts must first offer a chance to regularize the defect under special tax provisions before declaring the appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 12, comma 5; Art. 18, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 546/1992; The tax judge must invite the party to regularize a defective power of attorney before declaring the appeal inadmissible, even if the general rule prohibits curing non-existence.

Parole chiave

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power of attorney defect tax court procedure curing procedural vices Riforma Cartabia inadmissibility of appeal special tax laws regularization deadline condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 12, comma 5 del d.lgs. n. 546/1992
Art. 18, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 546/1992
c iv ., non può essere interpretato in modo for- malistico, avendo riguardo al dovere del giudice, ex art. 182 cod.
Art. 182, comma 2 cod. proc. civ.
c iv ., non può essere interpretato in modo for- malistico, avendo riguardo al dovere del giudice, ex art. 182 cod.
Art. 370 comma 1 cod. proc. civ.
Art. 83 cod. proc. civ.
26338 del07/11/2017) hanno autorevolmente affermato che l ’art. 83, comma3, c od .
art. 182 cod. proc.civ
c iv ., non può essere interpretato in modo for- malistico, avendo riguardo al dovere del giudice, ex art. 182 cod. proc.civ., di segnalare alle parti i vizi della procura affinché possano porvirimedio e, più in generale, al diritto di accesso al giudice, san- citodall ’ art.
art. 350 cod. proc.civ
, secondo cui il giudice, quando rileva unvizio che determina la nullità della procura al difensore, assegna alle parti un termine perentorio per il rilascio della stessa o per la suarinnovazione, si applica anche al giudizio d'appello e tale prov- vedimentopuò essere emesso all'udienza prevista dall'art. 350 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 13597 del 19/05/2021
Cass. Sez. L - Sentenza n. 6041 del 13/03/2018
Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 28251 del 09/10/2023
Corte costituzionale n. 189 del 2000
546 del 1992 , avendo riguardo all'interpretazione data dallasentenza della Corte costituzionale n. 189 del 2000, e deveinvitare la parte a regolarizzare la situazione, e, solo in casodi inottemperanza, pronunciare la relativa inammissibi- lità».
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2 3595 /2021 R.G. proposto da RAIER NINO, rappresentato e difeso dall’Avv. Stefano Grolla e dall’Avv. Sacco Valentino, domiciliato presso lo studio del secondo difensorein Roma, viale delle Milizie n.96; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentantep.t., rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale delloStato, domiciliat e in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, costituit e Oggetto:vizio procura alleliti– riforma Cartabia –materia tributaria – principiodi diritto alsolo scopo di eventualmente partecipare all’udienza di discussione exart.370 comma 1 cod. proc. civ.;

–controricorrente – avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Ve- neton.603/3/2021 depositata il 23 aprile 202 1 , non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 4 marzo 2024 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto èstato accolto l’ appell o propost o da ll’Agenzia delle Entrate avverso la sentenz a della Commissione Tributaria Provinciale di Padova n. 94/4/2018che ha accolto il ricorso introduttivo di Raier Nino avverso la cartella di pagamento n. 07720160014973175 .

La cartella, emessadall’agente della riscossione per conto dell’Agenzia delle En- trate,aveva ad oggetto l’immediata riscossione delle spese della lite inrelazione ad un avviso di accertamento anteriormente impugnato dal contribuente , nel cui giudizio non era stata accolta l’istanza di partevolta alla sospensione cautelare dell’efficacia dell’atto imposi- tivo.

2. I l giudice di prime cure disponeva l’annullamento della cartella , decisioneriformata dal giudice d’ appello , il quale condivideva la do- glianzapreliminare dell’Agenzia ed accertava la nullità della procura rilasciatadal contribuente al difensore in primo grado , perché gene- ricae non riferita all’impugnazione giudiziale , in violazione del com- binatodisposto degli artt.12, 18 e 21 del d.lgs. n.546/92 e 182 cod. proc. civ. , ritenendo che la produzione di una procura in grado di appellonon fosse idonea alla sanatoria del vizio originario .

3. Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione il contribuente,affidato a due motiv i . L ’Agenzia delle Entrate e Agenzia delleEntrate – Riscossione hanno depositato una mera comparsa di costituzioneal solo scopo di eventualmente partecipare all’udienza didiscussione ex art.370 comma 1 cod. proc. civ. . Consideratoche: 4.Con il primo motivo di ricorso il contribuente - ai fini dell’art.360 primocomma n. 4 cod. proc. civ. - prospetta la nullità della sentenza perviolazione de gli art t . 75 e 82 cod. proc. civ. , 54 bis e 55 d.P.R. n.633/72,13 del d.lgs. n.471/97, 1242 cod. civ. per aver il giudice d’appelloerroneamente ritenuto che una mera insufficienza ed ec- cessivagenericità della procura alle liti rilasciata in primo grado non potesseessere sanata con assegnazione di un termine per la rego- larizzazionedella costituzione.

Peraltro , una procura con le necessa- riespecificazioni era stat a anche prodott a in appello da parte contri- buente. 5.Il motivo è fondato , per le ragioni che seguono . 5.1. Le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Sentenza n. 26338 del07/11/2017) hanno autorevolmente affermato che l ’art. 83, comma3, c od . p roc . c iv ., non può essere interpretato in modo for- malistico, avendo riguardo al dovere del giudice, ex art. 182 cod. proc.civ., di segnalare alle parti i vizi della procura affinché possano porvirimedio e, più in generale, al diritto di accesso al giudice, san- citodall ’ art. 6, par. 1, della CEDU, che può essere limitato soltanto nellamisura in cui sia necessario per perseguire uno scopo legittimo . 5.2.Questa Corte ha inoltre già stabilito che la disposizione dell'art. 182,comma 2, cod. proc. civ. , secondo cui il giudice, quando rileva unvizio che determina la nullità della procura al difensore, assegna alle parti un termine perentorio per il rilascio della stessa o per la suarinnovazione, si applica anche al giudizio d'appello e tale prov- vedimentopuò essere emesso all'udienza prevista dall'art. 350 cod. proc.civ. (Cass.

Sez. 3 - , Sentenza n. 13597 del 19/05/2021 ; con- formea Cass. S ez. L - , Sentenza n. 6041 del 13/03/2018 ) . 5.3.Inoltre, tenuto conto del fatto che il giudice d’appello ha ritenuto inesistentela procura alle liti alla base del giudizio di primo grado, è ben nota al Collegio l’interpretazione (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n.28251del 09/10/2023) del l 'art. 182, comma 2, cit. , nella formula- zioneanteriore alla c.d. riforma Cartabia, testo applicabile al caso di specie,secondo la quale esso non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite .

Infatti, in tale testo espressamentesi fa riferimento ad "un vizio che determina la nullità dellaprocura", a differenza di quanto accade nel testo come novel- lato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesi- stenza.

6. Tuttavia, il Collegio osserva che la suddetta novella contenuta nellariforma Cartabia non ha inciso sul la materia tributaria che come sopra visto prevede delle norme speciali in materia di invalidità e sanatoriadella procura. Dev’essereconseguentemente affermato nella presente fattispecie il principiodi diritto secondo cui « i l giudice tributario , ove la pro- curaalle liti, le modalità di conferimento della quale seguono leregole generali dettate dall'art. 83 c od. p roc . c iv ., manchi o sia invalida, prima di dichiarare l'inammissibilità del ri- corso,è tenuto anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022 (c.d.

Riforma Cartabia) al rispetto de lle speciali normede gli artt. 12, comma 5, e 18, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 546 del 1992 , avendo riguardo all'interpretazione data dallasentenza della Corte costituzionale n. 189 del 2000, e deveinvitare la parte a regolarizzare la situazione, e, solo in casodi inottemperanza, pronunciare la relativa inammissibi- lità». Inapplicazione del principio l a censura in disamina dev’essere ac- colta,perché la decisione del giudice d’appello non è conforme a lla sopraesposta interpretazione . 7.Il secondo motivo, con cui viene prospettata la nullità della sen- tenzaper violazione degli artti.474 e 475 cod. proc. civ., senza nep- pure indicazione del pertinente paradigma processuale di cui all’art.360 primo comma cod. proc. civ. , è assorbito dall’accogli- mentodella prima censura .

8. In conclusione, accolt o il primo motivo, assorbito il secondo, la sentenzaimpugnata dev’essere cassata con rinvio alla Corte di giu- stizia tributaria di secondo grado del Veneto , in diversa composi- zione,affinché proceda ad un nuovo esame in relazione ai profili evi- denziatie provveda sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LaCorte, accolt o il primo motivo, assorbito il sec