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Ordinanza — n. 12710/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax agency appeal, allowing taxpayers to recover legal fees below DM 55/2014 minimums.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12710/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Regional Tax Court's decision regarding legal fee liquidation, finding a violation of mandatory minimums. Taxpayers argued the agency failed to justify awarding only €600 in fees when the statutory minimum was €1,983. The court ruled that while judges have discretion on specific amounts, they cannot fall below the inderogable minimums set by the decree.

Regesto Legislator

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Art. 91 c.p.c.; d.M. n. 55/2014: In the absence of a specific agreement, the judge cannot liquidate legal fees below the mandatory minimums established by the decree, as these limits are inderogable.

Parole chiave

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legal fee liquidation mandatory minimums tax dispute procedure Cassation quashing DM 55/2014 parameters rimborso dell'IVA rimborso dell'imposta preventiva restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

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Art. 91 c.p.c.
Consideratoche: - il solo motivo dedotto si incentra sulla violazione e falsa applicazionedell'art. 91 c.p.c. e del d .M.
d.M. n. 55 del 2014
Art. 2.233 c.c.
1,4 e 5, ed art. 2.233 c.c., in relazione all'art.360, n .
Art. 360, n. 3 c.p.c.
art. 91 c.p
Consideratoche: - il solo motivo dedotto si incentra sulla violazione e falsa applicazionedell'art. 91 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9815 del 13/04/2023
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4782 del 24/02/2020
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 10726 /20 23 proposto d a CATERINACORSUCCI, CARMELO ARGENTO, SARA DONNALOIA tutti in proprioe anche quali ultimi soci della liquidata società ANGELI S.R.L. in liquidazionein persona del suo liquidatore e legale rappresentante pro tempore cessata il 31/12/2004 e contestualmente cancellata dal Registro Imprese, con comunicazione del 20/1/15 alla Camera di Commercio; rappresentati tutti dall’avv. Luciano Moretti con domicilio eletto in Bari, via Michele Garruba n°225 (PEC: moretti.luciano@avvocatibari.legalmail.it); - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con Oggetto: liquidazione spese–violazione minimi dm55/2014 Cons.Est.

Roberto Succio - 2 domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generaledello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ; –controricorrente – avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n.2939/01/2022 depositata in data 1 0 / 11 /2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 6 / 0 2 /202 4 dal Consigliere Relatore Roberto Succio ; Rilevatoche: - i contribuenti, quali ex soci della Angeli s . r . l . , ricorrevano avverso lanota dell'Agenzia delle Entrate del 15 settembre 2017 con cui si disponeva il diniego per la richiesta di rimborso IVA di euro 7.310,00,a seguito di cessazione dell'attività della ridetta società chiedendoalla CTP di Bari la condanna dell'Agenzia al pagamento didetta somma; - la CTP accoglieva i ricorsi; - appellava l’Amministrazione finanziaria; - la CTR rigettava l'appello e confermava la sentenza impugnata condannando l'appellante Ufficio al pagamento delle spese liquidatein euro 600,00, oltre accessori di legge; - ricorrono a questa Corte i contribuenti con atto affidato a un solo motivo; - l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;

Consideratoche: - il solo motivo dedotto si incentra sulla violazione e falsa applicazionedell'art. 91 c.p.c. e del d .M. n . 55 del 2014, artt. 1,4 e 5, ed art. 2.233 c.c., in relazione all'art.360, n . 3, c.p.c.: per violazioneo falsa applicazione di norme di diritto, per avere la CTR inspiegabilmente,e senza fornire alcuna motivazione, liquidato le competenzedovute al difensore dei contribuenti, risultati vittoriosi inentrambe i gradi di merito, nell'indicata somma di €.600, al di Cons.Est. Roberto Succio - 3 sotto dei minimi dei parametri di cui al d .M. n. 55 del 2014 (€.1.983); - il moti vo è fondato; - come questa Corte ha chiarito più volte (tra le più recenti si ricordi Cass.

Sez. 2 , Sentenza n. 9815 del 13/04/2023 ) in tema dispese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e dellespese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.M . n. 55/2014,come modificato dal d.M . n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile; - e per vero, la stessa pronuncia citata dall’Agenzia delle Entrate controricorrente precisa come (Cass. Sez.1, Ordinanza n. 4782 del 24/02/2020 ) in tema di spese processuali, salvo il rispetto dei parametri minimi e massimi, la determinazione in concreto del compenso per le prestazioni professionali di avvocato è rimessa esclusivamente al prudente apprezzamentodel giudice di merito, con ciò da un lato facendo certo salva la valutazione del giudice, dall’altro contenendola comunqueentro il rispetto (che qui interessa) dei limiti minimi ch e qui nel concreto – e senza alcuna motivazione sul punto - non sonostati rispettati ; - pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell’appello per la corretta determinazione dei compensiin argomento nel rispetto dei principi sopra illustrati ; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione