Court dismisses tax agency appeal as civil proceedings extinguished by legislative declaration of termination.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the tax agency's appeal against a lower court ruling that extinguished the civil proceedings. The lower court found that the legislative declaration of termination under Article 1, paragraphs 186 and 200 of Law No. 197/2022 automatically ended the litigation without a formal denial. Consequently, the court upheld the extinction of the process and the allocation of costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a legislative act explicitly declares the extinction of civil proceedings, the litigation terminates automatically without the need for a formal judicial denial, thereby precluding further appeals regarding the substantive outcome.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4943/2023 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; contro BOERO FRANCESCA, rappresentata e difesa dall’Avv. ALTIERI GIORGIO, avverso SENTENZA della COMM. TRIB. REG. SARDEGNA n. 543/01/2022 depositata il 27/07/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROC