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Ordinanza — n. 12655/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court partially allows tax refund claim, rejecting VAT portion due to fiscal neutrality violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12655/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the tax agency's appeal against a lower court ruling that ordered the full refund of VAT, IRPEF, and INPS contributions. While the court found the lower court's decision on the VAT portion legally flawed due to a violation of the principle of fiscal neutrality, it deemed the challenge regarding the INPS contributions inadmissible because they fell outside the scope of the original judgment. Consequently, the contested sentence was annulled and remitted for a final decision on the VAT refund only.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, no. 3 of the Civil Procedure Code; Art. 9, para. 17 of Law no. 289/2002: The principle of fiscal neutrality prohibits the restitution of VAT amounts included in a tax amnesty benefit, as such benefits do not apply to VAT.

Parole chiave

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fiscal neutrality principle VAT restitution tax amnesty 1990 civil procedure admissibility scope of judgment ricupero d'imposta restituzione dei sussidi statali rimborso dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, no. 3 of the Civil Procedure Code
Con l’unicomotivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 9, para. 17 of Law no. 289/2002
Ciò posto,la giurisprudenza di legittimità ha già precisato che l'art. 9, comma 17, della l.
Art. 108 and 188 TFEU
Order of the Court of Justice of the EU, case C-82/14
art. 366 cod. proc. civ
Ciò posto, il ricorso, difetta sul punto di specificità incorrendo nella sanzione di inammissibilità di cui all’art. 366 cod. proc. civ..
art. 384 cod. proc. civ
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto da demandare al giudice di merito, la causa può essere decisa ex art. 384 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 27/11/2019, n. 30927
Cass. 27/11/2019, n. 30927).
Cass. Sez. U. 08/11/2021, n. 32415
(Cass. Sez. U. 08/11/2021, n. 32415).
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8363/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma , Via dei Portoghesi,12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende –ricorrente – Contro MALTESE ETTORE, –intimato – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA , n. 1 0583 / 20 21 , depositata IL 26/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 aprile2024 dal consigliere Rosanna Angarano . IVA DINIEGO RIMBORSO Cons. est. Rosanna Angarano 2 Rilevato che: 1.L’Agenzia delle entrate ricorre , nei confronti di Ettore Maltese, che nonha svolto attività difensiva, avverso la sentenza in epigrafe .

Con quest’ultima la C.t.r., pronunciandosi quale giudice del rinvio a seguito di ordinanza n. 30373 del 2019 di questa Corte , ha accolto l’appello del contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Ragusa che aveva rigettato il ricorso spiegato avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso della somma di euro 153.936,36 corrisposta per gli anni 1990, 1991 e 1992a titolo di Iva, Irpef, Ilor ed anche di contributi Inps, che assumeva spettante ai sensi dell’art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289 a favore dei soggetti colpiti dal sima del 1990e, per l’effetto, condannava l’Ufficio alla restituzione dell’intera somma.

Considerato che:

1. Con l’unicomotivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione. la violazione e/o falsa applicazione della Decisione della Commissione Europea n. C(2015) 5549 final del 14/08/2015; degli artt. 108 e 188 T.F.U.E. dell’Ord. Corte giustizia 15/07/2015 causa C- 82/14. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha integralmente accolto la domanda di rimborso del contribuente, condannando l’Amministrazione alla restituzionedell’intera somma di cui all’istanza, sebbene la medesima fosse comprensiva anche dell’Iva in violazione del principio di neutralità fiscale.

Censura, altresì, la sentenza impugnata nella parte in cui l’ha condannata alla restituzione dell’intera somma sebbene comprensivo anche dei contributiInps versati per l’anno 1992, essendo evidente che la restituzione di questi ultimi non spettava all’Ufficio. Cons. est. Rosanna Angarano 3 2. Il motivo, quanto alla censura relativa alla condanna alla restituzione dell’Iva,è fondato. 2.1. Questa Corte, con l’ordinanza di rinvio, rilevava , preliminarmente che la C.t.r. aveva riconosciuto al contribuente il rimborso di Irpef, Ilor ed Iva e che questi svolgeva pacificamente un’attività di impresa in termini euro-unitari esercitando la professione notarile.

Ciò posto – dopo aver esposto nella parte in diritto che «la Corte di giustizia nella sentenza del 17/07/2008, in causa C-132/06, aveva già rilevato l'incompatibilità delle disposizioni condonistiche di cui alla legge n. 289 del 2002 con il sistema comune dell'IVA, in quanto, introducendo rilevanti differenze di trattamento tra i soggetti passivi sul territorio italiano, alteravano il principio di neutralità fiscale» – ripercorreva i punti salienti della decisione della Commissione in materia di « aiuti di S tato » . Evidenziava, in proposito lo ius superveniens,rappresentato dal la decisione del 14/08/2015, C (2015) 5549 final,intervenuta nel corso del giudizio di appello, con la quale la Commissione UE, per un verso, aveva ritenuto incompatibili con il mercato interno le misure,definibili , appunto, come « aiuto di Stato » , volte a ridurretributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali e alle quali l'Italia aveva dato effetto in maniera illegale in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europeae, per altro verso, aveva previsto come eccezione il c.d.

«aiuto individuale » che, al momento della sua concessione rispondesse alle condizioni previste dai regolamenti relativi agli aiuti c.d. de minimis. Per l’effetto, questa Corte demandava al giudice del merito di verificare in concreto che il beneficio individuale fosse in linea con il regolamento de minimis applicabile (artt. 2 e 3 della citata decisione UE). A tal fine,demandava a quest’ultimo di non arrestarsi all'importo Cons. est. Rosanna Angarano 4 del rimborso essendo indispensabile richiedere al contribuente l'ulteriore e necessaria autocertificazione (dichiarazione di responsabilità) di non avere usufruito di altri aiuti ed agevolazioni nell'anno cui si riferisce la richiesta di rimborso e nei due precedenti; demandava, altresì, di tenere presente che la regola de minimis , stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale l'art. 92, n. 1, T.F.U.E., può considerarsi inapplicabile, costituisce un'eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, per modo che, quando la soglia dell'irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio dovrà essere negato nella sua interezza . 2.2.

Ciò posto,la giurisprudenza di legittimità ha già precisato che l'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002 –riguardante la definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991, e 1992 a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, attraverso le due simmetriche possibilità del pagamento del dieci per cento del dovuto, per chi non ha ancora pagato, e del rimborso del novanta per centro di quanto versato, per chi ha già pagato –non opera in materia di Iva (cfr.

Cass. 27/11/2019, n. 30927). Di tale orientamento, per altro, questa Corte, come già evidenziato ha datoespressamente atto con la sentenza di rinvio (cfr. § 4.) . 2.4 La C.t.r. , con la sentenza impugnata, rilevava che dalla dichiarazione sostitutiva risultava provato che il contribuente non aveva goduto di alcun aiuto di Stato e che l’eventuale riduzione del 50 per cento dell’importo spettante atteneva alla fase esecutiva e, per l’effetto, riconosceva il rimborso. N ell’accogliere , tout court , la domanda di rimborso, ovveroanche per la parte relativa all’Iva, non si è attenuta a questi principi.

3. Il motivo, nella parteulteriore – ovvero quella in cui si censura la sentenzaper aver riconosciuto il rimborso di quanto versato a titolo Cons. est. Rosanna Angarano 5 di contributi Inps,sebbene non di competenza dell’Agenzia alla quale, pertanto, non spetterebbe la restituzione –è inammissibile. La censura si pone al di fuori dal perimetro del giudizio come delineato dalla sentenza di annullamento con rinviodi questa Corte. Si è già evidenziato, infatti, che detta ultima, ha individuato l’oggetto del giudizionella domanda di rimborso di Irpef Iva ed I lor e non anche dei contributiInps.

Ciò posto, il ricorso, difetta sul punto di specificità incorrendo nella sanzione di inammissibilità di cui all’art. 366 cod. proc. civ.. Infatti,in primo luogo non è dato, evincere come la questione specifica del rimborso dei contributi Inps sia stata trattata nei giudizi di merito;in secondo luogo, l’Agenzia delle entrate, limitandosi ad affermare che la loro restituzione non le competerebbe,pone una questione che – oltre a non apparire conferente rispetto alla domanda originaria, così come delineata nella sentenza di rinvio – viene prospettata senza specifica indicazione del vizio in ragione del quale valutare l’erroneità della sentenza impugnata.

Il ricorso per cassazione , invece, deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall'art. 360, primo comma cod. proc. civ., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esattaindicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa. (Cass. Sez. U. 08/11/2021, n. 32415).

4. In conclusione, in accoglimentoparziale del ricorso, la sentenza impugnata va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto da demandare al giudice di merito, la causa può essere decisa ex art. 384 cod. proc. civ. rigettando l’originario ricorso del contribuente limitatamente alla domanda di restituzione dell’Iva. Cons. est. Rosanna Angarano 6 Le spese delle fasi del giudizio di merito, avuto riguardo all'andamento del giudizio, possono essere integralmente compensate Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorsonei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente quanto alla domanda di rimborso dell’Iva. Condanna l’intimatoal pagamento in favore dell’Agen