Cassation court dismisses appeal against tax assessment for lack of apparent motivation and failure to prove title.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Angelo Pietro Bruccheri's appeal against a regional tax commission decision upholding a TARSU/TIA assessment. The court found the lower court's reasoning was not merely apparent because the tax authority relied on the taxpayer's own declarations and the new cadastral registry, which the taxpayer had not successfully contested. Consequently, the appeal was dismissed, and the taxpayer was ordered to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 7 comma 1 Statuto Contribuente: The requirement for motivation by reference does not apply to documents already known to the taxpayer, allowing the tax authority to rely on essential content reproduced in the notice without full allegation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15217/2023R.G. proposto da Bruccheri Angelo Pietro, rappresentato e difes o da sé medesimo , elettivamente domiciliato presso il proprio domicilio digitale , avv.bruccheriangelopietro@pec.giuffre.it –ricorrente – contro Comune di Serradifalco, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Onofrio Campione, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale di quest’ultimo, antonio.campione@legalmail.it –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributariaregionaled ella Sicilia , sez. distaccata Caltanissetta, n. 1820/2023 depositata il 23 febbraio 2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 aprile 2024 dal Consigliere Stefania Billi.
Oggetto: tarsu/tia RITENUTO CHE La controversia ha ad oggetto un ricorso avverso un avviso di accertamento ( n. 476/2017 ) notificato dal Comune di Serradifalco (d’ora in poi controricorrente) a Angelo Pietro Bruccheri (d’ora in poi ricorrente)per il pagamento della TARSU/TIA dell’anno 201 2 . La CTP ha rigettatoil ricorso. La CTR ha confermato la pronuncia di primo grado sulla base delle seguenti ragioni: - l ’avviso impugnato è stato emesso a seguito dell’iscrizione degli immobili al Nuovo catasto edilizio urbano, sulla base delle dichiarazioni del contribuente, in qualità di successore di Iannello Teresa; - l ’avviso contiene tutte le informazioni necessarie e sufficienti per consentire al contribuente di comprendere le ragioni sottese alla pretesa tributariae, in tal senso, l’ufficio non è tenuto ad allegare all’avviso l’atto richiamato, quando di tale atto sia riprodotto il contenuto essenziale.
Il ricorrente propone ricorso fondato su tre motiv i , la controparte propone controricorso. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art.36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost.Si duoleche la sentenza impugnata non abbia indicato gli elementi in base ai quali ha affermato la legittimità dell’avviso di accertamento e che, pertanto, abbia fornito una motivazione apparente.2.
Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.,la violazione dell’art. 2697 cod. civ.e dell’art. 115 cod. proc. civ. Contesta di avere eccepito, sin dal primo grado , di non essere titolare di alcun diritto su cui applicare l’Imu per l’anno 2012sugli immobili indicati nell’avviso di accertamento.
3. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.,la violazione dell’art. 1, comma 162, della l. 27 dicembre 2006, n. 296e dell’art. 7 della l. 22 luglio 2000, n. 212 .
4. I primi due motivi sono infondati e meritano una trattazione congiunta, stante la loro stretta connessione. La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione, come lo stesso ricorrente ha ricordato,deve ritenersi apparente quando, pur se graficamente esistente, non consenta alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost. Tale ipotesi si verifica quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un’effettiva disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito(Cass.
Sez. 6 - 5, n. 9105/2017,Rv. 643793 – 01, Sez. L, n. 3819/2020 , Rv. 656925 –02, Sez. 1, n. 13248/2020, Rv. 658088 - 01) . Nel caso in esame la sentenza impugnata, invece, ha, sia purein maniera sintetica, indicato gli elementi su cui ha fondato il proprio convincimento, ovvero i dati emergenti dal Nuovo catasto edilizio urbano, presso la Conservatoria dei registri immobiliari e la dichiarazione presentata dallo stesso ricorrente in qualità di erede di Teresa Iannello.Il riferimento , poi, alla dichiarazione dello stesso ricorrente effettuata in qualità di erededepone nel senso che lo stesso sia titolare di un diritto assoggettabile all’imposta per cui è causa.
Né tale circostanza risulta che sia stata confutatacon il ricorso per cassazione. Èda escludere, pertanto, che la motivazione della sentenza sia meramente apparente, contenendo gli elementi per effettuare un controllo sulla logicitàe sull’esattezza del ragionamento. Per altro verso, si osserva che il ricorrente, per sostenere il proprio motivo diimpugnazione, non ha neanche provveduto a trasfondere per intero il contenuto dell’avviso di accertamento impugnato, precludendo al Collegio un vaglio maggiormente approfondito; né,tantomeno, ha smentito le risultanze derivanti dai dati emergenti dalNuovo catasto edilizio urbano.
5. Il terzo motivo è infondato. Giova richiamare il condiviso principio di legittimità secondo cui, in tema di motivazione per relationem degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza(Cass. Sez. 5, n. 29968/2019, Rv. 655917 –01, Sez. 5, n. 15327/2014, Rv. 631550 - 01 ) .
Nella stessa direzione è stato chiarito che il citato art. 7, comma 1, della l. n. 212 del 2000, che si riferisce solo agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza, consente di assolvere all'obbligo di motivazione degli atti tributari anche per relationem, ovvero mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all'atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione permette al contribuente ed al giudice, in sede di eventuale sindacato giurisdizionale, di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (Cass.
Sez. 6 - 5, n. 9323/2017 , Rv. 643954 - 01). Nel caso in esame gli elementi e i dati contenuti nell’avviso di accertamento erano ben conosciuti dal ricorrente, in quanto redatti dallo stesso(dichiarazione alla Conservatoria dei registri immobiliari e le risultanze derivanti da questo). Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13, comma 1 - quater , del d .P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare in favore del controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di € 500,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi,rimborso forfettario e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello do