Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12763/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as tax dispute extinguished by accelerated settlement agreement under special legislation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12763/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax appeal process extinguished following the taxpayer's formal withdrawal of the lawsuit. The appellant had utilized the accelerated settlement procedure under the 'rottamazione Quater' law, paying initial installments and explicitly renouncing the claim against the tax authorities. Consequently, the court found no grounds to continue the proceedings or order the payment of the unified contribution fee.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1 commi 231-252 della legge 29/12/22 n. 197; Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30/05/2002 n. 115: When a taxpayer opts for an accelerated tax dispute settlement and formally renounces the claim, the proceedings are extinguished and the prerequisite for the double unified contribution fee is absent.

Parole chiave

Generato dall'IA
accelerated settlement procedure tax dispute extinction formal renunciation of claim double unified contribution fee rottamazione Quater law tax authority withdrawal procedural termination deposito tardivo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1 commi 231-252 della legge 29/12/22 n. 197
Con memoriaillustrativa depositat a il 1 ° febbraio 202 4 parte con- tribuente rende noto di essersi avvalsa delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 1 commi 231-252della legge 29/12/22 n.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
"doppio contributo unificato" di cui all'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R.
Art. 22 del d.lgs. n. 546/2022

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732
Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184
31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass.,Sez.
Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284
Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 20213/2021 R.G. proposto da REDELICOVINCENZO, rappresentato e difeso dall’Avv. Salvatore Lu- biana (Pec: salvatore.lubiana@avvocativibo.legalmail.it ) elettiva- mente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Domenico Ioppolo in Roma,via Guido D’Arezzo n.16 contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generaledello Stato, domiciliate in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12 ;

Oggetto:IVA – costitu- zioneappellante –controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell a Calabrian.64/1/2021 depositata il 7 gennaio 202 1 , non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 4 marzo 2024 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaCalabria è stato dichiarato inammissibile l’ appell o propost o da VincenzoRedelico avverso l a sentenz a della Commissione Tributaria Provincialedi Vibo Valentia n. 67 / 1 /20 20 che ha rigettato il ricorso introduttivo del contribuente notificato al l’Agenzia delle Entrate Ri- scossionee all’Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto la cartella di pagamentoper IRPEF 2006 .

2. Il giudice di secondo grado ha dichiara to inammissibile l’appello perdeposito del ricorso otre il termine di decadenza di cui all’art.22 deld.lgs. n.546/2022 .

3. Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione il contribuente,affidato a d un unico motiv o che illustra con memoria. L’Agenzia delle Entrate Riscossione e l’Agenzia delle Entrate resi- stonocon controricorso . Consideratoche:

4. Con memoriaillustrativa depositat a il 1 ° febbraio 202 4 parte con- tribuente rende noto di essersi avvalsa delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 1 commi 231-252della legge 29/12/22 n. 197 (c.d. rottamazione Qua- ter), dando evidenza del pagamento delle prime rate ed ha dichia- rato altresì di rinunciare al ricorso, notificando la rinuncia alle con- troparti, con conseguente estinzione del processo.Le spese restano ex legea carico della parte che le ha anticipate .

5. Stantel’estinzione del processo a seguito della rinuncia al ricorso, nel quadro dell'adesione alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenzadei presupposti per il versamento, da parte dei ricor- renti,del c.d. "doppio contributo unificato" di cui all'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 di- cembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass.,Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5, 15 set- tembre2022, n. 27244).

P.Q.M.

LaCorte: dichiaraestinto il processo. Lespese