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Ordinanza — n. 12747/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to specify legal grounds and lack of fact review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12747/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, dismissing the claims of the sports club and its representative against the tax agency. The court ruled that the lower court correctly reclassified advertising revenues as sponsorship income, altering the VAT deduction rate. The appeal was rejected because it failed to meet the strict requirements for a binding review, specifically lacking specific legal citations and a detailed analysis of the factual findings.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c., n. 3, 5; Art. 74, comma 6, D.P.R. 633/1972: The Court of Cassation cannot re-examine facts or apply incompatible legal grounds; appeals must explicitly cite violated norms and demonstrate how the lower court deviated from legal canons.

Parole chiave

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inadmissible appeal binding review VAT sponsorship factual findings legal canons assoggettamento all'IVA indagine per frode iva aliquota IVA ridotta

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 3 e 5, c.p.c.
Art. 74, comma 6, D.P.R. 633/1972
Art. 1362 e ss., c.o.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 28 novembre 2014 n. 25332
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14544/2023R.G. proposto da MOTOCLUB VIADANA A.S. DILETTANTISTICA, in persona del legale rappresentantep.t., GOI PIERCARLO in proprio , rappresentat i e di- fesi dall’Avv. Carlo Beltrani, domiciliat a presso la Cancelleria della Cortedi Cassazione; –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; Oggetto:società dilettan- tistica –controricorrente – avverso la sentenza della Corte di giustizia di secondo grado del la Lombardian.5192/25/2022 depositata il 22 dicembre 202 2 , non no- tificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 4 marzo 2024 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche:

1. Con sentenza della Corte di giustizia di secondo grado è stato accoltol’ appell o propost o dall’ Agenzia delle Entrate avverso l a sen- tenza della Commissione Tributaria Provinciale di Mantova n. 85/1/2021 che ha riunito e accolto i ricors i introduttiv i dell’associa- zionesportiva dilettantistica Moto Club Viadana A.S.D. , in persona dellegale rappresentante , e da Piercarlo Goi in proprio , avverso l’av- visodi accertamento n. T9T065E01151/2019 emesso per IVA rela- tiva all’anno d’imposta 2014 e l’atto di contestazione n. T9TCO5E00449/2019.

2. Con tali atti l’Amministrazione finanziaria ha riqualificatoi proventi netti ricevuti dall’A.S.D., di cui Piercarlo Goi è stato legale rappre- sentante,a titolo di introiti pubblicitari quali corrispettivi per spon- sorizzazioni, con conseguente modifica del regime di detraibilità for- fettariaai fini I.V.A. previsto dalla l egge n. 398 del 1991 , dal 50% previsto per le prestazioni pubblicitarie al 10% stabilito per le spon- sorizzazioni.

3. L’Associazione e Piercarlo Goi , con distinti ricorsi, ha nno impu- gnatoi sud detti atti e il giudice di prime cure ha ritenuto fondate le doglianze dellacontribuente nei processi riuniti . Al contrario, i l giu- dice d’appello ha accertato la legittimità e correttezza dell’operato dell’Amministrazione finanziaria, confermando integralmente le ri- prese.4.Avverso la sentenza d’appello propon gono ricorso per cassazione icontribuenti, affidato a d un unico motiv o , cui replica l’Agenzia delle Entratecon controricorso . Consideratoche:

5. Con l’unico motivo di ricorso i contribuent i - ai fini dell’art.360 primocomma n n . 3 e 5 cod. proc. civ. – prospetta no la violazione e falsa applicazione dell’articolo 74 , comma 6 , del decreto del Presi- dentedella Repubblica n. 633 del 1972, per aver il giudice compiuto un’erronea qualificazione dei contratti stipulati, attraverso un’erro- neadistinzione tra pubblicizzazione e sponsorizzazione. Nella mede- sima censura viene prospettato anche l’omesso esame di un fatto decisivoper il giudizio da parte del giudice d’appello, laddove ha ri- tenutoprovata la natura d e i contratti contestati come di sponsoriz- zazione. 6.Il motivo è inammissibile , per più concorrenti profili . 6.1.In primo luogo , i ricorrent i non t engono conto che i l giudizio di cassazioneè un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronunciadi merito devono trovare collocazione entro un elenco tas- sativodi motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice delfatto in senso sostanziale , ed esercita un controllo sulla legalità elogicità della decisione che non consente di riesaminare e di valu- tareautonomamente il merito della causa (Cass. 28 novembre 2014 n.25332).

Il motivo non è specifico, perché compendia profili di cen- suratra loro incompatibili , come la violazione di legge e il vizio mo- tivazionale,in termini tra loro incompatibili e perciò inammissibili. 6.2In secondo luogo, l'accertamento della volontà delle parti in re- lazioneal contenuto di un negozio giuridico si traduce in una inda- ginedi fatto affidata al giudice di merito . La Corte di giustizia tribu- tariadi secondo grado ha espressamente esaminato i contratti ver- sati in atti (cfr. pp. 2 e 3 della sentenza , a partire da: “ Dall’esame deicontratti (…)” ) , interpretando la volontà delle parti nel senso di averposto in essere dei contratti di sponsorizzazione e non di pub- blicità,con conseguente trattamento fiscale ai fini IVA.6.3.Ove il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione deicanoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c od . c iv . , intenda censurare tale statuizione (cfr.

Cass. Sez.1 - , Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021) deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione , mediante specificaindicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi inesse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e conquali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai ca- nonilegali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche . Tale adempimento non è stato compiuto dai ricorrenti e la censura non può risolversi nella mera contrapposizione dell' interpretazione de l ricorrente e quella accolta nellasentenza impugnata , non ammessa nel giudizio di legittimità . 7.Il ricorso è conclusivamente inammissibile.

Le spese di lite sono regolate come da dispositivo e seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LaCorte: dichiarainammissibile il ricorso e condanna i ricorrent i in solido allarifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 2.400 per compensi, oltre200 Euro per spese borsuali , Spese generali 15% Iva e Cpa . Sidà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore imp