Cassation court dismisses appeal against tax authority's declaration of lawsuit extinction due to procedural time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal filed by Oikos Invest against the Regional Tax Court's decision declaring the lawsuit extinct. The lower court ruled that the procedural timeline for declaring the extinction of the lawsuit had expired, as no request to fix a hearing was made within the statutory period. Consequently, the court upheld the extinction of the proceedings and the allocation of costs to the party that advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The extinction of a lawsuit due to the expiration of the time limit for requesting a hearing renders the proceedings definitively closed, barring further judicial intervention.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25771/2022 R.G. proposto da: OIKOS INVEST, rappresentata e difesa dagli Avv. MARTELLI MARIO, SILVESTRINI FRANCESCO e CALICETI GIOVANNI, contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; avverso SENTENZA della COMM. TRIB. REG. EMILIA ROMAGNA n. 420/12/2022 depositata il 30/03/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PRO