Cassation court dismisses appeal against tax authority's declaration of case extinction due to procedural time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by Tecnoacciai S.r.l. against the Regional Tax Court's decision declaring the tax litigation extinguished. The lower court ruled that the case ended automatically because the tax authority transmitted the list of closed proceedings under Article 40 of the 2023 decree, satisfying the conditions for extinction set forth in Article 1 of Law 197/2022. The court upheld this procedural outcome, confirming that the statutory requirements for automatic termination were met and no further action was necessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023: The transmission of the list of closed proceedings by the tax authority triggers the automatic extinction of the litigation if no objection is raised within the prescribed period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5701/2023 R.G. proposto da: TECNOACCIAI S.R.L., rappresentata e difesa dall’Avv. QUERCIA LUIGI, contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; avverso SENTENZA della COMM. TRIB. REG. PUGLIA n. 2076/04/2022 depositata il 29/07/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PRO