Italian tax court dismisses appeal due to lack of interest after parties submit simplified settlement requests.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because both the tax authority and the taxpayers submitted requests for simplified settlement. Although the taxpayers initially contested tax assessments for 2006 and 2007, the court found that depositing these settlement documents created a new legal interest that eliminated the need for the ongoing litigation. Consequently, the court ruled that the procedural basis for the appeal no longer existed, leading to the termination of the case without a substantive decision on the tax merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 d.l. 119/2018; Art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002: The submission of a request for simplified tax settlement creates a new legal interest that extinguishes the prior litigation, rendering the appeal inadmissible due to lack of interest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - Contro VINPEN S.R.L., sedente in Torremaggiore, in persona del legale rappresentante,e BIO ECOAGRIM S.R.L., con avv. Renato Paciello; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 2159/2015 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia pubblicata il 20 ottobre 2015; udita la relazione svolta dal Consigliere Alberto Crivelli;
Fatti di causa Le contribuenti ricorrevano avverso gli avvisi di accertamento emessi in riferimento agli anni d’imposta 2006 e 2007 per i quali erano contestate operazioni oggettivamente e soggettivamente Oggetto:definiz agev inesistenti. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, per cui tanto l’Agenzia come la contribuente proponevano appello, entrambi respinti dalla CTR. L’Agenzia propone ricorso in cassazione affidandosi a quattro motivi, mentre la contribuente resiste a mezzo di controricorso. Ragioni della decisione 1. La ricorrente ha depositato una domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 3, d.l. n. 119/2018, contenente l’esatto riferimento all’avviso di accertamento per l’anno 2007 (cfr. numeri indicati nella domanda con quanto risulta sia dal ricorso che dal controricorso) e la prova dell’avvenuto pagamento della prima rata, e altra domanda riferita all’anno d’imposta 2006 sebbene con numero di avviso non esatto (TVK03010207 in luogo di TVK030102027), ma con esatta indicazione degli importi e in cui si dà atto del versamento degli stessi in corso di causa.
Nessuna delle parti nei termini previsti ha depositato istanza di trattazione, e sebbene non sia intervenuta espressa declaratoria di rinuncia, deve ritenersi in base al deposito della documentazione inerente alla definizione agevolata per entrambe le annualità, il sopravvenuto difetto d’interesse a ricorrere per l’intera controversia, con conseguente estinzione del giudizio.
2. Nulla per le spese relative alla controversia in esame atteso l’estinzione consegue a rinuncia collegata alla legislazione condonistica. Inoltre, dipendendo appunto la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione de